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Varata la riforma dell’ esame di maturità .
Varata la riforma dell’esame di
maturità.
Ddl Camera 1961 – Disposizioni in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e
le università
Articolo. 1.
(Ammissione
all’esame di Stato, commissione e sede di esame).
1. Gli articoli 2, 3 e 4 della
legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 2. – (Ammissione). –
1. All’esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole
statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati
valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici,
secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione;
b) alle stesse condizioni e con i
requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o
legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio,
fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge
5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27.
2. All’esame di Stato sono
ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle
scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente
riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno
riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto
decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non
inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due
anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni
predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione
dell’insegnamento dell’educazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto
dall’articolo 7,
l’ammissione dei candidati esterni che non siano in
possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal
piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della
promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste
dal piano di studi dell’ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi
eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso
di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima
classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe
dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il
candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se
consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è
sottoposto.
4. I candidati esterni devono
presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e,
ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o
paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel
comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel
caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione.
Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’Ufficio
scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa
richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude
l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e
amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche
interessate.
5. Per i candidati esterni il
credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale
sostengono l’esame preliminare di cui al comma 3 sulla
base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e
dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali
documentabili
possono essere valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni delle classi
antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità
di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e
devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a
Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso
di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche
italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati
esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella
sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il
corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte,
rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte
che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una
valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del
primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche
disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione
fisica.
Art. 3.
(Contenuto
ed esito dell’esame).
1. L’esame di Stato conclusivo
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato
all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno
del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di
ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità
critiche del candidato.
2. L’esame di Stato comprende
tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare
la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche
del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica,
ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli
istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei
licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione
tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono
articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione
dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni
scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell’offerta formativa
utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere
pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste
nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o
multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o
nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da
consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua
straniera. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive
impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla
predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche
ai fini della elaborazione della terza prova. L’Istituto provvede, altresì,
alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei
percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte
degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a
livello internazionale per garantirne la comparabilità.
3. I testi relativi alla prima e
alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero
della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto
dalla commissione d’esame con modalità predefinite. Le
materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal
Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di
ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza
prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d’esame provvede
alla elaborazione delle prime due prove d’esame in caso di mancato tempestivo
ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su
argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro
didattico dell’ultimo anno di corso.
5. La lingua d’esame è la lingua
ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell’esame di
Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi,
che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame
alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico
acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per
la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio.
Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il
punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle
prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede
della commissione d’esame un giorno prima della data
fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il
punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare
il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un
credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di
esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di
100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la
lode dalla commissione.
7. Gli esami degli alunni con
handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Alla regione Valle d’Aosta si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 20-bis, della legge 15
marzo 1997, n. 59.
9. Per gli alunni ammalati o
assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una
sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di
svolgimento degli stessi.
Art. 4. –
(Commissione
e sede di esame) – 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per
cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il
presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono
scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di
natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La
commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale,
sulla base di criteri determinati a livello nazionale.
2. Ogni due classi sono nominati
un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero
pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non
superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei
commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad
ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna
commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una
commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente è nominato,
sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti scolastici in
servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali,
ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio
di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti
nazionali ed agli educandati femminili;
b) i dirigenti scolastici in
servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo
grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione
secondaria superiore;
c) i docenti in servizio in
istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d) i professori universitari di
prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari
confermati;
e) i direttori e i docenti di
ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
f) i dirigenti scolastici e i
docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a
riposo da non più di tre anni.
4. I commissari esterni sono
nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.
5. I casi e le modalità di
sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non
regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei
commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei
presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti
allo stesso distretto, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in
casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.
7. È stabilita l’incompatibilità
a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione
di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due
volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di
commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due
anni precedenti.
8. Le commissioni d’esame possono
provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari;
le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza
assoluta.
9. I candidati esterni sono
ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il
loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni,
fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi
sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni
possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico
regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero
commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente
presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica
può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni.
Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto
in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio
nazionale. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato secondo le modalità
dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all’articolo 1, comma 2.
10. I compensi per i presidenti e
per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di
qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in
relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario
interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi
di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La
misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del
comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al
riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto
del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il compenso spettante ai
commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e
degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a
funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.
11. Sede d’esame per i candidati
interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli
istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a
funzionare ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre
2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27. Sede d’esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari.
Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata
dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.
12. Sistematiche e costanti
verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e
paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di
Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative
organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il
recupero dei debiti, sono assicurati nell’ambito della funzione
ispettiva".
Articolo. 2.
(Delega
in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione
post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione
e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro
dell’università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque
adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:
a) realizzare appositi percorsi
di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di
laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di
percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati
alle professioni e al lavoro;
b) potenziare il raccordo tra la
scuola, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e
le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti
rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;
c) valorizzare la qualità dei
risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea
universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;
d) incentivare l’eccellenza degli
studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.
2. I decreti legislativi di cui
al comma 1 sono emanati con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) per i
decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l’individuazione delle
misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università,
gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti
della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle
professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei
percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e
dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione
tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell’ultimo
anno del corso di studi;
b) per i decreti legislativi di
cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la
partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di
verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all’articolo
6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il
soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;
c) per i decreti legislativi di
cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di
ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto
1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati
scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato,
anche in riferimento alle discipline più significative
del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti,
i
criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;
d) per i decreti legislativi di
cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica,
finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell’ambito dell’istruzione e
formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del
risultato di eccellenza;
e) i decreti legislativi di cui
alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni.
3. Il Ministro della pubblica
istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’andamento
degli esami di Stato.
4. L’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2,
lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
5. Alla finalizzazione di cui al
comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel
limite massimo di euro 5.000.000.
6. Ulteriori disposizioni,
correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo
possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il
rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure,
entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Articolo 3.
(Disposizioni
transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).
1. Per i candidati agli esami di
Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno scolastico 2006-2007 e
dell’anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai
debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima
attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione
dei compensi di cui all’articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n.
425, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, si provvede, a
decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.
3. Sono abrogati:
a) l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) l’articolo 13, comma 4, e
l’articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
c) l’articolo
3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n.
286.
4. All’onere derivante dalla
presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a
decorrere dall’anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n.
425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per
l’incentivazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera
d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui
all’articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro
63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di
cui all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto
ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
5. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.