Lavoro e Previdenza

Monday 07 March 2005

Vecchio contratto di lavoro a termine. La prospettiva di espansione sul mercato non legittima l’ apposizione del termine al contratto del lavoratore

Vecchio contratto di lavoro a termine. La prospettiva di espansione sul mercato non legittima lapposizione del termine al contratto del lavoratore

Cassazione Sezione lavoro sentenza 12 gennaio-15 febbraio 2005, n.3005

Presidente Ciciretti relatore Vigolo

Pm Napoletano difforme ricorrente Madau controricorrente Bipiesse Spa

Svolgimento del processo

Con atto 22 settembre 1999, la sig.ra Irene Madau ricorreva al tribunale di Cagliari nel confronti della Bipiesse Riscossioni Spa, dalla quale era stata assunta a termine, con altri nove colleghi, dal 4 agosto al 30 novembre 1997, con contratto poi prorogato al 31 dicembre 1997, per le mansioni di ufficiale di riscossione, con obbligo delle notifiche degli atti esattoriali, presso lo sportello di riscossione di Cagliari, e nuovamente assunta, sempre con gli altri nove dipendenti, con contratto a termine dal 16 marzo al 26 giugno 1998.

Deduceva la nullità della clausola, con la quale era stato convenuto il termine, per insussistenza dei requisiti della straordinarietà ed occasionalità dellopera, e la nullità della proroga del primo contratto, motivata con generico richiamo ai presupposti di legge, mentre, in realtà, non erano intervenute ragioni diverse da quelle per le quali era stato apposto il primo termine e non sussistevano comunque i requisiti della contingenza e imprevedibilità dellopera.

La ricorrente si doleva, inoltre, di non essere stata successivamente assunta con contratto di formazione e lavoro, così come altri, compresi i nove colleghi già assunti a tempo determinato, dopo la scadenza dei secondo contratto a termine, per il motivo, discriminatorio, del superamento da parte sua del limite del 32mo anno di età previsto per tale tipo di contratto.

Lapposizione  del termine era stata giustificata dalla Bipiesse Riscossioni col proprio subentro nella concessione dei servizio di riscossione tributi per la provincia di Cagliari al Monte dei Paschi di Siena, seguito dalla trasmissione degli elenchi dei residui ‑ per quasi 266 miliardi di lire da parte del concessionario uscente, onde la necessità di provvedere, con personale a tempo determinato, al perfezionamento delle procedure per il recupero; tuttavia, secondo la ricorrente, tale esigenza rientrava nella parte organica e strutturale dei tributi da riscuotere, e daltro lato, il recupero di tale esorbitante somma non costituiva fatto unico ed episodico, tanto è vero che tutto il personale assunto a termine, nel corso della sua attività aveva recuperato appena 3 miliardi dì lire. Per giunta, detto personale non era stato adibito in via esclusiva alle operazioni di riscossione dei tributi, ma aveva curato anche tributi successivi al subentro dei nuovo esattore ed aveva operato in collegamento con il resto dei personale a tempo indeterminato.

Il carattere di frode alla legge del termine, secondo la ricorrente, era altresì reso evidente dalla circostanza che un dirigente della società,aveva fatto presente, in occasione di un incontro, che per la mancanza strutturale di ufficiali di riscossione, si era resa necessaria lassunzione di nuovo personale con i contratti di formazione e lavoro, in luogo di nuovi contratti a termine.

La ricorrente denunciava, poi, la illegittimità della proroga del primo contratto, essendo del tutto irrealistico che nel solo mese di proroga fosse possibile completare il recupero. Per giunta, la Madau ha sottolineato che, durante quel mese, non aveva affatto svolto compiti di ufficiale di riscossione, ma attività di ufficio allinterno dello sportello, unitamente agli impiegati a tempo indeterminato.

Tanto premesso, la ricorrente chiedeva fossero dichiarate la nullità della clausola che prevedeva il termine e lunicità dei rapporto di lavoro a tempo indeterminato, decorrente dalla prima assunzione, con le conseguenti pronunce reintegratoria e risarcitoria.

Con sentenza in data 9 maggio – 18 luglio 2002, il Tribunale ha rigettato la domanda.

Lappello proposto dalla Madau in via principale e lappello incidentale della Bipiesse Riscossioni sono.stati respinti dalla Corte di appello di Cagliari con sentenza in data 5 febbraio/7 marzo 2003.

La Corte di appello ha disatteso laffermazione della Madau secondo cui il passaggio delle funzioni esattoriali tra due diversi soggetto non avrebbe comportato per il subentrante, soprattutto in ragione

dellobbligo di procedere allesazione dei tributi residui della passata gestione, un aggravio di lavoro definito e predetermInato nel tempo, avente carattere straordinario od occasionale; siffatte connotazioni, per contro, secondo il giudice di appello, sarebbero state di assoluta evidenza.

Tanto che tra la Bipiesse Riscossioni, quale esattore subentrante, e il precedente esattore (Monte dei Paschi di Siena), entrambi interessati alla riscossione dei tributi arretrati, intervennero specifici accordi con la costituzione di un gruppo di lavoro composto di dipendenti delle due gestioni,dal che era desumibile lesigenza di una attività 1 straordinaria, non afferente al normale compito istituzionale del concessionario subentrante, che già la Bipiesse Riscossioni svolgeva dal febbraio 1995, ma correlato alle numerose e consistenti posizioni pendenti, già facenti capo al concessionario precedente; si trattava di una necessità occasionale  perché limitata alla definizione di una pendenza che, con, un regolare svolgimento dellattività, non si sarebbe dovuta creare.

Circa la proroga dei primo contratto, la Corte di appello ha rilevato che la ragione di essa era stato dedotta della Bipiesse Riscossioni (inesperienza dei giovani assunti, loro difficoltà nel reperire i contribuenti morosi) sicché la Madau nel corso della proroga fu destinata alla stampa degli avvisi di mora relativi a residui del Monte dei Paschi non andati a buon fine nel corso della prima procedura di, riscossione, o tornati indietro con nuove comunicazioni o informazioni da parte degli enti impositori: si sarebbe tratto di nuove contingenze, non prevedibili allepoca della stipulazione dei primo contratto a termine.

In ordine al secondo contratto a termine, se è vero che la.lettera di assunzione recava la data del 12 marzo 1998, anteriore di quattro giorni alla sottoscrizione della  seconda convenzione tra i concessionari, doveva considerarsi che la decorrenza dei rapporto era prevista dal 16 marzo e, di fatto, risultava dal documento, in atti che in tale data era stato sottoscritto ed era di tutta evidenza che la convenzione tra i concessionari, pur recando la data del 16 marzo 1998 aggiunta a penna, era certamente nota, essendo stata frutto di trattative anteriori.

Era certo, comunque, che la conclusione dei secondo contratto a termine avvenne in esecuzione della convenzione nella quale era previsto che sarebbero stati utilizzati dieci ufficiali di riscossione e tre risorse amministrative dal 16 marzo 1998 al 26 giugno 1998.

La Corte di appello ha rilevato che correttamente il giudice di prime cure aveva ritenuto che la straordinarietà dellopera doveva essere frutto di una valutazione ex ante, come risultava dalla lettura complessiva delle argomentazioni, malgrado un evidente refuso in cui il Tribunale era incorso nella redazione della sentenza.

Infine, la Corte ha ritenuto irrilevanti istanze istruttorie non ammesse dal primo giudice e riproposte dalla Madau, in particolare in ordine alla circostanza che ad oltre quindici mesi dal primo contratto a termine, e di oltre otto mesi dal secondo, la Bipiesse Riscossioni aveva assunto nuovo personale (compreso quello prima assunto a termine), essendosi trattato di autonoma determinazione dei potere organizzativo datoriale, insindacabile in sede giudiziaria.

Per la cassazione di questa sentenza ricorre la Madau ‑affidandosi a dieci motivi illustrati con memoria.

Resiste la Bipiesse Riscossioni Spa con controricorso e memoria Illustrativa.

La ricorrente ha anche presentato osservazioni scritte ai sensi dellarticolo 379 Cpc.

Motivi della decisione

Con i primi sette motivi di ricorso, la Madau denuncia la violazione e falsa applicazione, sotto diversi profili, dellarticolo1, lettera c), della legge 230/62 e anche (terzo motivo) degli articoli 41 e 116 Dpr 43/1988, nonché vizi di motivazione.

Si duole, in particolare (primo motivo) che la Corte di appello abbia ritenuto che la stipulazione del termine fosse stata ritenuta legittima in presenza della necessità dì esecuzione di unopera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale, in relazione alla necessità dei concessionario subentrante, nella fase di avvio dellattività, di adempiere allobbligo dì legge di procedere allesazione dei tributi della passata gestione.

Osserva la ricorrente che, in realtà, laggravio di lavoro non aveva nulla di definito e di predeterminato nel tempo e non aveva carattere straordinario ed occasionale in quanto vi era una esigenza continua della prestazione lavorativa, considerata lingente quantità (quasi 266 miliardi di

lire) dei recuperi da eseguire: la ricorrente aveva provveduto al recupero dellesigua quantità di poco più di 159 milioni di lire, tanto che la esigenza continuativa della prestazione lavorativa, per mezzo di ufficiali di ruolo, si era protratta ben oltre la scadenza dei due contratti a termine.

Inoltre (secondo motivo), lacquisizione della concessione dei servizio riscossione tributi per lambito unico provinciale di Cagliari rispondeva ad una scelta di espansione della Bipiesse Riscossioni che, come tale, non giustificava lassunzione di dipendenti a termine per un incremento di attività che era prevedibile e superabile mediante una seria programmazione.

Erroneamente (terzo motivo) la sentenza impugnata aveva ritenuto inutile discutere sulla distribuzione degli obblighi di recupero tra concessionario cedente e concessionario subentrante, essendo, invece, sicuramente rilevante, secondo la ricorrente, la necessità, imposta dalla legge alla Bipiesse, di gestire, dopo che le erano stati inviati gli elenchi delle entrate non riscosse, un consistente arretrato, per la cui esazione concluse due accordi con il concessionario uscente.

Infatti, per effetto degli articoli 41 e 116 Dpr 43/1988, a far data dallagosto 1996, i cosiddetti residui erano divenuti parte organica e strutturale dei tributi per i quali il concessionario era tenuto alla riscossione, sicché la attività relativa non costituiva servizio predeterminato, avente carattere straordinario o occasionale ai sensi della legge 230/62. Comunque, la relativa esigenza in nessun caso avrebbe potuto essere in concreto soddisfatta mediante la stipulazione di due contratti d i lavoro a termine per un periodo complessivo di sette mesi.

I rapporti convenzionali tra i due enti non avevano rIlevanza, secondo la ricorrente, in relazione allillegittima apposizione dei termine (quarto motivo). Rilevante essendo, invece, che la Bipiesse, col ricorso a successivi contratti a  termine, aveva celato la necessità di una prestazione lavorativa continuativa derivante da una prevedibile situazione di squilibrio organizzativo.

Erroneamente, secondo la ricorrente (quinto motivo), la Corte di appello aveva disatteso, per non corretta lettura della sentenza di primo grado, la censura mossa dalla Madau a tale pronuncia, laddove il Tribunale avrebbe escluso che il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la stipulazione del contratto a termine avrebbe dovuto essere formulato ex ante, ed aveva comunque affermato che, seppure lopera o il servizio non fossero stati predeterminati nel tempo e non avessero avuto carattere straordinario od occasionale, essenziale era che tali fossero stati intesi dalle parti del contratto a termine: per contro, secondo la ricorrente, era del tutto chiaro, sul piano oggettivo, che la somma di quasi 266 miliardi non sarebbe stata recuperabile per effetto dei due contratti a termine di quattro e di tre mesi.

Errando (sesto motivo) la Corte aveva disatteso la censura formulata nei riguardi della affermazione del Tribunale secondo cui il secondo contratto a termine sarebbe stato concluso dopo la sottoscrizione della seconda convenzione e ciò in contrasto con le date di stipulazione rispettivamente indicate nei documenti.

Dopo che il primo contratto a termine si era rivelato dei tutto insufficiente a consentire levasione dei residui della precedente gestione, a maggior ragione (settimo motivo) avrebbe dovuto apparire di tutta evidenza alla Bipiesse Riscossioni linsufficienza di un secondo contratto a termine. Né la Corte avrebbe potuto giustificare lapposizione del termine ai due contratti di lavoro per la determinazione dei due concessionari di avviare le procedure per il recupero dei residui senza necessità di definizione delle stesse, e cioè in forza di intese cui la lavoratrice era rimasta del tutto estranea.

Con lottavo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 2, comma 1, della legge 230/62) in relazione alla proroga dei primo contratto a tempo determinato, nonché vizi di motivazione, la Madau censura la sentenza impugnata laddove era affermata la legittimità della proroga del primo contratto a termine per le esigenze, determinate dalla difficoltà dei recupero e dalla inesperienza dei nuovi assunti, senza che la Corte di appello abbia considerato che, mentre durante il periodo originariamente pattuito la lavoratrice era stata addetta al recupero dei residui, nel periodo successivo essa era stata impiegata per predisporre la esecuzione di adempimenti da espletare in periodi successivi, sicché non erano ravvisabili esigenze contingibili e imprevedibili, ontologicamente diverse da quelle che avevano giustificato loriginaria apposizione del termine, accertabili secondo il criterio della diligenza media dellimprenditore.

Col nono motivo la Madau denuncia la violazione e falsa applicazione dì norme di diritto sullonere probatorio e vizi di motivazione; in particolare, si duole che il giudice di appello non abbia considerato che, come dalla stessa appellante dedotto, il direttore generale della società aveva ammesso in un colloquio con lei che, in relazione alla mancanza strutturale di ufficiali di riscossione, derivante dallingente quantità di lavoro in carico alla società, cui non poteva farsi fronte con i contratti a termine, la Bipiesse Riscossioni sì era determinata ad assumere con contratti di formazione e lavoro tutti i dipendenti assunti a termine, al fine di godere degli sgravi contributivi e di altri benefici normativi.

Se confermata dalla prova testimoniate erroneamente non ammessa, laffermazione avrebbe comprovato luso illegittimo di contratti a termine per rimediare al grave squilibrio organizzativo della convenuta conseguente allacquisizione della concessione.

In assenza di specifica contestazione, tale allegazione avrebbe dovuto essere considerata provata; altrimenti, la mancata ammissione della prova testimoniale per la ritenuta sua Irrilevanza aveva gravemente pregiudicato il diritto della lavoratrice a dimostrare il carattere fraudolento del ricorso ai contratti a termine. Del che era indicativa anche la circostanza che dopo la scadenza (28 giugno 1988) del secondo contratto a termine, tutti i lavoratori assunti con lo st esso sono stati di nuovo assunti con contratti di formazione e lavoro, cosi appalesandosi la carenza di organico di ufficiali di riscossione.

Non si era, infatti, tenuto conto da parte dei giudice di appello che la vicenda era stata scandita dalle evenienze (stipula di un primo contratto a termine dì quattro mesi; proroga del contratto di un mese; intervallo di tre mesi; secondo contratto a termine di tre mesi; intervallo di quattro mesi; assunzione di tutti i colleghi con contratto di formazione e lavoro) incontrovertibilmente documentate e comunque non contestate, determinate dallingente quantità di lavoro assunto dalla società, e dallintento di essa di godere, infine, mediante stipulazione di contratti di formazione e lavoro, di sgravi contributivi e di vantaggi normativi.

Inoltre, il giudice di appello non aveva considerato che il Tribunale aveva affermato, contrariamente al vero (e di.ciò si era lamentata con lappello la Madau) che i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro erano stati collocati nellintero nucleo regionale e non in quello di Cagliari; e che a seguito delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro,alcuni erano stati destinati a Cagliari e per altri vi era stato un avvicendamento nelle sedi regionali periferiche tra ufficiali neo assunti e ufficiali di ruolo (avvicinati a Cagliari). Si sarebbe trattato, secondo la ricorrente, di circostanze indicative del fatto che in realtà vi era una carenza strutturale di ufficiali di riscossione per effetto dellingente quantitativo di tributi residui da recuperare.

Col decimo motivo di impugnazione, deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al mancato accoglimento delle istanze istruttorie e vizi di motivazione, la ricorrente si duole che il giudice di appello non aveva considerato come gli stessi bollettari prodotti dalla società avevano confermato che la Madau aveva recuperato solo poco più di 159 milioni di lire (0,059% dellintero importo dei residui), sicché appariva evidente che era impossibile recuperare tutti i residui con contratti a termine.

La Madau lamenta, inoltre, che il giudice di appello non abbia ammesso linterrogatorio formale del legale rappresentante della società e non abbia accolto istanze di ordine di esibizione di una molteplicità di documenti, specificamente indicati, e di richiesta di informazioni alla Direzione generale delle entrate, documenti e informazioni che avrebbero comprovato i fatti oggetto delle proprie tesi difensive.

La Corte, esaminando, anzitutto, per ragioni di priorità logica, le doglianze specificamente contenute nel secondo motivo di ricorso, ne rileva la fondatezza, per non avere i giudici di merito considerato se, come è dedotto nel motivo e come si imponeva alla luce delle deduzioni della

Maddau, la necessità di assumere altro personale non fosse derivata, dalla decisione imprenditoriale di ampliare la propria attività estendendola alla riscossione di tributi della provincia di Cagliari, precedentemente riscossi dal Monte del Paschi di Siena, alta cui gestione la Bipiesse Riscossioni era subentrata.

Il giudice di appello avrebbe, cioè, dovuto esaminare se tale scelta imprenditoriale di espansione non avrebbe reso di per sé del tutto prevedibile lincremento di lavoro per gli ufficiali di riscossione, in ragione dellentità dellonere e degli impegni che tale scelta implicava, anche con

riferimento alla necessità di procedere alla riscossione dei residui crediti della precedente gestione. Sotto questultimo profilo, il giudice di appello avrebbe dovuto considerare se la mole degli stessi fosse comunque ragionevolmente prevedibile, con lesperienza propria degli operatori del settore, al momento in cui avrebbe dovuto essere ponderata la decisione di assumere lincarico esattoriale, anche indipendentemente dalla trasmissione degli elenchi dei passivi.

La Corte di merito non si è posto linterrogativo se la stessa previsione normativa, richiamata dalla Bipiesse Riscossione, dellobbligo per lesattore subentrante di procedere alla riscossione dei crediti residui della precedente gestione esattoriale, ragionevolmente avrebbe dovuto

rendere avvertita la Bipiesse Riscossioni della necessità di adempiere a quanto prescritto dallarticolo116 del Dpr 116/88; talché la   Bipiesse Riscossioni avrebbe dovuto valutare preventivamente, in ragione di ciò,  del proprio organico alla scelta che stava per compiere, anche indipendentemente dalla successiva trasmissione degli  elenchi dei crediti residui. Il giudice di appello avrebbe dovuto, cioè, indagare, se la esistenza di questi ultimi fosse e in che misura normale secondo le comuni vicende delle gestioni esattoriali, e fosse ragionevolmente valutabile, in termini di entità e di oneri conseguenti, da  parte della società che intenda subentrare nella gestione medesima e  assumersi tutti gli oneri relativi. Si sarebbe dovuto, cioè, indagare se nelle previsioni di unaccorta impresa esattoriale potesse ritenersi puramente  aleatorio e imprevedibile sino alla trasmissione successiva al subentro degli elenchi dei crediti residui il compito di provvedere al relativo recupero.

Questa Corte ha affermato che, ai sensi dellarticolo1, comma 2, lettera C), della legge 230/62, lapposizione di un termine alla durata del contratto, di lavoro subordinato è consentita anche nel caso di un incremento della normale e ordinaria attività aziendale, sempreché tale incremento sia correlato a eventi eccezionali, e di per sé non ripetibili negli stessi tempi e con le stesse modalità, i quali sconvolgano la pur adeguata programmazione dellimprenditore. Sicché non è consentita assunzione a

termine allorché alla stessa si sia fatto ricorso in previsione di un incremento dellattività produttiva ed al solo fine di ridurre il rischio di impresa (Cassazione 2699/87). Tale principio, stante lidentità di ratio, deve ritenersi valido anche nellipotesi in cui lassunzione avvenga subito dopo e in ragione dellavvenuta espansione dellattività dellimpresa, come reso evidente dalla sentenza 9327/91 di questa Corte la quale ha affermato che «ai fine di rendere consona la norma (articolo 1, lettera c) legge 230/62 alle finalità che con lintera legge si è inteso perseguire soccorre solo ( ..) la stretta interpretazione della stessa in conformità dei contenuto di eccezione inserito nel divieto di apporre termini al contratto. Nella legge della materia, ritenuta generale, le locuzioni straordinarie riferita alla verificarsi di una situazione che ecceda i limiti dei normale, e quindi di eccezionalità rispetto allordine consueto, e occasionale riferibile al verificarsi di una circostanza, se non fortuita, almeno esorbitante dalla normale programmazione, vanno perciò correlate con lespansione aziendale (evento) e non solo,con I utilizzabilità di altro personale. Quanto sopra in completa sintonia con quanto già chiarito in precedenti giudicati nei senso che deve trattarsi di situazioni: che fuggono alla prevedibilità o programmazione aziendale sia sotto laspetto realizzativo che temporale (5008/84; 3492/88), che sconvolgono la pur adeguata programmazione dellimprenditore in quanto lincremento sia correlato ad eventi eccezionali e non ripetibili negli stessi tempi e con le stesse modalità (2699/87); che creino unesigenza dì carattere temporaneo e che, essendo destinata a esaurirsi, non consentono linserimento del lavoratore nellorganizzazione dellazienda (5503/87).

Sulla scorta di quanto sopra detto sembra al collegio di potere ulteriormente precisare che la programmata espansione dellimpresa sul mercato, proprio perché frutto di una scelta connaturale alla vita della stessa, non possegga di per sé i requisiti della straordinarietà ed

occasionalità , in presenza dei quali il contratto a termine diventa eccezionalmente legittimo. Una volta diventata concreta lespansione, gli eventuali, squilibri organizzativi ad essa conseguenti ed implicanti la ristrutturazione dellazienda non possono essere risolti con lo strumento

giuridico dei contratti a termine in quanto costituiscono eventi che non sfuggono alla prevedibilità; così come non è consentito ricorrervi in previsione di un incremento produttivo al fine di ridurre il rischio dimpresa (2699/87)».

Non è, pertanto, pertinente al caso in esame, in assenza degli accertamenti di cui si è detto, la giurisprudenza di questa Corte che ha ravvisato il presupposto della straordinarietà dellattività di una azienda esattoriale di addetti alla notificazione di cartelle esattoriali in dipendenza di una  imprevista e contingente sospensione delle esazioni (Cassazione 4503/94,6585/94; 5209/95).

Le considerazioni svolte, che impongono di accogliere il secondo motivo ‑ di ricorso, siccome attinenti ad una decisione di espansione dellattività imprenditoriale anteriore alla stessa assunzione a termine sono in larga misura assorbenti rispetto alle censure, in parte analoghe, contenute nel primo motivo di impugnazione, concernenti la necessità per la Bipiesse Riscossione, una volta assunto lincarico esattoriale, di procedere alle assunzioni a termine per pochi mesi, per li recupero di un ammontare complessivo, ritenuto particolarmente ingente, di residui insoluti della precedente gestione, talché la stessa entità dei recuperi avrebbe potuto rappresentare di per sé una esigenza predeterminata nel tempo, considerata la denunciata lentezza con la quale le pratiche relative avrebbero potuto essere completate (in particolare da personale appena assunto). Resta assorbita, in particolare, la questione se tale difficoltà giustificasse (in una con la dedotta inesperienza dei nuovi assunti) sia la proroga (ottavo motivo del ricorso) del primo contratto, sia la stipulazione dei secondo contratto a termine (settimo motivo) o di entrambi i contratti a tempo determinato, come dedotto nel quinto motivo di ricorso.

Con questultimo mezzo si sostiene anche che erroneamente il giudice di appello avrebbe interpretato la pretesa affermazione della sentenza di primo grado secondo cui la valutazione dei presupposti per la stipulazione del contratto a termine non necessariamente doveva essere effettuata ex ante: si tratta di censura inammissibile, sia perché la contestata lettura della sentenza del primo giudice (nei termini reali ed effettivi della necessità di una valutazione ex ante) è correttamente giustificata sul piano letterale e logico dal giudice di appello, sia perché, soprattutto, ciò che rileva in questa sede è il convincimento dello stesso giudice di appello circa necessità della valutazione ex ante della sussistenza dei necessari presupposti.

Del pari assorbita è la questione (nono motivo) se il giudice di appello di appello avrebbe dovuto considerare se la stessa stipulazione successiva di contratti di formazione e lavoro con tutti i lavoratori assunti a termine (esclusa, per il superamento dei limite di età, la Maddau) non fosse sintomo dei permanere (apprezzabile anche ex ente) delle esigenze di personale.

Con lo stesso mezzo, la ricorrente ha pure lamentato che il giudice di appello non abbia ammesso la prova testimoniale sul punto che il direttore generale della società aveva rappresentato alla ricorrente che il consiglio di amministrazione, per far fronte alla mancanza strutturale di ufficiali di riscossione derivante dallingente quantità di lavoro in carico alla società, tale da non poter essere smaltita con ripetuti contratti a termine, aveva deciso lassunzione dì tutti i soggetti precedentemente assunti a termine con contratto di formazione e lavoro e che tale scelta aziendale era dovuta alla necessità di poter almeno godere dei benefici economici (sgravi contributivi) e normativi.

Tale prospettazione della datrice di lavoro avrebbe comprovato luso da parte della Bipiesse dei contratti a termine per rimediare ad un proprio grave squilibrio organizzativo: in tali limiti, della ingiustificata non ammissione di prova testimoniale, per la cui ammissione è stata formulata istanza anche nelle conclusioni rassegnate al giudice di appello, il nono motivo è fondato.

In ordine alle sopravvenute esigenze di personale, gli accordi tra le due gestioni esattoriali successivi al subentro per il recupero dei crediti residui (terzo motivo di ricorso) possono avere astrattamente solo un valore sintomatico che dovrà apprezzare in concreto il giudice di rinvio, sicché restano assorbiti anche il terzo motivo e il quarto motivo di ricorso. Il sesto motivo, attenendo al secondo contratto a termine è pure assorbito in quanto, dalleventuale accertamento della nullità dei termine apposto al primo contratto a tempo determinato deriverebbe la trasformazione dei rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, rispetto al quale, sia la proroga del primo contratto (ottavo motivo di ricorso, pure assorbito) che la stipulazione dei secondo contratto sarebbero ininfluenti.

Quanto alle ulteriori istanze istruttorie delle quali, col decimo motivo, si lamenta lomesso accoglimento, deve affermarsi linammissibilità delle censure per tutte le istanze non riproposte nelle conclusioni rassegnate avanti alla Corte di appello. In tal sede, non risultano formulate (cfr. lepigrafe della sentenza impugnata) le istanze di ordine di esibizione di documenti e di informazioni presso la pubblica amministrazione. Quanto alla mancata ammissione dì interrogatorio formale del legale rappresentante della Biplesse Riscossioni, non sono riportati nel ricorso i capitoli sui quali questultimo avrebbe dovuto essere interrogato, con violazione, quindi, dei principio di autosufficienza dei ricorso per tassazione, costantemente riaffermato da questa Corte,

Secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione che non consenta limmediata e pronta individuazione delle questioni da risolvere e delle ragioni per cui si chieda la cassazione della sentenza di merito, né permetto la valutazione della fondatezza di tali ragioni ex actis, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee al ricorso e, quindi, ad elementi ed atti attinenti al pregresso giudizio dì merito (Cassazione 8013/98; 9734/99; 12877/01). Daltra parte, la sentenza di appello ha dato atto, con apprezzamento in fatto, che le circostanze dedotte nellinterrogatorio formale erano tutte pacifiche.

Col motivo si denunciano anche il mancato esame di bollettari che si affermano prodotti, ma il cui contenuto non è trascritto in ricorso, sicché la censura si appalesa inammissibile, per difetto di autosufficienza.

Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto per quanto di ragione in relazione al secondo e al nono motivo (solo in punto di mancata ammissione della prova testimoniale ivi menzionata).

In relazione alle censure accolte, la sentenza impugnata deve essere annullata e la causa deve essere rinviata ad altro giudice di pari grado, indicato in dispositivo, per nuovo esame in ordine alle questioni dedotte coi secondo motivo, anche alla luce della prova testimoniale da assumere e, subordInatamente allesito di tale esame, in ordine alle altre questioni, allo stato. ritenute assorbite da questa Corte.

Allo stesso giudice è opportuno demandare altresì la statuizione sulle spese dei presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di appello di Genova.