Lavoro e Previdenza

Wednesday 03 September 2008

Visite fiscali: giustificata l’ assenza del dipendente alla visita fiscale nella fascia oraria di reperibilità per recarsi ad altra visita medica già prenotata.

Visite fiscali: giustificata
l’assenza del dipendente alla visita fiscale nella fascia oraria di
reperibilità per recarsi ad altra visita medica già prenotata.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Sentenza 8 maggio – 21 luglio
2008, n. 20080

(Presidente
Sciarelli – Relatore Maiorano)

Svolgimento del processo

Con ricorso alla Corte d’Appello
di Torino l’INPS proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Torino
con la quale in contraddittorio anche con X. Spa, era
stata accolta la domanda di R.F.M. per il pagamento delle spettanze per il
periodo di malattia di 10 giorni nel novembre 2001, per l’importo di Euro
486,36 ingiustamente trattenuto; la ricorrente infatti si era assentata alla
visita di controllo in quanto si era recata presso il Centro medico diagnostico
di **** per effettuare un elettrocardiogramma e una visita cardiologia.

X. restava contumace, mentre
l’INPS contrastava la domanda. La
Corte d’Appello rigettava il gravame sulla base delle
seguenti considerazioni: infondata era i"eccezione di inammissibilità del
ricorso, per avere la ricorrente, col ricorso avverso il provvedimento con cui veniva comunicata la trattenuta dell’indennità, manifestato
in sede amministrativa la volontà di opporsi consentendo all’Istituto di
pronunciarsi in proposito. Infondata era l’eccezione di prescrizione annuale ex
art. 6 L. L. 138/43, perché la stessa iniziava a decorrere dalla
reiezione della domanda da parte dell’INPS: dopo provvedimento del 31/10/2002,
l’istante aveva proposto ricorso amministrativo il 29/11/2002, rigettato in
data 24/10/2003: tempestiva quindi era la domanda in via giudiziaria proposta
il 24/12/2003.

Nel merito, l’assenza alla visita
di controllo era giustificata dalla necessità di recarsi presso il Centro
medico per la visita cardiologia e l’elettrocardiogramma e quindi da un motivo
serio, per una prestazione che deponeva per l’indifferibilità degli
accertamenti. L’eccezione di inammissibilità per mancanza di domanda
amministrativa era infondata, perché l’INPS aveva contestato l’assenza alla
visita di controllo e comunicato che sarebbe stata trattenuta la indennità di malattia; l’istante quindi con il suo
ricorso non aveva soltanto giustificato l’assenza alla visita di controllo, ma,
contestando la legittimità di detta trattenuta, aveva chiesto implicitamente la
corresponsione della stessa. La prima censura era quindi infondata.

In ordine alla seconda, infondata
era la censura secondo cui il termine di prescrizione decorrerebbe alla data
della malattia, in quanto lo stesso decorreva o dalla data in cui era stata
comunicata la trattenuta, 31/10/02, o dalla data in cui la stessa era stata
effettuata, dicembre 2002, alla data di deposito del
ricorso 29/11/02 presso l’INPS, pervenuto il 10/12/2002, la prescrizione non
era decorsa e poi era rimasta sospesa fino alla decisione del ricorso
comunicata il 24/10/03. La
Suprema Corte aveva affermato il principio secondo cui
"il termine prescrizionale annuale del diritto all’indennità di malattia,
previsto dall’ultimo comma dell’art. 6 legge 11 gennaio 1943 n. 138, inizia a
decorrere dalla data di formazione del silenzio – rifiuto, ex art. 7 legge 11
agosto 1973 n. 533, sulla domanda rivolta all’INPS per ottenerla, salvi gli
effetti dell’eventuale ricorso contro il detto provvedimento a norma dell’art. 46, quinto comma, legge 9 marzo 1989 n. 88, la proposizione
del quale implica la non computabilità, ai fini prescrizionali, del successivo
periodo di novanta giorni previsto dal sesto comma del medesimo articolo,
decorso il quale l’interessato ha facoltà di adire l’autorità giudiziaria"
(Cass. 1396/02).

Infondata era anche la terza
censura sulla giustificazione dell’assenza alla visita di controllo, sussistendo
evidenti ragioni di indifferibilità degli accertamenti cardiologici e non
avendo l’interessata onere di comunicazione preventiva dell’assenza all’organo
di controllo (Cass. 9453/05) ed essendo l’assenza giustificata da una
"seria e valida ragione, socialmente apprezzabile" (Cass. 16996/02) e
da un’"interesse apprezzabile" (Cass. 5492/00). Gli accertamenti,
anche se non assolutamente indifferibili, costituivano seria e valida ragione
per giustificare l’assenza.

Non sussisteva infine il vizio di
extrapetizione, per essere stata pronunciata la condanna dell’INPS in difetto
di specifica richiesta, in quanto la domanda doveva essere interpretata nel
senso che nella richiesta di revoca della sanzione legale applicata dall’INPS
doveva intendersi ricompresa quella di restituzione della somma trattenuta a
tale titolo. L’appello quindi doveva essere rigettato.

Motivi della decisione

È domandata ora ad istanza
dell’INPS la cassazione di detta pronuncia con un solo motivo col quale si
lamenta violazione degli art. 5
DL 11/9/1983 n. 463, convertito in L. 11/11/83, n. 638,
art. 115 c.p.c. e 2697 c.c., nonché vizio di
motivazione, per avere il giudice ritenuto giustificata l’assenza della
lavoratrice alla visita di controllo nell’orario di reperibilità in adempimento
del dovere di cooperazione gravante sul lavoratore al fine dell’erogazione del
trattamento di malattia (Corte Cost. n. 7811988). L’assenza può essere
giustificata per un motivo molto serio (Cass. 4247/04) e quindi nella specie da
una oggettiva indifferibilità della visita medica cui
si sarebbe sottoposta la lavoratrice. La motivazione sul punto è apodittica ed
inadeguata, non avendo la ricorrente dimostrato
l’assoluta indifferibilità della prestazione e l’impossibilità di effettuarla
al di fuori delle fasce orarie di reperibilità (Cass. 8544/01).

Resiste l’intimata con
controricorso.

Il ricorso è infondato.

La contestazione di violazione di
legge si risolve in quella di vizio di motivazione per avere il giudice
ritenuto giustificata l’assenza da casa della lavoratrice nelle ore di
reperibilità con conseguente sottrazione della stessa alla visita di controllo.
In proposito si osserva che "la deduzione di un vizio di motivazione della
sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di
legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto
il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice del merito, in quanto è del
tutto estranea all’ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di cassazione di
procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l’autonoma valutazione
delle risultanze degli atti di causa; ne consegue che il preteso vizio di
motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà
della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel
ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del
mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia. prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio. ovvero quando esista insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della
decisione; pertanto le censure concernenti vizi di motivazione devono indicare
quali siano i vizi logici del ragionamento decisorio e non possono risolversi
nel sollecitare una lettura delle risultanze processuali diversa da quella
operata dal giudice di merito" (Cass. 12467/03).

Nessuno di tali vizi si riscontra
nella sentenza impugnata, in quanto la
Corte di merito dopo avere risolto altre questioni che non
interessano più in questa sede, conformandosi a costante giurisprudenza di
legittimità, esclude che la lavoratrice avesse l’obbligo di preventiva
comunicazione all’organo di controllo della indifferibile assenza dal domicilio
e poi valuta positivamente la "seria e valida ragione" e l’interesse
"apprezzabile" che ha determinato il suo allontanamento da casa In
quanto "l’effettuazione di un elettrocardiogramma" e la "visita
cardilologica" data la natura delle prestazioni presentano "di per sé
un certo carattere di urgenza se non di assoluta indifferibilità" tale da
giustificare l’assenza alla visita di controllo. Si tratta di una valutazione
di merito. logicamente e congruamente motivata e come
tale incensurabile in cassazione e sicuramente non validamente contrastata
dall’affermazione che manca il "requisito dell’indifferibilità", sia
perché si tratta di un elemento relativo, sia perché l’eventuale differimento
di un appuntamento già fissato comporta il rischio di un rinvio molto lungo
stante le ben note difficoltà in cui versa il servizio sanitario; a giudizio
della Corte per giustificare la violazione dell’obbligo reperibilità in
determinati orari non è richiesta l’assoluta indifferibilità della prestazione
sanitaria da effettuare ma basta un serio e fondato motivo che giustifichi
l’allontanamento da casa.

Il ricorso quindi va rigettato.
Le spese vanno poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e
condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 27,00 oltre ad Euro
2000,00 per onorario, nonché alle spese generali IVA e CPA.