Penale

Friday 14 March 2003

Videopoker e congegni da intrattenimento. Le spiegazioni del Ministero dell’ Economia e delle Finanze in merito alle modifiche apportate dalla Finanziaria. Decreto Ministero dell’ Economia e delle Finanze 11.3.2002

Videopoker e congegni da intrattenimento. Le spiegazioni del Ministero dellEconomia e delle Finanze in merito alle modifiche apportate dalla Finanziaria

Decreto Ministero dellEconomia e delle Finanze 11.3.2002

IL DIRETTORE GENERALE

dell’Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato

d’intesa con

IL CAPO DELLA POLIZIA

direttore generale della Pubblica sicurezza

  Visto l’art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;

  Visto  l’art.  38,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,

come novellato dall’art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

  Considerato che il citato art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre

2000,  n. 388, prevede che i produttori e gli importatori approntano,

per  ogni  apparecchio  e  congegno  oggetto della richiesta di nulla

osta,  una  scheda  esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche

relative   alla  memoria,  delle  modalita’  di  funzionamento  e  di

distribuzione  dei  premi,  dei  dispositivi  di sicurezza, propri di

ciascun apparecchio e congegno;

  Ritenuto  di dover preliminarmente disciplinare gli apparecchi ed i

congegni di cui all’art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di

Pubblica  sicurezza,  in  ragione  della diffusa presenza sul mercato

degli apparecchi e congegni stessi;

                              Decreta:

                               Art. 1.

          Ambito di applicazione del decreto e definizioni

  1.  Il  presente decreto ha per oggetto le regole tecniche previste

dall’art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  2. Ai fini del presente decreto, si intendono:

    a) per   produttore,   colui  che  professionalmente  costruisce,

realizzando  un  prodotto  finito  in  ogni  sua  parte, apparecchi e

congegni  automatici,  semiautomatici od elettronici, da divertimento

ed  intrattenimento,  pronti  per  essere  impiegati  nel  territorio

nazionale;

    b) per  importatore,  colui  che immette in libera pratica ovvero

comunque   introduce   nel   territorio  nazionale,  per  essere  ivi

impiegati,   apparecchi  e  congegni  automatici,  semiautomatici  od

elettronici,  da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro

parte;  e’   assimilato all’importatore l’operatore estero che immette

in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale,

per   essere   ivi   impiegati,  apparecchi  e  congegni  automatici,

semiautomatici  od  elettronici,  da divertimento ed intrattenimento,

finiti  in  ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o

piu’  sedi  secondarie  con  rappresentanza  stabile  a  norma  degli

articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1 gennaio 2004, art.

2508);

    c) per utente, il giocatore;

    d) per  apparecchio  o  congegno,  il  complesso  di  dispositivi

destinati  al gioco, comprensivo tra l’altro della struttura esterna,

di  eventuali  periferiche  di  gioco, del dispositivo di inserimento

delle  monete,  dei  componenti,  programmi  e  schede  di gioco, dei

circuiti elettronici, nonche’ dei dispositivi di rilascio all’esterno

di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell’apparecchio;

    e) per   intrattenimento,  l’insieme  delle  modalita’  di  gioco

previste  dall’apparecchio  o  congegno  nelle  quali  si richiede la

partecipazione  attiva  dell’utente  per l’evoluzione dei gioco ed il

conseguimento del risultato;

    f) per  abilita’,  la  capacita’ – fisica, mentale o strategica –

richiesta all’utente per il conseguimento del risultato del gioco;

    g) per  alea  o  elemento  aleatorio,  gli elementi incidenti sul

risultato  del  gioco  dipendenti  da  fattori  casuali,  determinati

dall’apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell’utente;

    h) per  preponderanza  dell’abilita’ o del trattenimento rispetto

all’elemento  aleatorio,  la  possibilita’  dell’utente  di superare,

nella maggioranza degli eventi di gioco e tramite la propria abilita’

od   attiva  partecipazione,  gli  elementi  aleatori  incidenti  sul

risultato del gioco;

    i) per  costo  della  partita,  il  valore  espresso  in  euro di

ciascuna singola e autonoma sessione di gioco;

    j) per    immodificabilita’,    la    non   modificabilita’   ne’

alterabilita’,  tranne  nei casi previsti dal presente decreto, delle

caratteristiche  tecniche  e  delle  modalita’  di funzionamento e di

distribuzione   dei   premi   per   le   quali   e’   stata   fornita

autocertificazione   di   conformita’   alle  prescrizioni  stabilite

dall’art.  110,  comma  7,  del  testo  unico delle leggi di Pubblica

sicurezza  (T.U.L.P.S.),  come modificato dall’art. 22 della legge 27

dicembre 2002, n. 289;

    k) per  manomissione,  l’alterazione o il danneggiamento di uno o

piu’   dei  dispositivi  di  funzionamento  destinati al gioco od alla

distribuzione dei premi;

    l) per  manutenzione  straordinaria,  gli  interventi necessari a

ripristinare le caratteristiche tecniche dell’apparato o congegno, le

relative  modalita’  di funzionamento nonche’ quelle di distribuzione

dei premi ovvero di ogni altro elemento per il quale e’ stata fornita

autocertificazione   di   conformita’   alle  prescrizioni  stabilite

dall’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;

    m) per  manutenzione  ordinaria, tutti gli interventi manutentivi

diversi dalla manutenzione straordinaria.