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Tuesday 25 November 2003

Un nuovo Tribunale Comunitario per la funzione pubblica? E’ la proposta del Consiglio UE. Bruxelles 19 novembre 2003

Un nuovo Tribunale Comunitario per la funzione pubblica? E la proposta del Consiglio UE

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce il tribunale della funzione pubblica europea, COM(2003) 705 definitivo, Bruxelles 19 novembre 2003

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 225 A e 245,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare gli articoli 140 B e 160,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere della Corte di giustizia,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Larticolo 225 A del trattato CE e larticolo 140 B del trattato CEEA consentono al Consiglio di istituire camere giurisdizionali incaricate di conoscere in primo grado di talune categorie di ricorsi proposti in materie specifiche, di stabilire le regole relative alla composizione di tali camere e di precisare la portata delle competenze ad esse conferite.

(2) L’istituzione di un organo giurisdizionale specifico per il contenzioso della funzione pubblica, incaricato di deliberare in primo grado relativamente a questo contenzioso, competenza attualmente attribuita al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, è tale da migliorare il funzionamento del sistema giudiziario comunitario. Essa risponde all’invito formulato nella dichiarazione n.16 relativa all’articolo 225A del trattato CE, adottata in occasione della firma del trattato di Nizza.

(3) È dunque opportuno affiancare al Tribunale di primo grado una camera giurisdizionale che, sul piano istituzionale e organizzativo, costituirà parte integrante dell’istituzione Corte di giustizia e i cui membri godranno di uno statuto assimilabile a quello dei membri del Tribunale di primo grado.

(4) È d’uopo attribuire a questo nuovo organo giurisdizionale una denominazione che lo distingua dalla composizione del collegio giudicante, sua e del Tribunale di primo grado.

(5) Al fine di assicurare la leggibilità del sistema giuridico nel suo insieme, è opportuno inserire disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all’organizzazione e alla procedura della camera giurisdizionale in un allegato allo statuto della Corte.

(6) Il numero dei giudici della camera giurisdizionale deva essere adatto al carico di contenzioso che essa deve gestire. Al fine di agevolare la decisione del Consiglio sulla nomina dei giudici, è opportuno prevedere, da parte del Consiglio, l’istituzione di un comitato consultivo indipendente, incaricano di verificare se le candidature presentate rispondano alle condizioni previste.

(7) La camera giurisdizionale deve giudicare sulla base di una procedura adatta alle particolarità del contenzioso che essa deve conoscere, esaminando le possibilità di composizione transattiva delle controversie in ogni stato del procedimento.

(8) In conformità all’articolo 225 A, terzo paragrafo, del trattato CE e dell’articolo 140 B, terzo paragrafo, del trattato CEEA, le decisioni della camera giurisdizionale possono essere oggetto di impugnazione per i soli motivi di diritto dinanzi al Tribunale di primo grado, alle stesse condizioni previste per le impugnazioni attualmente introdotte avanti alla Corte di giustizia contro le decisioni del Tribunale. Le disposizioni pertinenti dello statuto della Corte di giustizia sono riprodotte nell’allegato dello statuto relativo alla camera giurisdizionale, al fine di evitare rinvii che potrebbero inficiare la chiarezza delle disposizioni d’insieme.

(9) È opportuno prevedere, nella presente decisione, appropriate disposizioni transitorie, affinché la camera giurisdizionale possa esercitare le sue funzioni dal momento della sua istituzione,

DECIDE:

Articolo I

È affiancata al Tribunale di primo grado delle Comunità europee una camera giurisdizionale incaricata di giudicare in merito al contenzioso della funzione pubblica europea, di seguito “tribunale della funzione pubblica europea”. Il tribunale della funzione pubblica europea ha sede presso il Tribunale di primo grado.

Articolo 2

Il Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia è modificato come segue:

1) È aggiunto il seguente titolo VI:

“Titolo VI

LE CAMERE GIURISDIZIONALI

Articolo 65

Le disposizioni relative alle competenze, alla composizione, all’organizzazione e alla procedura delle camere giurisdizionali istituite sulla base degli articoli 225 A del trattato CE e 140 B del trattato CEEA, sono riportate in allegato al presente statuto.”

2) È aggiunto l’allegato I [1] il cui testo figura in allegato alla presente decisione.

Articolo 3

1. La prima designazione del presidente del tribunale della funzione pubblica è fatta per tre anni secondo le stesse modalità di quella dei giudici, a meno che il Consiglio decida di applicare la procedura prevista all’articolo 4, paragrafo 1, dell’allegato I allo statuto della Corte, il cui testo figura in allegato alla presente decisione.

2. Subito dopo che tutti i giudici del tribunale della funzione pubblica hanno prestato giuramento, il presidente del Consiglio procede alla designazione, per estrazione a sorte, dei giudici del tribunale il cui mandato scade alla fine dei primi tre anni, conformemente all’articolo 2, secondo comma, dell’allegato I allo statuto della Corte, risultante dalla presente decisione.

3. Le cause contemplate dall’articolo 1 dell’allegato I allo statuto della Corte, risultante dall’articolo 2 della presente decisione, pendenti avanti al Tribunale di primo grado alla data di entrata in vigore di questo articolo, e rispetto alle quali la fase scritta di cui all’articolo 52 del regolamento di procedura del Tribunale non è ancora giunta a termine, sono rinviate al tribunale della funzione pubblica.

4. Sino all’entrata in vigore del suo regolamento di procedura, il tribunale della funzione pubblica applica mutatis mutandis il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ad eccezione dell’articolo 1 dell’allegato I allo statuto della Corte, il cui testo figura in allegato alla presente decisione.

Larticolo 1 dell’allegato I allo statuto della Corte entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della decisione del presidente della Corte di giustizia che constata la regolare costituzione del tribunale della funzione pubblica.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente