Penale

Wednesday 28 July 2004

Vilipendio della religione e attenuanti. Il caso Adel Smith approda alla Consulta. N. 628 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2004.

Vilipendio della religione e attenuanti. Il caso Adel Smith approda alla Consulta

N.   628   ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 marzo 2004.

  Ordinanza emessa il 16 marzo 2004 dal tribunale di Verona nel procedimento penale a carico di Smith Adel Reati e pene – Offese alla religione cattolica (gia’ religione dello Stato) mediante vilipendio di persone – Trattamento sanzionatorio – Applicazione della diminuzione di pena di cui all’art. 406 cod. pen. – Mancata previsione – Deteriore trattamento rispetto agli altri culti – Violazione dei principi di eguaglianza dei cittadini senza distinzione di religione e di eguale liberta’ delle confessioni religiose – Richiamo alle sent. nn. 329/1997 e 327/2002 della Corte costituzionale. – Codice penale, art. 403, primo e secondo comma. – Costituzione, artt. 3, primo comma, e 8, primo comma. (GU n. 28 del 21-7-2004)

  IL TRIBUNALE

    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel processo n. 2062/2003

r.g.  tribunale promosso con decreto di citazione a giudizio del p.m.

nei  confronti  di Smith Adel imputato del reato di cui all’art. 403,

commi  primo  e  secondo  c.p.  per avere durante un dibattito in una

trasmissione televisiva sull’emittente privata «Tele Nuovo» offeso la

religione   dello  Stato  mediante  vilipendio  di  chi  la  professa

definendo  la Chiesa Cattolica «una grande associazione a delinquere»

e  mediante  vilipendio  del  cardinale Biffi (vescovo della Curia di

Bologna)  definito  «miserabile»  e del Sommo Pontefice indicato come

«capo   di   questa  istituzione  che  io  definisco  associazione  a

delinquere»; in Verona 8 novembre 2002.

    Premesso  che  la difesa ha sollevato eccezione di illegittimita’

costituzionale dell’art. 403 primo e secondo comma c.p. per contrasto

con gli artt. 3 primo comma e 8 primo comma Costituzione;

        che  il p.m. si e’ associato a tale eccezione, rilevando come

la  norma  si  presti  a  censura di costituzionalita’ anche sotto il

profilo di cui all’art. 19 della Costituzione;

        che   il   giudice   ritiene  la   questione  di  legittimita’

costituzionale  rilevante e non manifestamente infondata, nei termini

oltre indicati, evidenziando in proposito:

          quanto  al profilo della rilevanza, che l’imputato, qualora

fosse  ritenuto  responsabile  del  reato di cui all’art. 403 primo e

secondo comma c.p. non potrebbe beneficiare della diminuzione di pena

di cui all’art. 406 c.p. prevista per i «culti ammessi» e quindi ora,

dopo l’entrata in vigore della legge 25 marzo 1985 n. 121 che ha dato

esecuzione  all’accordo  18 febbraio 1984 tra Stato italiano e Chiesa

cattolica,  per  tutte  le  «confessioni religiose» diverse da quella

cattolica, non esistendo piu’ una «religione di Stato»;

          quanto  al profilo della non manifesta infondatezza, che il

differente  e  deteriore  trattamento  sanzionatorio  previsto quando

l’offesa  riguardi «la religione dello Stato», da intendersi ora come

religione  cattolica,  appare integrare una violazione degli artt. 3,

primo  comma,  e  8, primo comma, della Costituzione che proclamano i

principi  di  pari  dignita’  ed  uguaglianza  dei  cittadini e delle

confessioni religiose davanti alla legge, in quanto la protezione del

sentimento religioso e’ venuta ad assumere, a seguito dell’evoluzione

subita  anche  dalla giurisprudenza costituzionale, il significato di

un corollario del diritto costituzionale di liberta’ di religione;

        che  in  proposito  la  stessa  Corte  costituzionale  ( cfr.

sentenze  n. 329  del  14  novembre  1997 e n. 327 del 9 luglio 2002)

dichiarando  l’illegittimita’  costituzionale delle norme di cui agli

artt. 404   e  405  c.p.  nella  parte  in  cui  non  prevedevano  la

diminuzione  della  pena di cui all’art. 406 c.p. nel caso l’offesa e

il  turbamento riguardasse cose e funzioni della religione cattolica,

ha  ritenuto  ormai  superati  tutti gli argomenti portati a sostegno

della  differente  disciplina posta dagli artt. 404 e 406 c.p. con la

conseguenza    che   ormai   tale   differenza   si   rivela   essere

un’inammissibile discriminazione;

        che   pertanto   il   processo   non   puo’  essere  definito

indipendentemente  dalla  risoluzione della questione di legittimita’

costituzionale e deve essere quindi sospeso.

                                            P. Q. M.

    Visto ed applicato l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;

    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di

legittimita’  costituzionale  dell’art. 403,  primo  e secondo comma,

c.p. in riferimento agli artt. 3, primo comma e 8, primo comma, della

Costituzione  nella  parte  in  cui  non prevede l’applicazione della

diminuzione di pena di cui all’art. 406 c.p. nel caso in cui l’offesa

sia rivolta alla religione cattolica;

    Dispone   l’immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte

costituzionale;

    Dispone   la   sospensione   del  processo  per  pregiudizialita’

costituzionale;

    Ordina  la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza

del Consiglio dei ministri nonche’ comunicata ai Presidenti delle due

Camere del Parlamento;

    Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

        Verona, addi’ 16 marzo 2004

              Il giudice: Zenatelli