Penale
Videopoker e congegni da intrattenimento. Le spiegazioni del Ministero dell’ Economia e delle Finanze in merito alle modifiche apportate dalla Finanziaria. Decreto Ministero dell’ Economia e delle Finanze 11.3.2002
Videopoker e congegni da intrattenimento. Le spiegazioni del Ministero dellEconomia e delle Finanze in merito alle modifiche apportate dalla Finanziaria
Decreto Ministero dellEconomia e delle Finanze 11.3.2002
IL DIRETTORE GENERALE
dell’Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
d’intesa con
IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della Pubblica sicurezza
Visto l’art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, comma 1;
Visto l’art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
come novellato dall’art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
Considerato che il citato art. 38, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, prevede che i produttori e gli importatori approntano,
per ogni apparecchio e congegno oggetto della richiesta di nulla
osta, una scheda esplicativa delle caratteristiche tecniche, anche
relative alla memoria, delle modalita’ di funzionamento e di
distribuzione dei premi, dei dispositivi di sicurezza, propri di
ciascun apparecchio e congegno;
Ritenuto di dover preliminarmente disciplinare gli apparecchi ed i
congegni di cui all’art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di
Pubblica sicurezza, in ragione della diffusa presenza sul mercato
degli apparecchi e congegni stessi;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione del decreto e definizioni
1. Il presente decreto ha per oggetto le regole tecniche previste
dall’art. 22, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Ai fini del presente decreto, si intendono:
a) per produttore, colui che professionalmente costruisce,
realizzando un prodotto finito in ogni sua parte, apparecchi e
congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da divertimento
ed intrattenimento, pronti per essere impiegati nel territorio
nazionale;
b) per importatore, colui che immette in libera pratica ovvero
comunque introduce nel territorio nazionale, per essere ivi
impiegati, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od
elettronici, da divertimento ed intrattenimento, finiti in ogni loro
parte; e’ assimilato all’importatore l’operatore estero che immette
in libera pratica ovvero comunque introduce nel territorio nazionale,
per essere ivi impiegati, apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici od elettronici, da divertimento ed intrattenimento,
finiti in ogni loro parte, il quale abbia stabilito in Italia una o
piu’ sedi secondarie con rappresentanza stabile a norma degli
articoli 2197 ovvero 2506 del codice civile (dal 1 gennaio 2004, art.
2508);
c) per utente, il giocatore;
d) per apparecchio o congegno, il complesso di dispositivi
destinati al gioco, comprensivo tra l’altro della struttura esterna,
di eventuali periferiche di gioco, del dispositivo di inserimento
delle monete, dei componenti, programmi e schede di gioco, dei
circuiti elettronici, nonche’ dei dispositivi di rilascio all’esterno
di oggettistica, se previsti dalla tipologia dell’apparecchio;
e) per intrattenimento, l’insieme delle modalita’ di gioco
previste dall’apparecchio o congegno nelle quali si richiede la
partecipazione attiva dell’utente per l’evoluzione dei gioco ed il
conseguimento del risultato;
f) per abilita’, la capacita’ – fisica, mentale o strategica –
richiesta all’utente per il conseguimento del risultato del gioco;
g) per alea o elemento aleatorio, gli elementi incidenti sul
risultato del gioco dipendenti da fattori casuali, determinati
dall’apparecchio o congegno, non prevedibili da parte dell’utente;
h) per preponderanza dell’abilita’ o del trattenimento rispetto
all’elemento aleatorio, la possibilita’ dell’utente di superare,
nella maggioranza degli eventi di gioco e tramite la propria abilita’
od attiva partecipazione, gli elementi aleatori incidenti sul
risultato del gioco;
i) per costo della partita, il valore espresso in euro di
ciascuna singola e autonoma sessione di gioco;
j) per immodificabilita’, la non modificabilita’ ne’
alterabilita’, tranne nei casi previsti dal presente decreto, delle
caratteristiche tecniche e delle modalita’ di funzionamento e di
distribuzione dei premi per le quali e’ stata fornita
autocertificazione di conformita’ alle prescrizioni stabilite
dall’art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica
sicurezza (T.U.L.P.S.), come modificato dall’art. 22 della legge 27
dicembre 2002, n. 289;
k) per manomissione, l’alterazione o il danneggiamento di uno o
piu’ dei dispositivi di funzionamento destinati al gioco od alla
distribuzione dei premi;
l) per manutenzione straordinaria, gli interventi necessari a
ripristinare le caratteristiche tecniche dell’apparato o congegno, le
relative modalita’ di funzionamento nonche’ quelle di distribuzione
dei premi ovvero di ogni altro elemento per il quale e’ stata fornita
autocertificazione di conformita’ alle prescrizioni stabilite
dall’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.;
m) per manutenzione ordinaria, tutti gli interventi manutentivi
diversi dalla manutenzione straordinaria.