Lavoro e Previdenza

Saturday 14 June 2003

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi.

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

INPS CIRCOLARE N. 101 del 12.06.2003

SOMMARIO: Provvedimento della Banca d’Italia del 6 giugno 2003. Variazione del tasso di riferimento al 2% con decorrenza dal 9 giugno 2003.

     Sulla Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2003 è stato pubblicato il provvedimento del 6 giugno 2003 con il quale la Banca d’Italia, visto l’art. 2 comma 1 del D.Lgv. 24 giugno 1998 n. 213 e la Delibera del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 5 giugno 2003, ha fissato nella misura del 2% a decorrere dal 9 giugno 2003, il tasso ufficiale di riferimento da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

     L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è pari all’ 8 % a decorrere dalla medesima data del 9 giugno 2003.

     La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

1) INTERESSI DI DILAZIONE

     L’interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal 9 giugno 2003, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso dell’ 8 % inserito, a cura di questa Direzione, nelle tabelle centrali.

2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO

     Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8 % si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2003.

3) SANZIONI CIVILI

     La nuova misura delle Sanzioni civili si determina come segue:

       – per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1 ottobre 2000, è pari al TUR (2%) maggiorato di 5,5 punti e, quindi, al 7,50% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 art.116 c.8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;

       – per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso, dal 1 ottobre 2000, è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art.116 c.8 lettera b)

       – per le inadempienze sorte dal 1.10.2000 previste al comma 10 del summenzionato art. 116 e semprechè il versamento dei contributi e premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 7,50% annuo.

       – per le procedure concorsuali (cfr. PARTE PRIMA, punto 3.1, della circolare n. 65/1997) il riferimento al “prime-rate”, come è noto, deve intendersi sostituito da quello pari al tasso di riferimento (2 %).

     A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l’importo della sanzione ridotta (v. prospetto riportato nella suddetta circolare n. 65) non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali.