Penale

Friday 02 April 2004

Una bella sentenza della Corte d’ Appello di Trento in tema di prova dell’ elemento soggettivo del reato. n. 9225/98-22 R.G. Notizie reato

Una bella sentenza della Corte d’Appello di Trento in tema di prova dell’elemento soggettivo del reato

n. 9225/98-22 R.G. Notizie reato

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO

SEZIONE PENALE

composta dai signori magistrati:

Dott. TITO GARRIBBA PRESIDENTE

Dott. CARMINE PAGLIUCA CONSIGLIERE

Dott. GUGLIELMO AVOLIO CONSIGLIERE

ha pronunciato in Camera di Consiglio la seguente

SENTENZA

nei confronti di

***

non sofferta carcerazione preventiva

LIBERO-PRESENTE

IMPUTATO

del reato p.e.p. dagli artt. 99 e 495 c.p. perché dichiarava falsamente al vice isp. Santuari Roberto, durante l’interrogatorio tenuto si presso gli Uffici della Sezione Polizia Giudiziaria di Trento – Aliquota Polizia di Stato, di non aver riportato condanne in Italia e all’estero. Con l’aggravante di aver commesso il fatto con recidiva.

In Trento il 27/02/1998

APPELLANTE

i difensori dell’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Trento in comp. monocratica n. 1432/02 del 19/12/02 che lo dichiarava colpevole del reato ascrittogli ed applicata la diminuente del rito lo condannava alla pena di mesi uno di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali. Sostituiva mesi uno di reclusione con € 1.162,00 di multa.

Udita la relazione della causa fatta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Guglielmo Avolio.

Sentito il Procuratore Generale dr. Stefano Diez che ha concluso chiedendo la conferma della sentenza di primo grado.

Sentito il difensore di fiducia avv. Nicola Canestrini di Rovereto che chiede l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato o con altra formula.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Interrogato dalla PG in qualità di persona sottoposta ad indagini, *** dichiarò in data 27/2/1998 di non aver riportato condanne in Italia ed all’estero.

E’ peraltro pacifico che il 16/9/1997 era divenuto irrevocabile nei suoi confronti ed era stato posto in esecuzione un decreto penale di condanna alla pensa di lire 200mila di multa per la contravvenzione di disturbo della quiete pubblica.

Il primo Giudice, apprezzata la materialità del fatto, irrogava la pena sostituita di mesi 1 di reclusione.

Avverso detta sentenza interponeva rituale appello l’imputato, richiedendo l’assoluzione per insussistenza del dolo e per la scusabilità dell’errore in cui era evidentemente incorso l’imputato dichiarante.

All’odierno giudizio camerale di appello, celebrato alla presenza dell’imputato, le parti hanno preso le conclusioni trascritte a verbale.

L’appello è fondato sotto il profilo dell’insufficienza di prova del dolo. Come sottolinea la difesa, infatti, appare ragionevole ritenere che ***- il quale, sia detto per mero inciso, non poteva sperare in alcun particolare beneficio, attraverso il nascondimento della modesta condanna riportata – neppure si sia reso conto di avere subito una condanna penale, in quanto mai sottoposto a processo e colpito da pena detentiva, ma semplicemente costituito con lettera raccomandata a corrispondere una modesta multa mediante pagamento di cartella esattoriale (che, tra l’altro, avrebbe recato la dicitura esplicativa “Mod. 303 – iscrizione a ruolo per imposte indirette, tributi locali ed altre entrate”).

Né può sottacersi che l’imputato, chiedendo il rilascio di un certificato penale, si sarebbe visto pure sempre “incensurato”, conseguendo ex lege la non menzione alla condanna per decreto penale (art. 689 n. 5 cpp).

Deve pertanto ritenersi che *** ben possa avere rivendicato la propria incensuratezza per avere, per mero errore e quindi per colpa, ritenuto di essere ancora immune da condanne penali.

Segue la riforma in tal senso della sentenza impugnata

P.Q.M.

Visto l’art. 599 c.p.p.

In riforma della sentenza impugnata assolve *** dalla imputazione ascrittagli perché il fatto non costituisce reato.

Trento, 25 febbraio 2004

Il Consigliere estensore

Il Presidente