Famiglia

Tuesday 22 November 2005

Uscire la sera e fare vacanze da single non è causa d’ addebito della separazione.

Uscire la sera e fare vacanze da
single non è causa d’addebito della separazione.

Cassazione – Sezione prima civile
– sentenza 13 luglio-16 novembre 2005, n. 23071

Presidente Losavio – Relatore De
Chiara

Pm Apice – conforme – ricorrente
Canciani – controricorrente Segatti

Svolgimento del processo

Il Sig. Vittorio Segatti propose, con ricorso depositato il 16 ottobre 1997, domanda
di separazione della moglie Sig.ra Annamaria Canciani, dichiarandosi disposto a
sostenere economicamente il figlio sino al completamento degli studi
universitari ed a versare alla moglie un assegno di lire 750.000 mensili.

La Sig.ra Canciani si oppose alla
separazione e chiese pronunciarsene, comunque,
l’addebito a carico del marito; chiese, altresì, l’assegnazione della casa
coniugale ed un assegno, per sé ed il figlio maggiorenne convivente, di lire
2.500.000 mensili.

Istruita la causa con documenti e
testimonianze, l’adito Tribunale di Udine pronunziò la
separazione, addebitandola al Sig. Segatti, che condannò, altresì, a versare
alla moglie un assegno di lire 800.000 mensili.

Sul gravame principale del
Segatti, che censurava la pronunzia dell’addebito a suo carico, e quello
incidentale della Canciani, che chiedeva l’aumento dell’assegno riconosciutole,
la Corte di appello di Udine, con sentenza del 23
settembre 2002, ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado,
rigettando, in accoglimento dell’appello principale, la domanda di addebito a
carico del Segatti; ha confermato, per il resto, la sentenza impugnata,
rigettando l’appello incidentale.

In punto addebito della
separazione per violazione del dovere di rispetto, la
Corte ha esaminato le condotte mediante le quali il Sig. Segatti aveva, secondo
la sentenza di primo grado, umiliato e maltrattato moralmente la moglie,
nonostante questa gli avesse perdonato l’infedeltà per una relazione
extraconiugale del 1990. ha osservato in proposito:

– che
l’abitudine del Segatti di uscire da solo la sera, negli ultimi anni prima
della separazione, non si spiegava, come invece avevano adombrato le testi
escusse, con una sua relazione extraconiugale: tesi basata solo su voci e
sconfessata dalla stessa Sig.ra Canciani, la quale si doleva soltanto delle
uscite serali del marito, sicché neppure il giudice di primo grado aveva
ritenuto che causa della rottura del matrimonio fosse l’infedeltà;

– che, se le testi avevano
sostenuto che il Segatti per più anni aveva trascorso da solo le vacanze
estive, la Canciani, invece, lamentava nella comparsa di costituzione in giudizio
che ciò era avvenuto soltanto nel 1997 – dunque nell’immediata prossimità della
richiesta di separazione – senza sottolineare che era
un’abitudine;

– che comunque
tali due condotte (uscite serali e vacanze trascorse da solo), “quand’anche
provate”, erano dalle stesse testimoni correlate all’esigenza di libertà
dall’oppressione della famiglia, manifesta dal Segatti; sicché esse non già
avevano cagionato la risi coniugale – dovuta al progressivo venir meno
dell’affectio maritalis per altre ragioni – ma ne erano al contrario
l’espressione;

– che le frequenti affermazioni
di disistima del marito nei confronti della moglie in
presenza di tezi – frasi pronunciate, secondo le stesse testi che ne
avevano riferito in giudizio, in tono formalmente scherzoso, anche se la Sig.ra
Canciani mostrava di sentirsene offesa – apparivano fatte senza intenzione
offensiva ed erano apprezzate dagli amici come battute scherzose, e certamente
non era possibile considerarle motivo scatenante della crisi coniugale e porla
a fondamento dell’addebito: tanto ciò era vero che la Sig.ra Canciani si era
opposta alla separazione, evidentemente non ritenendo intollerabile convivere
con il marito, nonostante le sue battute di cattivo gusto.

In punto determinazione
dell’assegno, sotto il profilo della sua idoneità a consentire il mantenimento
del pregresso tenore di vita, la Corte ha osservato che corretta era la
decisione del Tribunale (che lo aveva determinato in lire 800.000 mensili),
atteso che:

– ciascun coniuge era
proprietario dell’alloggio in cui abitava, e nessun rilievo aveva la
circostanza che la Canciani, per acquistare, a seguito della separazione, la
casa in cui viveva da sola in città, avesse dovuto vendere un suo immobile in
Lignano, ove la famiglia era solita trascorrere le vacanze: infatti
anche per il marito era venuta meno, con la separazione, la possibilità di
godere di una casa per le vacanze;

– la Canciani percepiva uno
stipendio di lire 2.300.000 mensili ed il Segatti di lire
5.500.000, sicché, detratto da quest’ultimo l’importo dell’assegno di
lire 800.000 (che andava ad incrementare il reddito della moglie), e le spese
di mantenimento del figlio maggiorenne, i redditi dei due coniugi finivano con
l’equivalersi e consentivano ad entrambi di mantenere un buon livello di vita;

– di certo un reddito netto
mensile superiore a lire 3.000.000 consentiva alla Sig.ra Canciani di mantenere
inalterato il suo tenore di vita, considerato che non doveva più sopportare il
costo del mantenimento del figlio.

Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione la Sig.ra Canciani,
articolando due motivi. Resiste con controricorso il Sig. Segatti. Entrambe le
parti hanno prodotto memorie.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso
riguarda la statuizione di esclusione dell’addebito.
La ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell’articolo 151,
comma 2 Cc, lamenta:

a) in primo luogo, che la Corte di appello abbia omesso la necessaria valutazione
complessiva dei reciproci comportamenti dei coniugi ed abbia esaminato, invece,
isolatamente ciascun comportamento del marito escludendone non la sussistenza,
bensì la rilevanza – isolatamente considerato – ai fini dell’addebito della
separazione;

b) in secondo luogo, che anche
procedendo all’esame dei singoli argomenti spesi dalla Corte di merito “si
rinvengono numerose violazioni rilevanti ai sensi dell’articolo 360 n. 3 Cpc”. Infatti:

ba) le
solitarie uscite serali del Segatti erano rilevanti per se stesse, e non solo
in quanto strumento per consumare l’ulteriore violazione dei doveri coniugali
costituita dalla relazione sentimentale con un’altra donna;

bb) «il
giudice di primo grado aveva correttamente valutato, in termini ovviamente
negativi per il Segatti, l’episodio pacifico di infedeltà di quest’ultimo,
mentre la Corte di appello non vi ha fatto cenno»; il che configurerebbe «una
tipica ipotesi non solo di violazione, ma anche di falsa applicazione»
dell’articolo 151 comma 2 Cc;

bc) in
ogni caso, la teste Grimaldi aveva riferito di aver saputo da vari conoscenti
che il Segatti aveva ripreso la relazione extraconiugale con quella stessa
donna cui si riferiva il risalente, pacifico episodio di infedeltà;

bd)
quanto alle ferie estive trascorse da solo dal Segatti, l’argomento addotto
nella sentenza impugnata per escludere che si trattasse di un’abitudine è
irrilevante ed infondato; irrilevante perché
nel capitolo di prova testimoniale articolato in proposito dalla Canciani nella
memoria istruttoria depositata in primo grado si fa espresso riferimento a
“periodi” di vacanza trascorsi da solo dal Segatti, e dunque a una pluralità di
episodi, infondato perché non costituisce
confutazione del fatto dedotto (ferie estive ripetutamente trascorse da solo);

be) la
esclusione della rilevanza delle due condotte sin qui esaminate e
l’interpretazione delle stesse quali mere manifestazioni di disagio per la vita
in comune, si fonda su un presupposto non provato, provenendo tale
interpretazione dal solo interessato (le testimoni si erano limitate a riferire
sue dichiarazioni); il che integra vizio di motivazione della sentenza,
costituito dall’aver assunto quale fatto accertato l’esigenza di libertà del Segatti,
dall’avere da ciò indotto un preesistente stato di crisi coniugale non
addebitabile al marito e dall’aver considerato perciò giustificati i
comportamenti di lui, secondo un iter logico nel quale la premessa è
indimostrata e, dunque, non può fondare alcuna presunzione, peraltro in difetto
dei requisiti della gravità, precisione e univocità degli indizi;

bf)
quanto alla condotta di maltrattamento morale nei confronti della moglie
mediante le battute pronunciate in presenza di terze persone, è errato la motivazione
della sentenza in punto di valutazione della testimonianza acquisita, giacché
una delle testi riferiva di “punzecchiature, ma molto pesanti” e soltanto
l’altra parlava di “scherzo”, ma nel senso che le battute erano del Segatti
pronunciate non “per scherzo”, bensì “come per scherzo”; sicché non poteva
dirsi che quelle battute erano apprezzate dagli amici come “battute scherzose”
e, conseguentemente, che non integrassero gli estremi per l’addebito;

bg)
quanto all’argomento della opposizione della Sig.ra Cancini alla separazione,
speso dalla Corte di appello “per negare la natura offensiva del comportamento
del Segatti”, la domanda di addebito – nella specie contenuta nella stessa
comparsa di costituzione contenente l’opposizione – non è preclusa da
quest’ultima, e nel nostro ordinamento è sufficiente la volontà di uno solo dei
coniugi a provocare la separazione. In ogni caso, come efficacemente sostenuto
dal giudice di primo grado, sarebbe paradossale che il coniuge che ha violato i
doveri del matrimonio traesse beneficio proprio dalla debolezza dell’altro
coniuge, che tali violazioni ha subito;

bh) la
Corte di appello, infine, non ha contestato il giudizio formulato dal Tribunale
circa il nesso causale sussistente tra il complessivo comportamento del marito
e la malattia (depressione) della moglie, in atti documentata e causata dal
comportamento complessivo del marito.

2. Il motivo è inammissibile.

La pronuncia di
addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che
l’articolo 143 Cc pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario
accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella
determinazione della crisi coniugale (ex multis, Cassazione 12130/01, 279/00,
2444/99, 7817/97).

Quella che il ricorso definisce,
genericamente, negazione della “rilevanza a fondare l’addebito” è, appunto,
nella sentenza impugnata, anzitutto negazione – più specificamente – della efficienza causale dei comportamenti del Segatti
rispetto alla crisi coniugale e alla intollerabilità della convivenza. Tale
valutazione dei giudici di merito si colloca su un piano diverso da quello
della valutazione comparativa – invocata dalla ricorrente – dei reciproci
comportamenti dei coniugi, la quale attiene, invece, alla giustificabilità dei
comportamenti di ciascuno.

La ricorrente, pertanto, avrebbe
dovuto censurare la sentenza sul punto della esclusione
del nesso casuale tra i comportamenti del marito e la separazione, e dedurre
che quei comportamenti erano stati causa della separazione stessa, perché
avevano reso intollerabile la convivenza. Ella,
invece, lamenta soltanto la minimizzazione, da parte dei giudici di appello,
delle violazioni dei doveri coniugali poste in essere del marito, formulando
censure (peraltro nella più gran parte sostanzialmente di merito) che attengono
al profilo del giudizio di valore sui comportamenti, ma non a quello del nesso
di causalità tra i comportamenti stessi e la intollerabilità della vita in
comune.

La confusione tra il piano del
nesso di causalità e quello del giudizio di valore sulla condotta del coniuge è
evidente anche, e particolarmente, nella censura sub bg) ove si sostiene che la
sentenza impugnata faccia leva sull’opposizione della Sig.ra Canciani alla
separazione “per negare la natura offensiva del comportamento del Segatti”; mentre, invece, i giudici di merito hanno escluso
che tale comportamento sia stato “motivo scatenante della crisi, stante proprio
l’atteggiamento processuale assunto dall’appellata”: dunque hanno escluso, più
che l’offensività del comportamento, che lo stesso fosse causa della
intollerabilità della convivenza.

3. Il secondo motivo di ricorso
attiene alla determinazione dell’assegno. La ricorrente, denunciando violazione
dell’articolo 156 Cc censura la motivazione della sentenza impugnata:

– per aver ritenuto ininfluente
la circostanza che ella aveva dovuto vendere un suo
immobile in Lignano, ove la famiglia era solita trascorrere le vacanze estive,
per poter acquistare un appartamento in città, visto che la casa coniugale era
stata assegnata al marito; sicché il suo tenore di vita si era ridotto, per
l’indisponibilità di tale risorsa, rispetto a quello goduto prima della
separazione, e nulla valeva l’osservazione della Corte di appello, secondo cui
neppure il marito poteva più beneficiare della medesima risorsa, atteso che il
confronto va operato esclusivamente fra il tenore di vita goduto dal
beneficiario dell’assegno in epoca antecedente alla separazione e quello goduto
in epoca successiva;

– per non aver considerato che,
con il versamento dell’assegno determinato in lire 800.000 mensili, anche a
causa della diversa incidenza fiscale dell’assegno stesso (che per il Segatti
costituiva un onere deducibile, con un beneficio fiscale di lire 320.000
mensili, mentre per lei costituiva reddito imponibile) il reddito residuo del
marito (lire 5.020.000 nette mensili, cui andavano sottratte lire 1.050.000 per
il mantenimento del figlio) risultava di gran lunga superiore
al suo (lire 2.838.000).

4. Anche
questo motivo non può trovare accoglimento.

La conservazione del precedente
tenore di vita da parte del coniuge beneficiario
dell’assegno costituisce, infatti, un obiettivo tendenziale, e non sempre la
separazione, aumentando le spese fisse dei coniugi, ne consente la
realizzazione; sicché esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni
economiche del coniuge obbligato, richiamate dall’articolo 156, comma 2 Cc
(cfr. in particolare, Cassazione 7630/97). Non ha
pregio, quindi, quale censura di violazione di legge (articolo 156 Cc), il
rilievo della ricorrente di aver visto ridimensionato il suo pregresso tenore
di vita per aver dovuto rinunciare alla casa al mare.

La determinazione, poi, dei
limiti entro i quali sia possibile perseguire il
suddetto obiettivo è, evidentemente, riservata al giudice di merito, cui spetta
la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire
in quale misura l’uno debba integrare i redditi insufficienti dell’altro. Tale
valutazione la Corte di appello ha compiuto, dandone
conto nella motivazione, cui la ricorrente muove censure sostanzialmente di
merito, sostenendo, in definitiva, che l’assegno avrebbe dovuto essere
determinato in un importo maggiore per il solo fatto che il marito finiva con
il godere di un reddito netto superiore al suo.

5. Il ricorso va pertanto
respinto.

Le spese processuali, liquidate
in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e
condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
euro 2100 di cui 2000 per onorari, oltre spese generali
ed accessori di legge.