Penale
Vietato l’ uso del collare elettrico sui cani. L’ ordinanza del Ministero della Salute 5.7.2005 stabilisce che l’ inottemperanza al divieto è perseguibile ex art. 727 c.p.
Vietato luso del collare elettrico sui cani. Lordinanza del Ministero della Salute 5.7.2005 stabilisce che linottemperanza al divieto è perseguibile ex art. 727 c.p.
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 5 luglio 2005
Divieto dell’uso del collare elettrico e di altro analogo strumento sui cani.
(G.U. n. 158 del 9-7-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281: Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, in particolare l’art. 1 che assegna allo Stato la promozione e la disciplina della tutela degli animali d’affezione al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente;
Visto l’Accordo 6 febbraio 2003: Accordo tra Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy;
Vista l’ordinanza 27 agosto 2004: Tutela dell’incolumita’ pubblica dall’aggressivita’ dei cani;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189: Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonche’ di impiego degli stessi in combattimenti;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Considerata la necessita’ e l’urgenza di vietare l’uso dei collari elettrici per cani, usati in particolare per l’addestramento, mentre tali strumenti sono considerati coercitivi in quanto provocano dolore e paura nei cani e quindi sono vietati anche dalla FCI e dall’ENCI;
Ritenuto che l’uso di questo strumento provoca maltrattamento degli animali e pertanto coloro che lo usano sono da perseguire ai sensi della recente legge 20 luglio 2004, n. 189;
Ordina:
Art. 1.
1. L’uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane rientra nella disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 727, secondo comma, del codice penale, cosi’ come introdotto dall’art. 1, comma 3 della legge 20 luglio 2004, n. 189;
2. La presente ordinanza e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Roma, 5 luglio 2005
Il Ministro: Storace