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Tuesday 25 June 2019

Valida l’impugnazione del licenziamento effettuata dal difensore già munito di procura alle liti

La procura ex art. 83 cod. proc. civ., conferita dal lavoratore al difensore ai fini dell’impugnazione del licenziamento, attribuisce il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell’azione, sicchè, ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all’atto di impugnazione ex art. 6 della legge n. 604/1966, quest’ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell’ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stato contestualmente comunicato in copia l’atto attributivo di rappresentanza.

Principio affermato dalla Corte di Cassazione sezione lavoro con la sentenza n. 16416, pubblicata il 19 giugno 2019.

La vicenda decisa: licenziamento impugnato con atto stragiudiziale sottoscritto dal solo difensore munito di procura alle liti, quest’ultima trasmessa al datore di lavoro unitamente al ricorso e decreto notificati in data successiva alla scadenza del termine di 60 giorni previsto dalla legge n. 604/1966.
Un lavoratore impugnava, con il tramite del difensore a cui aveva conferito procura alle liti, il licenziamento intimatogli. Il difensore, munito di regolare procura speciale alle liti ex art. 83 c.p.c., inviava il giorno successivo al rilascio della procura, l’atto stragiudiziale di impugnazione del licenziamento e contestualmente, il medesimo giorno, depositava in cancelleria il ricorso giudiziale ex legge n. 92 del 2012. Il giudice della fase sommaria riteneva decaduto il lavoratore dall’impugnazione; viceversa il Tribunale in sede di opposizione riteneva tempestiva l’impugnazione e decideva nel merito la vicenda, confermando la legittimità del recesso. Veniva così proposto da un lato reclamo da parte del lavoratore e dall’altro impugnazione incidentale da parte del datore di lavoro, il quale ribadiva l’eccezione di decadenza. La corte d’appello accoglieva quest’ultima eccezione, riaffermando la decadenza dall’impugnazione, omettendo di conseguenza ogni ulteriore accertamento nel merito. Il lavoratore ricorreva in Cassazione.

La provenienza dell’atto stragiudiziale di impugnazione
La Suprema Corte ripercorre prima di tutto l’iter giurisprudenziale in tema di atto di impugnazione del licenziamento; argomento che aveva dato luogo a contrasti di interpretazione, risolti poi dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 2179 del 1987, ove si è affermato che l’impugnazione del licenziamento, per la quale è prevista la forma scritta “ad substantiam” costituisce un vero atto negoziale, sicché la procura del lavoratore ad un terzo per la proposizione di tale impugnazione deve essere rilasciata per iscritto in data anteriore all’impugnazione medesima. In mancanza è consentita la ratifica successiva, purché sia fatta anch’essa per iscritto e sia comunicata al datore di lavoro prima della scadenza del termine per l’impugnazione. In pratica l’atto stragiudiziale di impugnazione può essere sottoscritto o dal lavoratore personalmente, o da un rappresentante sindacale, al quale la rappresentanza deriva ex lege, o infine da un soggetto terzo munito di apposita procura, rilasciata in forma scritta in data antecedente il compimento dell’atto medesimo.

La ratifica dell’atto da parte dell’interessato
Si era anche affermato che l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento può essere ratificata dall’interessato, ai sensi dell’art. 1399 codice civile, purchè l’atto di ratifica venga portato a conoscenza del datore di lavoro entro il termine di 60 giorni prevista per l’impugnazione stessa, pena la decadenza dall’impugnazione.

Il potere di rappresentanza del difensore
Applicando tali principi si può affermare che anche il difensore, munito di procura alle liti, può validamente sottoscrivere l’atto stragiudiziale di impugnazione, ove la procura sia stata rilasciata in data antecedente al compimento di tale incombente.
Nel caso portato all’esame degli Ermellini, il difensore del lavoratore, acquisita regolarmente la procura alle liti in data 5 dicembre 2016, il giorno successivo 6 dicembre inviava (tempestivamente) l’atto di impugnazione del licenziamento, da lui sottoscritto e il medesimo giorno provvedeva a depositare il ricorso giudiziale in cancelleria. Ricorso che infine veniva notificato al datore di lavoro il successivo 14 dicembre, oltre la scadenza del termine di decadenza di 60 giorni. Conseguentemente il datore di lavoro ha eccepito l’intervenuta decadenza dall’impugnazione.
Il Supremo Collegio non ritiene fondata tale eccezione, osservando che, come nel caso deciso, ove il difensore sia munito di procura alle liti, tale atto conferisce al difensore stesso il potere di compiere tutti gli atti, anche stragiudiziali, necessari per il valido compimento dell’azione. Dunque l’atto stragiudiziale di impugnazione è stato efficacemente compiuto da soggetto già munito di procura e non da falsus procurator, con necessità di applicazione di ratifica ex art. 1399 cod. civ.
La Corte di legittimità, accogliendo il ricorso proposto dal lavoratore, ha così escluso la decadenza dall’impugnazione ed ha cassato la sentenza impugnata, enunciando il seguente principio di diritto:
“La procura ex art. 83 cod. proc. civ., conferita dal lavoratore al difensore ai fini dell’impugnazione del licenziamento, attribuisce il potere di compiere tutte le attività, anche stragiudiziali, alle quali è condizionato il valido esercizio dell’azione, sicchè, ove la procura stessa venga rilasciata in data antecedente all’atto di impugnazione ex art. 6 della legge n. 604/1966, quest’ultimo, se sottoscritto dal solo difensore, spiega effetti nella sfera giuridica del rappresentato anche nell’ipotesi in cui al datore di lavoro non sia stato contestualmente comunicato in copia l’atto attributivo di rappresentanza. L’anteriorità della procura rispetto all’atto di impugnazione stragiudiziale esclude che si sia in presenza di attività compiuta da falsus procurator e rende inapplicabili i principi affermati in tema di ratifica. La procura rilasciata ex art. 83 cod. proc. civ. è assistita da efficacia privilegiata anche in relazione alla data di compimento dell’atto, attestata dal difensore nell’esercizio di una funzione pubblicistica”.

 Avv. Roberto Dulio