Tributario e Fiscale
Varato con DPR 318/2004 – in G.U. 10.1.2005 – il regolamento inerente le modalità di riconoscimento del credito d’ imposta
Varato con DPR 318/2004 – in G.U. 10.1.2005 – il regolamento inerente le modalità di riconoscimento del credito d’imposta
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 21 dicembre 2004, n.318
Regolamento concernente le modalita’ di riconoscimento del credito di
imposta, di cui all’articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). (GU
n. 6 del 10-1-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI
Vista la legge
23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina
dell’attivita’
di Governo e
ordinamento della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri, e successive
modificazioni;
Visto il decreto
legislativo 30 luglio 1999,
n. 303, recante
ordinamento
delle strutture della
Presidenza del Consiglio
dei
Ministri, e successive modificazioni;
Vista la
legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «disposizioni per
la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale (legge finanziaria
2004)», ed in particolare l’articolo 4, commi
da 181 a 186 e 189 che
riconosce
alle imprese editrici
di quotidiani e periodici ed alle
imprese
editrici di libri un credito di imposta per l’acquisto della
carta
utilizzata per la
stampa delle testate
edite e dei libri
sostenuta nell’anno 2004;
Visto in particolare
il citato articolo 4,
comma 181, della
medesima
legge n. 350
del 2003 che stabilisce che con decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro
dell’economia e
delle finanze, sono
stabilite le modalita’ di
riconoscimento
del credito di
imposta predetto anche al fine di
garantire
il rispetto del limite di spesa fissato per l’anno 2005 in
95 milioni di euro;
Visto in
particolare l’articolo 17, comma 3, della citata legge n.
400 del 1988;
Visto il decreto
del Presidente del
Consiglio dei Ministri
14 febbraio 2002
che ha delegato al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del
Consiglio On.le Paolo
Bonaiuti le funzioni spettanti
al
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione,
comunicazione e editoria;
Udito il parere
del Consiglio di
Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza
dell’8 novembre 2004;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
A d o t t a
il
presente regolamento:
Art. 1.
Presentazione delle
domande
1. Ai fini del riconoscimento del
credito d’imposta per l’acquisto
della carta di cui all’articolo 4, comma
181, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, le imprese editrici di
quotidiani e periodici iscritte
al registro degli operatori di
comunicazione e le imprese editrici di
libri presentano, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore
del
presente regolamento, apposita
domanda, sottoscritta dal legale
rappresentante, contenente:
a) gli elementi identificativi dell’impresa,
ivi compreso il
codice fiscale;
b) gli estremi di
iscrizione al registro
degli operatori di
comunicazione;
c) l’importo del credito
d’imposta spettante ai
sensi della
lettera d);
d) l’impegno a presentare
il bilancio certificato entro trenta
giorni
dall’approvazione, dal quale
deve risultare in
modo
evidenziato, la spesa sostenuta per l’acquisto
della carta detraibile
ai
sensi dell’articolo 4, commi da 181 a 183 della citata legge n.
350 del 2003.
2. Alla domanda deve essere
allegata una dichiarazione sostitutiva
di
atto di notorieta’ resa ai sensi dell’articolo
47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante:
a) l’inerenza delle spese
sostenute per l’acquisto della carta
nell’anno
2004, alle tipologie
di prodotti editoriali
non
espressamente
escluse dal beneficio,
ai sensi del comma 183 del
predetto articolo 4 della legge n. 350 del
2003;
b) l’importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle
fatture indicate in apposito elenco allegato
alla domanda;
c) limitatamente
alle imprese editrici di libri, di non essere
soggetti
tenuti all’iscrizione al
registro degli operatori
di
comunicazione;
d) che la spesa
per la carta si riferisce a pubblicazioni in
lingua
italiana di minoranze
linguistiche a questa equiparate dalla
normativa vigente;
e) che la
spesa sostenuta per l’acquisto della carta e’ riferita
a
quella utilizzata nell’anno 2004 per la stampa delle testate e dei
libri editi;
f) che l’impresa non
ha ricevuto alcun aiuto
attraverso altri
regimi
locali, regionali, nazionali
o comunitari per coprire gli
stessi costi ammissibili.
3. Le domande sono
inoltrate esclusivamente mediante
lettera
raccomandata
con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza
del
Consiglio dei Ministri
– Dipartimento per
l’informazione e
l’editoria, Ufficio
studi e per lo sviluppo
e l’innovazione
dell’editoria e
dei prodotti editoriali,
via Boncompagni n. 15 –
00187 Roma.
——————————————————————————–
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente
per materia ai
sensi
dell’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei
decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle
pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,
approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali
e’ operato il
rinvio. Restano invariati il
valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Il testo della
legge 23 agosto 1988,
n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e’ stato pubblicato
nella
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
– Il testo
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio
dei
Ministri, a
norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n.
59), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205
del 1°
settembre 1999.
– Il testo dell’art. 4, commi da
181 a 186 e comma 189,
della legge
24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la
formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge
finanziaria 2004)», e’ il seguente:
«Art. 4
(Finanziamento agli investimenti). – (Omissis).
181. Alle imprese editrici di
quotidiani e di periodici
e alle
imprese editrici di libri iscritte al registro degli
operatori di
comunicazione e’ riconosciuto
un credito
d’imposta pari
al 10 per cento della spesa per l’acquisto
della carta utilizzata per la stampa delle testate
edite e
dei libri
sostenuta nell’anno 2004.
Con decreto del
Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita’
di riconoscimento del credito di imposta anche al
fine di garantire il rispetto del limite di spesa
fissato,
per l’anno
2005, in 95 milioni di euro.
182. La spesa per l’acquisto
della carta deve risultare
dal bilancio
certificato delle imprese editrici. Nel caso
in cui
la carta sia
acquistata da soggetti
diversi
dall’editore,
essa deve comunque essere ceduta agli editori
con fatturazione distinta da quella relativa ad
ogni altra
vendita
o prestazione di servizio.
183. Sono escluse dal beneficio
le spese per l’acquisto
di carta
utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti
editoriali:
a) i quotidiani ed
i periodici che
contengono
inserzioni pubblicitarie
per un’area superiore al 50 per
cento
dell’intero stampato, su base annua;
b) i quotidiani ed i periodici non posti in
vendita,
cioe’ non
distribuiti con un prezzo effettivo per copia o
per abbonamento,
ad eccezione di quelli informativi delle
fondazioni e
delle associazioni senza fini di lucro;
c) i quotidiani o periodici che
siano ceduti a titolo
gratuito per
una percentuale superiore
al 50 per cento
della loro
diffusione;
d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita’, cioe’
quelli diretti
a pubblicizzare prodotti
o servizi
contraddistinti
con il nome o con altro elemento distintivo
e diretti
prevalentemente ad incentivarne l’acquisto;
e) i quotidiani ed
i periodici di
vendita per
corrispondenza;
f) i quotidiani ed i
periodici di promozione delle
vendite di beni o di servizi;
g) i cataloghi, cioe’ pubblicazioni contenenti
elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati
da
indicazioni
sulle caratteristiche dei medesimi;
h) le pubblicazioni aventi
carattere postulatorio,
cioe’ finalizzate
all’acquisizione di contributi,
di
offerte, ovvero
di elargizioni di
somme di denaro, ad
eccezione di
quelle utilizzate dalle organizzazioni senza
fini di
lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente
per le
proprie finalita’ di autofinanziamento;
i) i quotidiani ed
i periodici delle
pubbliche
amministrazioni e
degli enti pubblici, nonche’
di altri
organismi, ivi
comprese le societa’ riconducibili allo
Stato ovvero ad altri enti territoriali o
che svolgano una
pubblica
funzione;
l) i quotidiani ed i
periodici contenenti supporti
integrativi
o altri beni
diversi da quelli
definiti
nell’art. 74,
primo comma, lettera
c), del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e
successive
modificazioni, ai fini dell’ammissione al regime
speciale previsto
dallo stesso art. 74 del citato decreto
del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
m) i prodotti editoriali
pornografici.
184. Il credito d’imposta non concorre alla formazione
del reddito imponibile e puo’
essere fatto valere anche in
compensazione ai
sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d’imposta non e’ rimborsabile, ma
non limita
il diritto al
rimborso ad altro
titolo
spettante; l’eventuale eccedenza e’ riportabile al
periodo
di imposta
successivo.
185. L’ammontare della spesa
complessiva per l’acquisto
della carta
e l’importo del credito d’imposta di cui al
comma 181
sono indicati nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta durante il quale la
spesa e’
stata
effettuata.
186. In caso di
utilizzo del credito d’imposta in tutto
o in parte
non spettante si rendono applicabili le norme in
materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche’
le sanzioni
previste ai fini delle imposte sui redditi.
(Omissis).
189.
L’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
181 a
188 e’ subordinata
all’autorizzazione delle
competenti autorita’ europee».
– Il testo dell’art.
17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n.
400 (Disciplina dell’attivita’ di
Governo e
ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri),
e’ il
seguente:
«Art.
17 (Regolamenti). – (Omissis).
3. Con decreto ministeriale
possono essere adottati
regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di
autorita’ sottordinate al
Ministro, quando la
legge
espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di
competenza di piu’ Ministri, possono essere
adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la
necessita’
di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono
dettare norme
contrarie a quelle dei
regolamenti emanati
dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente
del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
Note all’art. 1:
– Per l’art.
4, commi da
181 a 183,
della legge
24 dicembre 2003,
n. 350 «Disposizioni per la
formazione
del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria
2004)», vedi le note alle premesse.
– Il
testo dell’art. 47 del
decreto del Presidente
della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico
delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia
di
documentazione amministrativa), e’ il seguente:
«Art. 47 (R). (Dichiarazioni
sostitutive dell’atto di
notorieta). 1.
L’atto di notorieta’ concernente stati,
qualita’ personali
o fatti che siano a diretta conoscenza
dell’interessato e’
sostituito da dichiarazione
resa e
sottoscritta
dal medesimo con la osservanza delle modalita’
di cui
all’art. 38. (R).
2. La dichiarazione resa
nell’interesse proprio del
dichiarante puo’ riguardare anche stati, qualita’
personali
e fatti
relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia
diretta
conoscenza. (R).
3. Fatte salve le eccezioni espressamente
previste per
legge, nei
rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di
pubblici servizi, tutti
gli stati, le
qualita’ personali
e i fatti non espressamente indicati
nell’art. 46
sono comprovati dall’interessato mediante la
dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta’. (R).
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la
denuncia all’Autorita’ di polizia giudiziaria e’
presupposto necessario
per attivare il
procedimento
amministrativo di
rilascio del duplicato di
documenti di
riconoscimento o
comunque attestanti stati
e qualita’
personali dell’interessato, lo
smarrimento dei documenti
medesimi e’
comprovato da chi ne
richiede il duplicato
mediante
dichiarazione sostitutiva. (R)».
Art. 2.
Riconoscimento e misura del credito
d’imposta
1. Il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria
provvede
all’istruttoria delle domande presentate nei termini di cui
al comma
1, dell’articolo 1 e, qualora sussistano i requisiti previsti
dalla
legge,
le ammette al
beneficio dandone comunicazione entro trenta
giorni
dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande di
cui
all’articolo 1, comma 1, alle imprese richiedenti, anche in caso
di
non accoglimento della domanda,
mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
2. Alle imprese ammesse
al beneficio e’ riconosciuto un credito
d’imposta, pari
al 10 per
cento della spesa per l’acquisto della
carta
utilizzata per la
stampa delle testate edite e dei libri,
sostenuta
dal 1° gennaio al 31
dicembre 2004. Qualora
le risorse
finanziarie
non siano sufficienti
a soddisfare interamente
le
richieste presentate entro il termine di cui
al comma 1 dell’articolo
1, al
fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per
l’anno
2005 in 95 milioni di euro, il credito d’imposta riconosciuto
a
ciascun impresa e’
proporzionalmente ridotto tra tutte le imprese
aventi diritto.
Art. 3.
Modalita’
di fruizione del credito d’imposta
1. Il credito d’imposta e’ utilizzabile in
compensazione in sede di
versamenti
effettuati ai sensi
dell’articolo 17 del
decreto
legislativo
9 luglio 1997, n.
241, a decorrere
dalla data del
riconoscimento
dell’agevolazione di cui
all’articolo 2, comma 1. Il
credito
di imposta non
utilizzato in compensazione nel periodo di
imposta
in corso alla
data di riconoscimento del beneficio puo’
essere
utilizzato esclusivamente entro
il periodo di
imposta
successivo.
2. L’ammontare della spesa complessiva per l’acquisto della carta e
l’importo del
credito d’imposta spettante
sono indicati nella
dichiarazione
dei redditi presentata nel
periodo d’imposta in corso
alla
data di riconoscimento dell’agevolazione, ovvero
nella
dichiarazione
relativa al periodo
di imposta successivo nel caso
previsto dal comma 1, secondo periodo.
3. Nei casi di opzione per la tassazione di
gruppo e’ consentita la
cessione del credito d’imposta al
consolidante ai sensi dell’articolo
7, comma
1, lettera b),
del decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 9 giugno 2004.
——————————————————————————–
Note all’art. 3:
– Il
testo dell’art. 17
del decreto legislativo
9 luglio 1997,
n. 241 (Norme
di semplificazione degli
adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e
dell’imposta sul valore
aggiunto, nonche’ di
modernizzazione del
sistema di gestione
delle
dichiarazioni),
e’ il seguente:
«Art. 17 (Oggetto). –
1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari
delle imposte, dei contributi dovuti
all’I.N.P.S. e
delle altre somme
a favore dello Stato,
delle regioni
e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei
crediti, dello stesso
periodo, nei
confronti dei
medesimi soggetti, risultanti
dalle
dichiarazioni e
dalle denunce periodiche
presentate
successivamente
alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve
essere effettuata entro la
data di
presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la
compensazione riguardano
i crediti e
i debiti relativi:
a) alle imposte sui
redditi, alle relative
addizionali e
alle ritenute alla fonte riscosse
mediante
versamento diretto
ai sensi dell’art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602; per
le ritenute
di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta’ di eseguire
il versamento presso la
competente
sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non
e’ ammessa la compensazione;
b) all’imposta sul valore
aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27
e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di
cui all’art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle
imposte sui redditi
e
dell’imposta sul valore aggiunto;
d) all’imposta prevista dall’art.
3, comma 143,
lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis)
(Omissis);
e) ai contributi previdenziali dovuti da
titolari di
posizione assicurativa
in una delle gestioni amministrate
da enti
previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed
assistenziali
dovuti dai
datori di lavoro
e dai committenti
di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
di
cui all’art.
49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l’assicurazione contro gli
infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del
testo unico
approvato con decreto
del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti
in caso di
pagamento
rateale ai
sensi dell’art. 20;
h-bis) al
saldo per il
1997 dell’imposta sul
patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge
26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all’art.
31 della legge
28 febbraio 1986, n.
41, come da
ultimo modificato
dall’art. 4
del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica, e
con i
Ministri competenti per settore;
h-quater)
al credito d’imposta
spettante agli
esercenti
sale cinematografiche».
– Il testo
dell’art. 7, comma
1, lettera b), del
decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze 9 giugno
2004 (Disposizioni
applicative del regime di tassazione del
consolidato nazionale,
di cui agli articoli da 117 a 128
del testo
unico delle imposte sui redditi), e’ il seguente:
«Art. 7 (Dichiarazione dei redditi propri di ciascun
soggetto partecipante alla tassazione di gruppo). – 1.
Per
effetto
dell’opzione:
a) (Omissis);
b) ciascun soggetto puo’ cedere,
ai fini della
compensazione con
l’imposta sul reddito
delle societa’
dovuta dalla
consolidante, i crediti
utilizzabili in
compensazione
ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto
dall’art. 25 di
tale decreto
per l’importo non
utilizzato dal medesimo
soggetto, nonche’ le eccedenze di imposta ricevute ai sensi
dell’art. 43-ter
del decreto del
Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
c) (Omissis)».
Art. 4.
Controlli e revoche
dell’agevolazione
1. Il Dipartimento per
l’informazione e l’editoria
trasmette
all’Agenzia delle
entrate, mediante procedure telematiche, l’elenco
delle
imprese ammesse a
fruire del credito d’imposta, i
relativi
importi
a ciascuna spettanti, nonche’ i dati relativi
agli eventuali
provvedimenti adottati di revoca del beneficio.
2. Qualora, all’esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per
l’informazione e l’editoria ai sensi e per gli effetti
dell’articolo
71 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, risulti
un credito d’imposta non spettante o spettante in misura
inferiore,
il Dipartimento lo comunica all’Agenzia delle entrate che
provvede al recupero del credito di imposta.
3. L’Agenzia delle entrate
comunica al Dipartimento
per
l’informazione e l’editoria l’eventuale indebita fruizione,
totale o
parziale,
del credito di imposta accertata nell’ambito dei controlli
istituzionali degli Uffici dell’Amministrazione
finanziaria.
4. In caso di utilizzo del credito di
imposta in tutto o in parte
non
spettante, si rendono
applicabili le norme
in materia di
liquidazione,
accertamento, riscossione, e
contenzioso nonche’ le
sanzioni previste ai fini delle imposte sui
redditi.
——————————————————————————–
Nota all’art. 4:
– Il
testo dell’art. 71 del
decreto del Presidente
della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico
delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia
di
documentazione amministrativa), e’ il seguente:
«Art. 71 (R).
(Modalita’ dei
controlli). – 1. Le
amministrazioni
procedenti sono tenute ad effettuare idonei
controlli, anche
a campione, e
in tutti i casi in cui
sorgono fondati
dubbi, sulla veridicita’ delle
dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47.
(R).
2. I controlli riguardanti
dichiarazioni sostitutive di
certificazione sono
effettuati dall’amministrazione
procedente con le modalita’ di
cui all’art. 43 consultando
direttamente gli archivi dell’amministrazione certificante
ovvero richiedendo
alla medesima, anche
attraverso
strumenti informatici o telematici,
conferma scritta della
corrispondenza di
quanto dichiarato con le risultanze dei
registri da
questa custoditi. (R).
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli
46 e
47 presentino delle
irregolarita’
o delle omissioni
rilevabili d’ufficio,
non costituenti falsita’, il
funzionario competente
a ricevere la documentazione da’
notizia all’interessato di
tale irregolarita’. Questi e’
tenuto alla
regolarizzazione o al
completamento della
dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito.
(R).
4. Qualora il
controllo riguardi dichiarazioni
sostitutive presentate ai privati che vi consentono di
cui
all’art. 2, l’amministrazione competente per il rilascio
della relativa
certificazione, previa definizione
di
appositi accordi,
e’ tenuta a fornire, su richiesta del
soggetto privato
corredata dal consenso del
dichiarante,
conferma scritta,
anche attraverso l’uso
di strumenti
informatici o telematici, della
corrispondenza di quanto
dichiarato con
le risultanze dei dati da essa
custoditi.
(R)».
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Il credito di
imposta e’ concesso
subordinatamente
all’autorizzazione delle
competenti autorita’ europee.
Della
decisione
adottata dalle Autorita’ europee
e’ data comunicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente regolamento,
munito del sigillo
dello Stato sara’
inserito
nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi
della
Repubblica italiana. E’ fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
Roma, 21 dicembre 2004
p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Bonaiuti
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 7
gennaio 2005
Ministeri istituzionali, registro n.
1, foglio n. 41