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Vendita di lenti a contatto. Le prescrizioni imposte dal Ministero della Salute. Ministero della Salute – DECRETO 3 febbraio 2003
Vendita di lenti a contatto. Le prescrizioni imposte dal Ministero della Salute
Ministero della Salute
DECRETO 3 febbraio 2003
Guida al corretto utilizzo delle lenti a contatto, avvertenze, precauzioni e rischi collegati all’uso. (GU n. 64 del 18-3-2003)
IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione
della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici e
successive modificazioni;
Visto, in particolare, l’art. 20 che prevede che, per singole
tipologie di dispositivi, possono essere stabilite le prescrizioni da
osservare per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei
dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari;
Ritenuto che le lenti a contatto, ivi comprese le lenti a contatto
per uso estetico, debbano, per motivi di interesse sanitario e di
tutela della salute, essere assoggettate a particolari cautele nella
vendita;
Ritenuto, per motivi di interesse sanitario, di riservare la
vendita delle lenti a contatto su misura agli esercenti l’arte
ausiliaria di ottico;
Ritenuto, altresi’, che la vendita delle lenti a contatto monouso
giornaliere, correttive dei difetti visivi, prodotte industrialmente,
che non necessitano di manutenzione sia consentita anche nelle
farmacie dal farmacista o dal personale sotto il diretto controllo
del farmacista che puo’ suggerire agli utenti le necessarie
istruzioni e cautele nell’utilizzo delle lenti stesse;
Ritenuto, ai fini della tutela della salute, di prescrivere che la
vendita delle lenti a contatto su misura e di quelle prodotte
industrialmente, ivi comprese le lenti colorate ad uso estetico non
correttive dei difetti visivi, sia accompagnata dalla consegna
all’utente di una guida contenente avvertenze, precauzioni e rischi
collegati all’uso;
Sentito il Consiglio superiore di sanita’ il 24 luglio 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. La vendita diretta al pubblico di lenti a contatto su misura,
correttive dei difetti visivi, ivi comprese quelle prodotte
industrialmente, e’, per motivi di interesse sanitario e di tutela
della salute, riservata agli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di
ottico. La vendita deve essere effettuata dall’esercente l’arte
sanitaria ausiliaria di ottico direttamente o sotto il suo diretto
controllo negli esercizi commerciali di ottica.
2. Le lenti a contatto monouso giornaliere, correttive dei difetti
visivi, prodotte industrialmente, che non necessitano di manutenzione
possono essere vendute altresi’ nelle farmacie dal farmacista o dal
personale sotto il suo diretto controllo.
3. La vendita delle lenti a contatto di cui ai commi 1 e 2 e delle
lenti a contatto colorate ad uso estetico non correttive dei difetti
visivi, deve essere accompagnata dalla consegna all’utente di una
guida contenente le avvertenze e le precauzioni d’uso per l’utilizzo
in sicurezza delle lenti, conformemente alle indicazioni di cui
all’allegato A al presente decreto.
4. La prescrizione di cui al comma 3 decorre dal primo giorno del
mese successivo a quella della pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 febbraio 2003