Imprese ed Aziende

Wednesday 05 November 2003

Una proposta di legge per istituire il marchio made in Italy. Camera dei Deputati, Proposta di Legge 472

Una proposta di legge per istituire il marchio made in Italy

Camera dei Deputati, Proposta di Legge 472

Istituzione del marchio “Made in Italy” per la tutela della qualità dei prodotti italiani

(Presentata il 4 giugno 2001 – All’esame della Commissione II Giustizia della Camera)

Relazione.

La presente proposta di legge intende porre l’accento sulla necessità, sempre più sentita, di definire validi strumenti di tutela di quei prodotti frutto della creatività, dell’ingegno e del lavoro italiani. La certezza della provenienza del prodotto diviene, quindi, garanzia essenziale tanto per il fruitore, cliente o consumatore, quanto per i produttori italiani impegnati da sempre nel concorrere sulla qualità. Proprio quella qualità che si propone come elemento caratteristico dei prodotti dell’Italia e che distingue e privilegia la nostra offerta rispetto a quella degli altri Paesi.

Sappiamo bene, poi, che il sostegno legislativo diviene ancor più necessario di fronte al fenomeno della globalizzazione e dell’apertura dei mercati internazionali. Reputiamo indispensabile, dunque, attraverso l’introduzione di una normativa ad hoc, arginare il dirompente fenomeno della contraffazione che minaccia l’economia di artigiani e imprenditori. E’ a salvaguardia di questo prezioso patrimonio, allora, che vogliamo introdurre il marchio “Made in Italy”, il cui tratto distintivo viene identificato nel lavoro necessario a realizzare il prodotto, che deve essere svolto completamente nel territorio nazionale. Non solo, ciò di cui rileviamo l’urgenza e a cui cerchiamo di dare risposta attraverso la presente proposta di legge, è altresì la definizione di un sistema sanzionatorio appropriato a quella che ci auguriamo sia presto la realtà del marchio “Made in Italy”.

Proposta di Legge.

Art. 1.

1. E’ istituito il marchio “Made in Italy”.

2. Il marchio di cui al comma 1 può essere apposto per identificare i prodotti realizzati in Italia.

3. Ai fini di cui alla presente legge si considera realizzato in Italia il prodotto ottenuto esclusivamente con il lavoro svolto nel territorio nazionale.

Art. 2.

1. L’utilizzazione del marchio “Made in Italy” è subordinata alla preventiva denuncia alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui ha sede l’impresa produttrice.

2. La denuncia di cui al comma 1 deve contenere la sommaria descrizione del bene prodotto, corredata da una sua riproduzione fotografica, nonché l’attestazione, resa nelle forme previste dalla legge per l’autocertificazione, del titolare o del legale rappresentante dell’impresa, che il prodotto è realizzato nel territorio italiano.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono stabilite le modalità relative alla presentazione della denuncia di cui all’articolo 2, comma 1, nonché quelle dirette ad assicurarne la registrazione, la conservazione e il rilascio di copia mediante utilizzo di procedure informatiche.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono disciplinate le modalità per l’apposizione del marchio “Made in Italy”.

Art. 4.

1. Chiunque contraffà o altera il marchio “Made in Italy”, ovvero, senza avere concorso alla contraffazione o alterazione, fa uso di tale marchio o di segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4 milioni.

2. Alla medesima pena di cui al comma 1 soggiace chiunque, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto al comma 1, introduce nel territorio dello Stato al fine di farne commercio, detiene per vendere, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti con il marchio “Made in Italy” contraffatti o alterati.

3. La condanna per ciascuno dei delitti previsti ai commi 1 e 2 comporta la pubblicazione della sentenza su un quotidiano a diffusione nazionale.