Civile

Monday 28 April 2003

Un Regolamento comunitario del Parlamento Europeo autorizza l’ introduzione del passaporto per animali da compagnia.

Un Regolamento comunitario del Parlamento Europeo autorizza lintroduzione del passaporto per animali da compagnia.

Gli animali domestici in viaggio per lEuropa dovranno essere muniti di un documento di identità europeo, attestante la loro buona salute e la regolarità della vaccinazione contro la rabbia.

Regolamento (CE) N. & /2003 del& del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, PE-CONS 3610/03

Il Parlamento europeo e il Consiglio dellUnione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare larticolo 37 e larticolo 152, paragrafo 4, lettera b), vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura di cui allarticolo 251 del trattato, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 18 febbraio 2003, considerando quanto segue:

(1) È necessario armonizzare le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti, privi di qualsiasi carattere commerciale, di animali da compagnia tra gli Stati membri e in provenienza da paesi terzi e soltanto misure adottate a livello comunitario possono consentire di realizzare tale obiettivo.

(2) Il presente regolamento si applica ai movimenti di animali vivi di cui allallegato I del trattato. Alcune disposizioni, in particolare quelle relative alla rabbia, hanno il diretto obiettivo di proteggere la salute pubblica, mentre altre riguardano esclusivamente la salute degli animali. Larticolo 37 e larticolo 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato costituiscono pertanto la base giuridica adeguata.

(3) Nellultimo decennio la situazione sanitaria in materia di rabbia è straordinariamente migliorata sulla totalità del territorio comunitario, grazie allattuazione di programmi di vaccinazione orale delle volpi nelle regioni colpite dallepidemia di rabbia della volpe che ha imperversato nellEuropa nordorientale a partire dagli anni 60.

(4) Ciò ha indotto il Regno Unito e la Svezia ad abbandonare il sistema della quarantena semestrale in vigore da alcuni decenni e ad adottare un sistema alternativo meno vincolante e con un grado di sicurezza equivalente. È pertanto opportuno prevedere, a livello comunitario, lapplicazione di un regime specifico per i movimenti di animali da compagnia verso i suddetti Stati membri per un periodo transitorio di cinque anni e che la Commissione, alla luce dellesperienza acquisita e del parere scientifico dellautorità europea per la sicurezza alimentare, presenti per tempo una relazione corredata delle opportune proposte. È altresì opportuno prevedere una procedura rapida per decidere la proroga temporanea del regime transitorio di cui sopra, in particolare se la valutazione scientifica dellesperienza acquisita dovesse richiedere tempi più lunghi di quelli che si possono prevedere ora.

(5) La maggior parte dei casi di rabbia osservati in animali carnivori da compagnia sul territorio della Comunità riguarda ormai animali originari di paesi terzi nei quali la rabbia continua ad essere endemica nelle città. È quindi opportuno rendere più rigorose le condizioni di polizia sanitaria finora generalmente applicate dagli Stati membri allintroduzione di animali carnivori da compagnia provenienti da tali paesi terzi.

(6) Tuttavia, è opportuno prevedere deroghe per i movimenti in provenienza da paesi terzi che, dal punto di vista sanitario, appartengono alla medesima area geografica cui appartiene la Comunità.

(7) L’articolo 299, paragrafo 6, lettera c) del trattato e il regolamento (CEE) n. 706/73 del Consiglio, del 12 marzo 1973, relativo alla regolamentazione comunitaria applicabile alle Isole normanne e all’isola di Man per quanto concerne gli scambi di prodotti agricoli, prevedono che la legislazione veterinaria comunitaria si applichi alle Isole normanne e

all’isola di Man, che pertanto fanno parte del Regno Unito ai fini del presente regolamento.

(8) È altresì opportuno definire il quadro normativo delle condizioni sanitarie applicabili ai movimenti non commerciali di specie animali non esposte alla rabbia o epidemiologicamente non significative per quanto riguarda tale malattia, nonché per altre affezioni cui sono sensibili le specie di animali di cui all’allegato 1.

(9) É opportuno che il presente regolamento sia applicato fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio.

(10) Le misure necessarie per lattuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per lesercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

(11) Le disposizioni comunitarie esistenti in materia di polizia sanitaria e più in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, si applicano generalmente soltanto agli scambi di natura commerciale. Al fine di evitare che movimenti commerciali siano dissimulati fraudolentemente come movimenti non commerciali di animali da compagnia ai sensi del presente regolamento, è opportuno modificare le disposizioni della direttiva 92/65/CEE relative ai movimenti degli animali delle specie indicate nelle parti A e B dellallegato I, allo scopo di garantirne l’uniformazione con le disposizioni del presente regolamento. É opportuno altresì prevedere la possibilità di fissare il numero massimo di animali che possono essere oggetto di un movimento ai sensi del presente regolamento oltre il quale si applicano le norme relative agli scambi.

(12) Le misure di cui al presente regolamento intendono garantire un livello di sicurezza sufficiente per i rischi sanitari considerati. Non costituiscono ostacoli ingiustificati ai movimenti che rientrano nel suo ambito di applicazione in quanto sono basate sulle conclusioni dei gruppi di esperti consultati in merito, in particolare sulla relazione del Comitato scientifico veterinario del 16 settembre 1997,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento fissa le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nonché le regole relative al controllo di tali movimenti.

Articolo 2

Il presente regolamento si applica ai movimenti tra Stati membri o in provenienza da paesi terzi degli animali da compagnia delle specie elencate nellallegato I [1].

Esso si applica fatto salvo il regolamento (CE) n. 338/97.

Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni fondate su considerazioni diverse da quelle di polizia sanitaria e volte a limitare i movimenti di talune specie o razze di animali da compagnia.

Articolo 3

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “animali da compagnia”: gli animali delle specie elencate nellallegato I accompagnati dal loro proprietario o da una persona fisica che ne assume la responsabilità per conto del proprietario durante il movimento e non destinati alla vendita o al trasferimento di proprietà;

b) “passaporto”: qualsiasi documento che consenta di identificare chiaramente lanimale da compagnia e che contenga le indicazioni che permettono di accertarne lo status in relazione al presente regolamento, documento che deve essere elaborato a norma dellarticolo 17, secondo comma;

c) “movimento”: qualsiasi spostamento di un animale da compagnia tra Stati membri, la sua introduzione o la sua reintroduzione nel territorio della Comunità in provenienza da un paese terzo.

Articolo 4

1. Durante un periodo transitorio di otto anni a decorrere dallentrata in vigore del presente regolamento gli animali delle specie di cui allallegato I, parti A e B, si considerano identificati se dotati:

a) di un tatuaggio chiaramente leggibile, oppure

b) di un sistema elettronico di identificazione (trasponditore).

Nel caso di cui al primo comma, lettera b), se il trasponditore non è conforme alla norma ISO 11784 o allallegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità degli animali da compagnia per conto del proprietario deve, in occasione di qualsiasi controllo, fornire i mezzi necessari per la lettura del trasponditore.

2. Qualsiasi sistema di identificazione dell’animale deve essere accompagnato dallindicazione dei dati che consentono di risalire al nome e all’indirizzo del proprietario dell’animale.

3. Gli Stati membri i quali richiedono che gli animali introdotti nel loro territorio senza essere sottoposti a quarantena siano identificati a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera b), possono continuare a farlo durante il periodo transitorio.

4. Dopo il periodo transitorio, solo il metodo di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b) è accettato quale mezzo di identificazione di un animale.

Capitolo II

Disposizioni relative ai movimenti tra Stati membri

Articolo 5

1. In occasione dei loro movimenti gli animali da compagnia delle specie di cui allallegato I, parti A e B, devono, fatti salvi i requisiti previsti allarticolo 6:

a) essere identificati a norma dellarticolo 4, e

b) essere muniti di un passaporto rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente, attestante lesecuzione di una vaccinazione o, se del caso, di una nuova vaccinazione antirabbica in corso di validità conformemente alle raccomandazioni del laboratorio di fabbricazione, realizzata sullanimale in questione con un vaccino inattivato di almeno ununità antigenica per dose (norma OMS).

2. Gli Stati membri possono autorizzare i movimenti degli animali di cui allallegato I, parti A e B, di meno di tre mesi, non vaccinati, purché siano muniti di un passaporto e abbiano soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti ad infezione o purché siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora dipendenti.

Articolo 6

1. Per un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, lintroduzione degli animali da compagnia di cui allallegato I, parte A nel territorio dellIrlanda, della Svezia e del Regno Unito è subordinata all’osservanza dei seguenti requisiti:

– devono essere identificati a norma dellarticolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), a meno che lo Stato membro di destinazione autorizzi anche l’identificazione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e

– devono essere muniti di un passaporto, rilasciato da un veterinario abilitato dall’autorità competente, attestante, oltre al soddisfacimento dei requisiti di cui allarticolo 5, paragrafo 1, lettera b), lesecuzione di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 UI/ml effettuata in un laboratorio riconosciuto su un campione prelevato entro i termini fissati dalle norme nazionali in vigore alla data di cui all’articolo 25, secondo comma.

Tale titolazione di anticorpi non devessere rinnovata su animali che, dopo la titolazione, siano stati regolarmente rivaccinati agli intervalli previsti allarticolo 5, paragrafo 1, senza interruzione del protocollo di vaccinazione prescritto dal laboratorio fabbricante.

Lo Stato membro di destinazione può esonerare i movimenti degli animali da compagnia tra i suddetti tre Stati membri dalle condizioni di vaccinazione e di titolazione di anticorpi di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente alle norme nazionali in vigore alla data di cui all’articolo 25, secondo comma.

2. Salvo deroga concessa dallautorità competente per tener conto di casi specifici, gli animali di meno di tre mesi delle specie di cui allallegato I, parte A, non possono formare oggetto di movimento prima di aver raggiunto letà richiesta per la vaccinazione e di essere stati sottoposti, ove previsto dalle disposizioni, ad un test volto a determinare la titolazione degli anticorpi.

3. Il periodo transitorio previsto al paragrafo 1 può essere prorogato dal Parlamento europeo e dal Consiglio che deliberano su proposta della Commissione, in conformità del Trattato.

Articolo 7

I movimenti tra Stati membri o provenienti da un territorio di cui allallegato II [2], parte B, sezione 2, di animali delle specie di cui allallegato I, parte C, non sono soggetti ad alcuna condizione per quanto riguarda la rabbia. Se necessario, condizioni particolari, compresa un’eventuale limitazione del numero di animali, e un modello di certificato di cui devono essere muniti i suddetti animali possono essere definiti per altre malattie secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 2.

Capitolo III

Disposizioni relative ai movimenti provenienti da paesi terzi

Articolo 8

1. Gli animali da compagnia delle specie di cui allallegato I, parti A e B, devono, in occasione di un movimento:

a) quando provengono da un paese terzo di cui allallegato II, parte B, sezione 2 e parte C, e sono introdotti:

i) in uno degli Stati membri di cui allallegato II, parte B, sezione 1, soddisfare i requisiti di cui allarticolo 5, paragrafo 1,

ii) in uno degli Stati membri di cui allallegato II, parte A, direttamente o dopo il transito in uno dei territori di cui allallegato II, parte B, soddisfare i requisiti di cui allarticolo 6;

b) quando provengono da un altro paese terzo e sono introdotti:

i) in uno degli Stati membri di cui allallegato II, parte B, sezione 1:

– essere identificati mediante il sistema di identificazione definito allarticolo 4, e

– aver formato oggetto:

=di una vaccinazione antirabbica conforme al disposto dellarticolo 5 e

=di una titolazione di anticorpi neutralizzanti pari ad almeno 0,5 Ul/ml effettuata su un campione prelevato da un veterinario abilitato almeno trenta giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima del movimento.

Non è necessario effettuare nuovamente la titolazione di anticorpi su un animale da compagnia che formi oggetto di rivaccinazione agli intervalli previsti allarticolo 5, paragrafo 1.

Tale termine di tre mesi non si applica in caso di reintroduzione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti che la titolazione è stata effettuata con risultato positivo prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio della Comunità;

ii) direttamente oppure previo transito in uno dei territori di cui all’allegato II, parte B, in uno degli Stati membri di cui all’allegato II, parte A, essere messi in quarantena, a meno che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 6 dopo la loro introduzione nella Comunità.

2. Gli animali da compagnia devono essere accompagnati da un certificato rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in caso di reintroduzione, da un passaporto che attesti l’osservanza delle disposizioni del paragrafo 1.

3. In deroga alle disposizioni precedenti:

a) gli animali da compagnia che provengono dai territori di cui all’allegato II, parte B, sezione 2, per i quali è stato constatato secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2, che tali territori applicano norme almeno equivalenti alle norme comunitarie di cui al presente capitolo, sono soggetti alle norme del capitolo II;

b) i movimenti di animali da compagnia rispettivamente tra San Marino, il Vaticano e l’Italia, Monaco e la Francia, Andorra e la Francia o la Spagna, la Norvegia e la Svezia possono continuare alle condizioni previste dalle norme nazionali vigenti alla data di cui all’articolo 25, secondo comma;

c) secondo la procedura di cui all’articolo 24, paragrafo 2 e secondo condizioni da determinare, l’introduzione di animali da compagnia di età inferiore a tre mesi delle specie di cui all’allegato I, parte A, non vaccinati, può essere autorizzata in provenienza da paesi terzi compresi nell’elenco dell’allegato II, parti B e C, ove la situazione del paese interessato in

materia di malattia della rabbia lo giustifichi.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e, in particolare, il modello di certificato sono adottati secondo la procedura di cui all’articolo 24 paragrafo 2.

Articolo 9

Le condizioni applicabili ai movimenti di animali delle specie di cui allallegato I, parte C, in provenienza da paesi terzi, nonché il modello di certificato che deve scortare tali animali, sono fissati secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 2.

Articolo 10

Prima della data di cui all’articolo 25, secondo comma, e secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 2, è stabilito lelenco dei paesi terzi di cui allallegato II, parte C. Per figurare in tale elenco, un paese terzo deve comprovare preliminarmente il suo statuto per quanto riguarda la malattia della rabbia e gli elementi seguenti:

a) obbligatorietà della notifica alle autorità del sospetto della malattia della rabbia,

b) istituzione da almeno due anni di un sistema di sorveglianza efficace,

c) capacità della struttura e dell’organizzazione dei servizi veterinari di garantire la validità dei certificati,

d) attuazione di tutte le misure regolamentari per la prevenzione e il controllo della rabbia, comprese le norme concernenti le importazioni,

e) esistenza di una normativa per quanto riguarda limmissione sul mercato dei vaccini antirabbici (elenco dei vaccini autorizzati e dei laboratori).

Articolo 11

Gli Stati membri forniscono al pubblico informazioni chiare e facilmente accessibili in merito ai requisiti sanitari relativi ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia nel territorio comunitario e in merito alle condizioni della loro introduzione oppure reintroduzione in detto territorio. Essi garantiscono altresì che il personale ai posti di frontiera sia pienamente informato di tale regolamentazione e in grado di applicarla.

Articolo 12

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli animali da compagnia introdotti nel territorio comunitario in provenienza da un paese terzo diverso dai paesi di cui allallegato II, parte B, sezione 2 siano sottoposti:

a) se il numero di animali da compagnia è inferiore o pari a cinque, ad un controllo documentale e ad un controllo di identità da parte dell’autorità competente del luogo di ingresso dei viaggiatori nel territorio comunitario;

b) se il numero di animali da compagnia è superiore a cinque, ai requisiti e ai controlli della direttiva 92/65/CEE.

Gli Stati membri designano lautorità responsabile di tali controlli e ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 13

Ciascuno Stato membro stabilisce lelenco dei luoghi di ingresso di cui allarticolo 12 e lo trasmette agli altri Stati membri e alla Commissione.

Articolo 14

Per ogni movimento dellanimale il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dellanimale da compagnia deve presentare alle autorità preposte ai controlli un passaporto o il certificato di cui all’articolo 8, paragrafo 2, attestante la conformità dellanimale alle condizioni previste per il movimento di cui trattasi.

In particolare, nel caso di cui allarticolo 4, paragrafo 1, primo comma, lettera b), qualora il trasponditore non sia conforme alla norma ISO 11784 o allallegato A della norma ISO 11785, il proprietario o la persona fisica che assume la responsabilità dell’animale da compagnia deve, ad ogni controllo, fornire i mezzi necessari alla lettura del trasponditore.

Qualora da tali controlli risulti che lanimale non soddisfa i requisiti previsti dal presente regolamento, lautorità competente in consultazione con il veterinario ufficiale decide:

a) di rispedire lanimale verso il paese di origine, ovvero

b) di isolarlo sotto controllo ufficiale per la durata necessaria a soddisfare i requisiti sanitari previsti, a spese del proprietario o della persona fisica che ne assume la responsabilità, oppure

c) in ultima istanza, la soppressione dellanimale, senza compensazione finanziaria, quando la sua rispedizione o l’isolamento in quarantena non siano realizzabili.

Gli Stati membri devono controllare che gli animali, il cui ingresso nel territorio della Comunità non è autorizzato, vengano alloggiati sotto controllo ufficiale in attesa della loro rispedizione o di ogni altra decisione amministrativa.

Capitolo IV

Disposizioni comuni e finali

Articolo 15

Per quanto riguarda la rabbia, se le condizioni applicabili a un movimento prevedono una titolazione di anticorpi, il prelievo deve essere effettuato da un veterinario abilitato e il test deve essere realizzato da un laboratorio riconosciuto ai sensi della decisione 2000/258/CE del Consiglio, del 20 marzo 2000, che designa un istituto specifico responsabile per la fissazione dei criteri necessari alla standardizzazione dei test sierologici di controllo dell’azione dei vaccini antirabbici.

Articolo 16

Durante un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri che dispongono di norme specifiche di controllo dellechinococcosi e delle zecche alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono subordinare lintroduzione degli animali da compagnia nel loro territorio al rispetto dei medesimi requisiti.

A tal fine essi trasmettono alla Commissione una relazione sulla situazione della malattia di cui trattasi che giustifichi la necessità di una garanzia supplementare per prevenire il rischio di penetrazione della malattia stessa.

La Commissione informa gli Stati membri nell’ambito del comitato di cui allarticolo 24 di dette garanzie complementari.

Articolo 17

Per i movimenti di animali delle specie di cui allallegato I, parti A e B, possono essere fissati, secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 2, requisiti di carattere tecnico diversi da quelli stabiliti dal presente regolamento.

I modelli del passaporto di cui devono essere muniti gli animali delle specie di cui allallegato I, parti A e B, in occasione di un movimento sono fissati secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 2.

Articolo 18

Si applicano le misure di salvaguardia previste dalle direttive 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, e 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE.

In particolare, su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione qualora la situazione relativa alla rabbia in uno Stato membro o in un paese terzo lo giustifichi, può essere adottata una decisione, secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 3, affinché gli animali delle specie di cui allallegato I, parti A e B, in provenienza dal territorio in questione soddisfino i requisiti previsti allarticolo 8, paragrafo 1, lettera b).

Articolo 19

L’allegato I, parte C e l’allegato II, parti B e C possono essere modificati secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 2, al fine di tenere conto dellevoluzione, sul territorio comunitario o nei paesi terzi, della situazione relativa alle malattie delle specie di animali contemplate dal presente regolamento, in particolare la rabbia, e di fissare ai fini del presente regolamento, se necessario, un numero limite di animali che possono formare oggetto di un movimento.

Articolo 20

Le disposizioni di applicazione di carattere tecnico sono adottate secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 2.

Articolo 21

Le eventuali disposizioni di applicazione transitorie possono essere adottate secondo la procedura di cui allarticolo 24, paragrafo 2, per consentire il passaggio dal regime attuale a quello fissato dal presente regolamento.

Articolo 22

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1) All’articolo 10:

a) al paragrafo 1, il termine “furetto” è soppresso;

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

“2. Per formare oggetto di scambi, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 5 e 16 del regolamento (CE) n. &/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del …., relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall’autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.

3. In deroga al paragrafo 2, se gli scambi sono destinati allIrlanda, al Regno Unito o alla Svezia, i gatti, i cani e i furetti devono soddisfare i requisiti di cui agli articoli 6 e 16 del regolamento (CE) n. &/2003.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall’autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.

c) al paragrafo 4, dopo il termine “carnivori” sono aggiunti i termini seguenti:

“eccettuate le specie di cui ai paragrafi 2 e 3”;

d) il paragrafo 8 è soppresso;

2) allarticolo 16 sono aggiunti i commi seguenti:

“Per quanto riguarda i gatti, i cani e i furetti, le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. &/2003.

Il certificato di cui devono essere muniti gli animali deve inoltre attestare che un esame clinico è stato effettuato 24 ore prima della spedizione da un veterinario abilitato dall’autorità competente, da cui risulti che gli animali godono di buona salute e sono atti a sopportare il trasporto fino alla destinazione.”

Articolo 23

Anteriormente al 1° febbraio 2007 la Commissione, previo parere dellAutorità europea per la sicurezza alimentare sulla necessità di mantenere la ricerca sierologica, sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione fondata sullesperienza acquisita e su una valutazione del rischio, corredata di proposte appropriate per definire il regime da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2008 per gli articoli 6, 8 e 16.

Articolo 24

1. La Commissione è assistita da un comitato.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a quindici giorni.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 25

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere da ………………… ….

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente