Lavoro e Previdenza

Friday 24 December 2004

Verso una sanatoria per le posizioni INPS ed INAIL?

Verso una sanatoria per le posizioni INPS ed INAIL?

Schema di disegno di legge concernente labbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite e modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL

ART. 1

(Abbandono del recupero delle prestazioni pensionistiche indebite)

Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell’INPS, per periodi dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2003, non si fa luogo al recupero dell’indebito qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2003 di importo pari o inferiore a 8.263,31 euro.

Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell’IRPEF per l’anno 2003 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell’indebito nei limiti di un quarto dell’importo riscosso.

Il recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto. L’importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite può essere superato al fine di garantire che la trattenuta di cui al presente comma non sia superiore al quinto della pensione.

Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico dell’INPS. Il recupero dell’indebito pensionistico si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dellarticolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dellentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

ART. 2

(Modifiche al regime di cumulo tra pensione di inabilità e assegno ordinario di invalidità e rendita INAIL)

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la pensione di inabilità, liquidata ai sensi dellarticolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e dellarticolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata dallINAIL per lo stesso evento invalidante, a norma del Testo unico delle disposizioni per lassicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura corrispondente allimporto calcolato in base allanzianità contributiva ovvero al montante contributivo effettivamente posseduti ed allimporto dellintegrazione al minimo, ove dovuta, determinata ai sensi del citato articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 222. Per la liquidazione della predetta pensione di inabilità calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo si assume il coefficiente di trasformazione relativo alletà di sessantadue anni di cui alla tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, nel caso in cui letà dellassicurato allatto dellattribuzione della pensione sia inferiore.

Dalla data di cui al comma 1, lassegno ordinario di invalidità di cui allarticolo 1 della legge n. 222 del 1984 e allarticolo 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, per cui è liquidata anche la rendita vitalizia INAIL, è cumulabile con la rendita stessa nella misura corrispondente allimporto calcolato sulla base dellanzianità contributiva effettivamente posseduta, ovvero in base al montante contributivo di cui al citato articolo 1, comma 14, con esclusione dellintegrazione di cui allarticolo 1, comma 3, della stessa legge n. 222 del 1984.

Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Larticolo 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogato.

Allonere derivante dallattuazione del presente articolo, valutato in 19,6 milioni di euro per lanno 2005, 21,9 milioni di euro per lanno 2006 e 49,3 milioni di euro a decorrere dallanno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini delladozione dei provvedimenti correttivi di cui allarticolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dellarticolo 11, comma 3, lettera i-quater) della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dellarticolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dellentrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.