Penale

Thursday 25 September 2003

Violenza negli stadi. Niente divieto di accedere allo stadio per chi espone striscioni che ingiuriano le forze dell’ ordine ma non costituiscono incitamento alla violenza. Cassazione – Sezione prima penale (cc) – sentenza 1-15 luglio 2003, n. 29581

Violenza negli stadi. Niente divieto di accedere allo stadio per chi espone striscioni che ingiuriano le forze dellordine ma non costituiscono incitamento alla violenza

Cassazione Sezione prima penale (cc) sentenza 1-15 luglio 2003, n. 29581

Presidente Teresi relatore Piraccini

Pg Veneziano ricorrente Troise

Fatto e diritto

Il Questore della Provincia di Napoli con provvedimento dell11 settembre 2002, premesso che in occasione di un incontro di calcio disputato il 4 settembre 2002 tra le squadre del Napoli e della Reggina era stato esposto uno striscione con scritte offensive nei confronti delle forze dellordine e che il responsabile era stato identificato nel Troise, gli aveva vietato di accedere per anni uno presso tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale dove si svolgevano competizioni agonistiche che vedevano interessato il Napoli Calcio e gli aveva prescritto di presentarsi sempre per un anno al Commissariato di zona in concomitanza con detti incontri.

Il provvedimento regolamentare notificato in data 9 ottobre 2002 alle ore 11.30 veniva convalidato dal Gip di Napoli in data 11 ottobre 2002.

Contro lordinanza di convalida presentava ricorso Troise deducendo

– violazione di legge per mancanza dei presupposti richiesti dallarticolo 6 legge 401/89 in quanto lo striscione contenente la frase Digos Merda non costituiva specifica istigazione alla violenza,

– difetto di motivazione della richiesta di convalida del Pm e dellordinanza di convalida del Gip che si era limitata a controllare i requisiti formali del provvedimento del questore.

Il ricorso deve essere accolto e lordinanza annullata senza rinvio.

Larticolo 2bis comma 2 della legge 377/01 ha introdotto uninterpretazione autentica della condotta prevista dallarticolo 6 legge 401/89 e cioè ha specificato che per incitamento, inneggiamento e induzione alla violenza deve intendersi la specifica istigazione alla violenza e non invece altre forme di induzione anche solo indiretta alla violenza. Nel caso di specie lo striscione offensivo rivolto alle forze dellordine non è idoneo a costituire una specifica istigazione alla violenza e quindi non può costituire condotta idonea alla limitazione della libertà personale costituita dallobbligo di presentarsi alla Pg in occasione degli incontri di calcio. In modo conforme si è già espressa alla Suprema corte con una sentenza della prima sezione 140/02, ricorrente Marinelli, con la quale era stata esclusa la fattispecie in relazione ad analogo striscione contenente la stessa offesa ma rivolta alla squadra avversa.

PQM

La Corte annulla senza rinvio lordinanza impugnata.