Lavoro e Previdenza

Thursday 02 February 2006

Un’ interessante sentenza sulla trasformazione automatica del co.co.co in lavoratore a progetto

Uninteressante sentenza sulla trasformazione automatica del co.co.co in lavoratore a progetto

Tribunale di Ravenna Sezione lavoro sentenza 25 ottobre 2005  Giudice Riverso Ricorrente Delfino – Controricorrente Creazioni Franca Spa

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 15 gennaio 2005 Delfino Paola adiva questo giudice del lavoro contro la società Creazioni Franca Srl e sosteneva:

– di aver lavorato per la società convenuta – che si occupa della vendita, principalmente in Italia, di peluches, che vengono fatti produrre principalmente in Cina dal 21 gennaio 2004 al 6 aprile 2004, data in cui era stata licenziata senza preavviso;

– che la ditta Creazioni Franca Srl, in data 2 febbraio 2004 le aveva fatto sottoscrivere un contratto di lavoro a progetto (prodotto in atti, sub all. 1);

– che in realtà, come indicato sopra, ella aveva cominciato a lavorare in data antecedente a quella indicata nel progetto, e precisamente in data 21 gennaio 2004; e per questo motivo la retribuzione formalmente imputata dallarticolo 4.1 del contratto alla prima mensilità era superiore alle altre (euro 3.501 2.847 = 654 in più);

– che il contratto non aveva ad oggetto alcun progetto e non era finalizzato ad alcun risultato nei sensi e nei modi voluti dalla legge; lo stesso allegato al contratto, che avrebbe dovuto individuare il progetto, conteneva solo vacue parole, le quali non identificavano nulla di specifico, secondo la nuova tipologia lavorativa identificata dalla legge 30/2003, se non che la ricorrente avrebbe dovuto essere preposta allufficio commerciale;

– che in realtà la società aveva redatto pure un mansionario (all. 2), dal quale si evince che le era conferita solo unattività impiegatizia di tipo subordinato, senza nessun progetto specifico;

– che infatti in un primo tempo aveva gestito il centralino telefonico dove arrivavano le telefonate degli agenti e dei clienti riforniti in tutta Italia, per qualsiasi tipo di problematica inerente le forniture (solleciti, contestazioni di non conformità, di difetti, comunicazioni di giacenze preso i magazzini dei corrieri sul territorio nazionale);

– che dopo aver svolto questa prima attività venne destinata alla fatturazione;

– che aveva svolto le stesse attività sotto la direzione gerarchica della signora Franca Mentana che le impartiva le direttive di massima e specifiche;

– che aveva sempre lavorato presso la sede dellazienda, utilizzandone i mezzi, scrivania, telefono, fax, sistema informatico, cancelleria, ecc.. integrata e a diretto contatto con gli altri dipendenti dellazienda;

– che osservava il seguente orario di lavoro: 8.30 12.30/14.30 18.30; ed aveva goduto di ferie tra il 14.02 e il 22 febbraio 2004;

– che con nota datata 1 aprile 2004 ( all.3), la società convenuta aveva risolto il rapporto con decorrenza dal 6 aprile 2004;

– che la ditta convenuta aveva almeno 11 dipendenti, anche se ella non era in grado di indicarne il numero esatto, non conoscendo la natura del rapporto legante i vari lavoratori impiegati alla società.

Sulla scorta delle premesse, la ricorrente sosteneva che il contratto di lavoro a progetto mascherava un contratto di lavoro subordinato perché il progetto non deve riguardare funzioni ordinarie e perché comunque le mansioni da ella svolte non riguardavano il progetto delineato nel contratto; che in ogni caso ai fini della decisione della causa risultavano assorbenti le questioni di nullità sollevate per il fatto che il rapporto era iniziato prima della sua formalizzazione nel contratto. Chiedeva pertanto in via principale laccoglimento delle conclusioni trascritte in epigrafe ivi compresa lapplicazione dellarticolo18 dello statuto. In subordine chiedeva la corresponsione delle somme dovute per aver la società receduto in via anticipata rispetto alla scadenza del termine fissato al contratto di lavoro a progetto, in ipotesi ritenuto esistente e valido.

Si è costituita nel giudizio la società convenuta opponendosi allaccoglimento della domanda di cui contestava la fondatezza sia in fatto sia in diritto; in particolare osservava che il contratto a progetto era stato concluso il 2 febbraio 2004 prima dellinizio dellattività di lavoro, alle condizioni ivi stabilite relativamente al compenso, allautonomia della lavoratrice, alla possibilità di recesso anticipato con preavviso, al contenuto del progetto. La società ribadiva altresì che nel periodo di lavoro la ricorrente si era effettivamente dedicata alla realizzazione dellufficio commerciale come da progetto redatto in conformità alle prescrizioni del D.Lgs 276/03 ed in piena autonomia.

La causa è stata istruita con il deposito di documenti e lassunzione di testimonianze; quindi è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.

Motivi della decisione

1. Si impone in via preliminare la soluzione della questione di nullità che pare adombrata dalla difesa attorea (ancorché nel ricorso non ve ne sia una chiara prospettazione) sulla base dellassunto che il rapporto di collaborazione a progetto di cui si tratta avrebbe avuto inizio prima della stipula del contratto.

Si tratta di una questione che non è adeguatamente comprovata in fatto; e che risulta comunque infondata in diritto (sia nelle premesse, che nelle conclusioni).

Sotto laspetto giuridico va anzitutto osservato che larticolo 62 del D.Lgs 276/03 stabilisce che «il contratto di lavoro a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi&».

Comè reso evidente dalla stessa lettera adoperata la norma detta un requisito di forma ad probationem (ai fini della prova), in difetto del quale il contratto di lavoro a progetto rimane comunque valido sul piano sostanziale, e non si verifica quindi alcuna nullità (né, tanto meno, conversione in altro tipo di contratto); derivandone da ciò che si potrebbe lavorare a progetto anche prima della redazione del contratto per iscritto o senza mai redigere alcuno scritto; senza altre conseguenze diverse dalle limitazioni dettate in materia probatoria in mancanza dello scritto e rilevanti unicamente sul terreno processuale (articoli 2725, 2724 n.3, 2729 Cc; salva ed impregiudicata, sempre, la questione se nel rito del lavoro il giudice sia abilitato dalla legge a superare le stesse restrizioni probatorie, come letteralmente sembrerebbe autorizzare larticolo 421 Cpc).

2. La difesa attorea asserisce invece che il contratto di lavoro a progetto sarebbe sottoposto alla forma scritta essenziale ad substantiam (e che la sua mancanza comporterebbe la conversione in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato); mentre la forma ad probationem sarebbe riferita solo agli elementi che la norma indica come contenuto del contratto di collaborazione. Per rilevare linfondatezza di questa tesi basterebbe rilevare che nel diritto civile è regola (a cui sul punto non sfugge nemmeno il diritto del lavoro) che il contratto si consideri a forma libera; mentre la forma a pena di nullità deve essere specialmente indicata dalla legge (ex articolo1350 n.13 Cc) ovvero prevista dalle parti (convenzionalmente ex articolo1352 Cc). Ad ogni modo la tesi sostenuta dalla difesa attorea mira a configurare la fattispecie del contratto di lavoro a progetto in modo duplice sotto il profilo formale (il contratto di lavoro appunto ad substantiam; il progetto ad probationem); senza che però nulla allinterno della norma autorizzi una distinzione di tale natura: sia perché la forma (ai fini della prova) è riferita allo stesso contratto di lavoro; sia perché gli elementi per cui la norma richiede la forma per iscritto attengono tanto al progetto (o programma o fase) che agli altri elementi essenziali del contratto (la indicazione della durata; il corrispettivo; le forme di coordinamento; le eventuali misure per la tutela della salute).

Più in generale non si capisce come possa essere richiesta (caso più unico che raro) losservanza di due diversi oneri formali riferiti al medesimo tipo negoziale (ed in parte agli stessi elementi del contratto); senza che da ciò possano derivare assurde conseguenze. Ad es. non si capirebbe perché, pur in presenza di un contratto a progetto redatto per iscritto in modo conforme ai plurimi requisiti stabiliti dallarticolo 62, la mancanza della forma per altri eventuali requisiti del contratto dovrebbe generare la grave conseguenza della nullità di tutto il rapporto, travolgendo lo stesso progetto (ed in via retroattiva, essendo pure inapplicabile larticolo 2126 Cc che è da riferirsi al solo lavoro subordinato).

Va infatti osservato che in difetto di una diversa previsione di legge su questo specifico punto, lunica conseguenza derivante dalla mancanza del requisito formale ad substantiam sarebbe la nullità del contratto (ovvero il venir meno dello stesso vincolo contrattuale); non certo la trasformazione del rapporto in lavoro dipendente, prevista dallarticolo 69 comma 1, solo per la carenza dei requisiti sostanziali del progetto (e del lavoro autonomo, come si vedrà).

3. Parimenti infondato è poi lassunto secondo cui laver iniziato il lavoro prima della stipula del progetto formale dimostrerebbe che il contratto della ricorrente fosse un normale contratto di lavoro subordinato. Anche questo argomento si rivela fragile sul piano logico-giuridico, (oltre a non essere adeguatamente comprovato nel suo substrato di fatto ovvero che la ricorrente abbia effettivamente iniziato a lavorare prima della stipula). Infatti ammesso, e non concesso, che il contratto abbia avuto inizio prima della redazione del contratto formale, ciò non potrebbe comunque comportare che il rapporto di lavoro si debba intendere come rapporto di lavoro subordinato (ed a tempo indeterminato).

Questa conseguenza, come già detto, deve infatti intendersi comminata dallarticolo 69, comma 1 solo per la mancanza del progetto (senza lindividuazione di uno specifico progetto); e non per il solo fatto che il rapporto abbia avuto inizio prima della stipula per iscritto del progetto. In altri termini perché si verifichi la conseguenza voluta dalla legge occorre accertare che mancava non solo il requisito formale del progetto ma anche i requisiti sostanziali del progetto. E non basta perciò sostenere di aver iniziato a lavorare con contratto a progetto prima della redazione del contratto; altrimenti verrebbero a profilarsi palesi incongruenze, foriere anche di questioni di illegittimità costituzionale non solo sotto il profilo della violazione del noto principio dindisponibilità del tipo (inteso anche nel senso del tipo lavoro autonomo); quanto soprattutto per lirrazionalità manifesta della normativa che nellarticolo 62 prevede espressamente un requisito di forma ad probationem e nellarticolo 69, comma 1 accorderebbe alla sua violazione una sanzione che nel rapporto di lavoro (a carattere subordinato) è tipica della mancanza di un requisito di forma ad substantiam (comminando cioè la conversione del contratto). Tali vizi verrebbero immediatamente in rilevo se linizio del rapporto a progetto prima della sua formalizzazione per iscritto fosse sempre, e per ciò solo, sanzionato con la conversione in contratto a tempo indeterminato; anche nellipotesi in cui fossero comunque provati nel giudizio tutti gli elementi sostanziali del progetto (e della collaborazione di natura autonoma) ovvero anche nellipotesi in cui le stesse parti abbiano successivamente redatto un formale progetto.

4. Si spiega perciò come per superare una normativa carica di insidie interpretative, la stessa circolare del ministero del Lavoro 1/2004 (superando, forse, gli stessi limiti che un atto amministrativo deve osservare nel suo rapporto con la legge) ha prima affermato che il progetto (o programma di lavoro o fase) costituisca una mera modalità organizzativa della prestazione lavorativa; e poi, di conseguenza, ha escluso che la sua mancanza possa incidere sulla qualificazione della fattispecie facendole mutare natura; sostenendo che giammai, mancando la modalità organizzativa del progetto, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa possa divenire un tipo di contratto diverso; sostenendo invece che la previsione di legge operi sul terreno della presunzione (semplice), superabile «qualora il committente fornisca in giudizio prova dellesistenza di un rapporto di lavoro effettivamente autonomo».

5. Ad avviso di questo giudice, peraltro, la stessa presunzione iuris tantum, non è da correlare alla sola mancanza del requisito scritto, ma esclusivamente alla mancanza dellelemento sostanziale dello specifico progetto (mentre come già detto la prima mancanza rileva solo a livello probatorio); sempre, anche quando lacquisizione di questo dato (ovvero della mancanza dello specifico progetto) allinterno del giudizio derivi dal fatto che il committente non riesca a dimostrare per la limitata possibilità di fornire la prova per testi del progetto in difetto dello scritto ad probationem, ristretta praticamente alla perdita incolpevole del documento – lesistenza del progetto; anche in tal caso, infatti, dovrà ritenersi che manchi la prova dello specifico progetto e la medesima conseguenza della conversione verrà comminata non per la mancanza dello scritto, ma sempre per la mancanza del requisito sostanziale.

6. Ad ogni modo le insidie interpretative indubbiamente esistenti nella normativa in esame non si possono certamente superare come fa la difesa attorea che (a pagina 4, rigo 22) riporta in modo errato lo stesso contenuto dellart 69 scrivendo che la norma dispone che i rapporti «instaurati senza scritto e senza lindividuazione di uno specifico progetto &sono considerati rapporti di lavoro subordinati sin dalla data della costituzione del rapporto»; trattandosi invece di una disposizione che non esiste.

7. Alla luce di tutto ciò è evidente che linterpretazione sostenuta dalla difesa attorea non possa essere condivisa nemmeno, in via ipotetica, in relazione alle conseguenze discendenti dalleventuale inizio del lavoro prima della stipula del contratto. Oltretutto poi che nel giudizio manca del tutto la prova che la ricorrente abbia svolto in quellasserito periodo iniziale, prima della formalizzazione del rapporto, una attività diversa (per tipologia, contenuti e modalità) da quella che ha continuato a prestare nei giorni e nei mesi a seguire sulla base del formale contratto (e che, come si vedrà, deve essere qualificata come attività di lavoro a progetto, integrando i requisiti previsti dalla legge).

8. In sostanza lo stesso sfasamento temporale lamentato dalla ricorrente rispetto alla formalizzazione del contratto di lavoro a progetto non porta alla natura subordinata del rapporto: né per la via della nullità formale (che non è comminata dalla legge e si rivelerebbe comunque inidonea allo scopo); né per la via della inesistenza della fattispecie della collaborazione autonoma (che invece è provato esista e che esista nella sua variante del rapporto di lavoro a progetto).

9. Inoltre per quanto occorrer possa – anche ai fini dellarticolo 69, comma 2 secondo cui se si dimostra che fossero sussistenti i requisiti sostanziali della subordinazione il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro subordinato corrispondente alla tipologia di fatto realizzatosi tra le parti – va pure osservato che nel giudizio – e per lintero arco di svolgimento della prestazione, anche rispetto al periodo iniziale – non solo non vi è la prova della subordinazione; ma vi è bensì la prova della effettiva autonomia della lavoratrice; posto che, in difetto di specifici elementi contrari, neppure si riuscirebbe a capire logicamente perché la ricorrente abbia iniziato a lavorare come subordinata, per farsi autonoma dopo qualche giorno.

10. Resta da dire poi (e solo per completezza di motivazione) che comunque non è stata data nemmeno una idonea prova dello svolgimento dellattività di lavoro prima della redazione del progetto ed a partire dal 22 gennaio 2004, come sostenuto in ricorso. Gli stessi elementi che, secondo la ricorrente, svelerebbero sul piano probatorio tale vicenda, si rivelano invece, ad avviso di questo giudice, elementi di nessuna efficacia sotto il medesimo aspetto.

10-a) Anzitutto tale deve essere considerato lindizio tratto dallentità del compenso erogato per il primo periodo di attività (concordato nel contratto per complessivi Euro 17.736,00 e suddiviso dalle parti nel contratto in una prima rata di importo pari ad euro 3.501,00 ed in successive rate di Euro 2.847,00). Come mai questa differenza di importi chiede la difesa attorea – ? se non per compensare giorni di lavoro precedenti allinizio del contratto? Si tratta di unillazione argomentata in modo fallace; non tanto perché il contratto sia sovrano sul punto della quantificazione, suddivisione e modalità di erogazione del compenso (la legge si preoccupa di stabilire soltanto che il compenso debba essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito); quanto perché non è vera la premessa maggiore, ovvero che i periodi di lavoro posti a confronto in base al formale contratto fossero tutti di pari estensione temporale; al contrario anche prendendo a riferimento il contratto scritto (che è del 2 febbraio 2004) il primo compenso (corrisposto il 10 marzo 2004) è destinato a coprire un periodo di lavoro più ampio rispetto alle rate di compenso successive (erogate ogni 10 del mese successivo); non si tratta perciò di periodi eguali compensati in misura diseguale; sicché largomentazione della difesa (il primo compenso era più elevato perché era più ampio il primo periodo di lavoro) è compatibile sia con linizio del rapporto al 21 gennaio 2004 che con linizio del rapporto al 2 febbraio 2004.

Peraltro nemmeno la ricorrente arriva a proporre come ulteriore argomento di verifica logica quello basato sulla divisione del compenso in base alle giornate lavorate; sicché nessun altro controllo è possibile su tale questione che deve quindi ritenersi in sé conchiusa.

10-b) Privo di riscontro nelle carte del processo è poi lassunto secondo cui la stessa tesi sarebbe stata confermata dai testimoni sentiti in giudizio; al contrario non solo non è vero che i testimoni abbiano confermato che la ricorrente abbia lavorato (tantomeno come lavoratrice subordinata) prima della stipula del contratto a progetto; essi hanno bensì escluso la circostanza oppure dichiarato di non ricordare le date con precisione. Una teste ha pure chiarito in modo preciso che la ricorrente si era recata in azienda prima della data del contratto diverse volte&ma per conoscere lambiente; ciò che appare anche coerente sul piano logico poiché, vista la delicatezza dei compiti insiti nel progetto, era anche ovvio che la ricorrente si rendesse conto degli obblighi che andava assumendo sopra di sé prima di iniziare il lavoro.

10-c) Neppure può essere ritenuto di rilievo ai fini in discorso il fatto che la ricorrente avrebbe inviato una lettera e-mail prima del 2 febbraio 2004 da un proprio indirizzo di posta elettronica presso la convenuta. Si tratta infatti di una affermazione che si fonda su una fotocopia di una lettera e-mail prodotta in giudizio in modo irrituale, trattandosi di prova documentale formata prima della causa e che andava prodotta perciò in limine insieme al ricorso. Ad ogni modo la stessa fotocopia nel contesto probatorio in cui si inserisce – per la limitatezza stessa della sua efficacia probatoria ovvero del fatto che la ricorrente abbia inviato una e-mail (perché solo di questo si tratta) – nulla può provare di certo ed univoco sullattività lavorativa svolta e con la consistenza pretesa dalla ricorrente; né, tanto meno, sulla sua natura subordinata o autonoma. Sicchè il punto essenziale della causa (la mancanza del progetto; la carenza della collaborazione autonoma) non ne viene minimamente modificato. Neppure si ritiene necessario dare seguito sul punto alle richieste di CTU o di ispezione giudiziale che – prendendo spunto dalla stessa tardiva produzione – la difesa attorea ha avanzato intendendo con ciò avviare unulteriore estensione del thema probandum; e ciò «al fine di verificare presso le ditte MTN spa o Corriere Nieddu Trail, nonché presso la convenuta, tutte le comunicazioni e.mail che sono partite dallindirizzo personale dalla ricorrente o ricevute dallo stesso indirizzo». Si tratta di istanze che svelano la loro natura di richieste essenzialmente esplorative (volte ad acquisire la prova di altri eventuali contatti elettronici), come è reso evidente dal fatto che sul punto manca in ricorso la stessa deduzione del fatto da provare, non essendo mai stato affermato che prima della redazione del contratto lattività lavorativa della ricorrente si sia estrinsecata anche con linvio di lettere e-mail per motivi di lavoro ad uno o ad altro destinatario. Tutto ciò rende quindi evidente come leventuale corso delle medesime istanze verrebbe a configurare una violazione delle regole del contraddittorio. Ed anche perché non si riesce ad intuire, ove le stesse circostanze fossero state vere, perché mai non siano stati articolati a tempo debito i mezzi di prova idonei. 11. Sulla sostanza del rapporto di lavoro in discussione va poi ribadito che effettivamente le prove acquisite nel giudizio hanno confermato lesistenza della fattispecie del rapporto di collaborazione a progetto regolata dal titolo VII del D.Lgs 276/03; sia quanto alla natura autonoma della prestazione (mancanza del vincolo di subordinazione); sia quanto alla riconduzione del lavoro «ad un progetto specifico o programma di lavoro a fasi di esso determinati dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per lesecuzione dellattività lavorativa».

Nel caso di specie il progetto individuato, come recita la legge, nel contenuto caratterizzante allinterno dello stesso contratto scritto – aveva «lobiettivo di realizzare un ufficio commerciale / operativo pienamente efficiente». Si prevedeva inoltre che «A questo fine la persona responsabile dovrà istruire i propri collaboratori circa lordine e la coordinazione dei vari compiti affinché il risultato sia la gestione esemplare del CLIENTE a partire dallordine in arrivo, alla partenza della merce, al buon andamento della spedizione. Il tutto sempre rivolto al buon mantenimento della attuale clientela ed allacquisizione della nuova. Il mercato, esige sempre più maggior professionalità ed il servizio deve rispondere a tale requisito, è dunque essenziale che il personale venga instradato a questo scopo con attenzione».

In sostanza, come è stato chiarito bene dai testimoni, la ricorrente aveva «il compito di creare un ufficio commerciale strutturato con adeguate procedure e una efficace organizzazione delle persone in grado di gestire in autonomia le problematiche dellufficio commerciale»; e di elevare la professionalità degli addetti.

Perciò la ricorrente «ha istruito e formato i dipendenti che avrebbero dovuto costituire lufficio commerciale ossia Biagi Enrico, Spinelli Arturo, Tronconi Stefania attraverso il coordinamento e la disamina quotidiana di tutte le fasi da affrontare dallingresso dellordine in azienda formulato dal cliente sino alla sua evasione, culminando nella fatturazione e salve, ovviamente, tutte le situazioni accidentali normalmente riscontrabili nelle transazioni commerciali (contestazione della merce, resi, etc.) (test. Lucherini Maria Luisa).

12. Ora, sia che la si voglia intendere come progetto in senso stretto o come programma di lavoro, o come fase delluno o dell’altro; non vè dubbio che nel caso di specie lattività assegnata alla ricorrente configurava una precisa attività, delimitata funzionalmente e temporalmente, cui ineriva un chiaro risultato finale (una più efficace implementazione dellorganizzazione dellufficio commerciale). Ne si capirebbe perché il miglioramento dellorganizzazione di un ufficio o di un reparto aziendale (attraverso lanalisi e la migliore preparazione delle varie fasi di lavoro e lelevazione professionale dei lavoratori addetti ad esse, allo scopo di far raggiungere loro unautonoma capacità di gestione delle varie fasi, come spiegato dai testimoni) non possa costituire un obiettivo da conseguire attraverso un contratto a progetto; ché anzi una simile attività, per sua natura delimitata nel tempo e richiedente una elevata professionalità nel collaboratore, si attaglierebbe, ad avviso di questo giudice, anche allinterno della nozione restrittiva (innovativa, creativa ed eccezionale) di lavoro a progetto; che invece lo stesso legislatore non avrebbe accolto, almeno stando allinterpretazione datane dalla circolare ministeriale prima ricordata che estende il concetto di progetto-programma-fase ad una qualsiasi attività anche ordinaria, connessa allattività principale o accessoria, che risulti identificabile in base al risultato finale ovvero in base ad un risultato parziale destinato ad essere integrato da altre lavorazioni o risultati parziali.

13. Priva di plausibilità, anche solo sul piano logico, è la diversa tesi sostenuta dalla difesa attorea secondo cui in realtà la ricorrente nel periodo di lavoro era stata assunta per svolgere una mera attività impiegatizia nellambito di un ufficio amministrativo in collaborazione con altri dipendenti. Basta ribadire che nessun testimone ha confermato tale circostanza; e che tutti hanno invece riferito che la ricorrente non era una semplice impiegata, essendo invece la coordinatrice dellufficio commerciale (test. Biagi); ovvero venne presentata come la responsabile dellufficio; ed era la persona che doveva dirigere e organizzare lufficio commerciale ovvero doveva individuare i problemi e dare le soluzioni per risolverli (che è in sintesi la migliore definizione, fatta dal teste Spinelli, che vale a caratterizzare sotto il profilo dellautonomia la sostanza di un rapporto di collaborazione concepito per il conseguimento di un risultato nellambito di unimpresa). Tanto più se si pensa poi che fu la stessa ricorrente a redigere le linee guida del progetto di cui ogni tanto discuteva con la titolare signora Mentana (test. in atti).

14. Privo di fondamento è rimasto anche il tentativo fatto della difesa attorea di sostenere che la ricorrente abbia in particolare svolto semplici mansioni come addetta al centralino o addetta alla fatturazione, essendo stato affermato da tutti i testimoni che la ricorrente non ha mai ricoperto quei ruoli; ma «ha solo verificato come venivano espletate queste attività per poter assolvere al meglio al progetto, ossia lorganizzazione dellufficio commerciale». Ovvero la ricorrente si è occupata per brevissimi periodi (circa una settimana) di quei compiti per rendersi conto dellattività che si svolgeva nellufficio. «Allinizio ha fatto un giro tra le varie attività del commerciale per vedere cosa fare per migliorare e innovare» (test. Lucherini Maria Luisa); ciò essendo necessario per individuare i problemi e dare le soluzioni per risolverli Del resto più che del centralino la ricorrente si era occupata in quello scorcio iniziale del rapporto della gestione delle telefonate degli agenti e dei clienti; che costituisce un momento cruciale nellattività dellufficio commerciale; così come era altrettanto importante che ella prendesse conoscenza dellattività di fatturazione (anche ciò era necessario perché proveniva da unazienda di servizi e non manifatturiera come la nostra; test. Biagi).

Nessuno dei testimoni ha poi visto il mansionario prodotto dalla ricorrente sub. 2) sicché nemmeno sul punto le deduzioni della ricorrente hanno trovato sostegno in riscontri di carattere probatorio.

15. Del tutto insussistenti sono poi nella fattispecie gli estremi della subordinazione, siccome manca del tutto la prova che la ricorrente fosse assoggettata ad un vincolo di natura personale che ne abbia determinato lassoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua libertà. Mentre per contro vi è la prova ampia dell autonomia della lavoratrice siccome i testimoni (rispondendo negativamente ai capitoli articolati in ricorso) hanno affermato che non è vero che la ricorrente abbia svolto la sua attività sotto la direzione gerarchica della signora Franca Mentana che le avrebbe impartito direttive (ad es. test. Biagi «Non è vero, io non ho mai sentito la signora Mentana impartire direttive. Vedevo invece che si ritrovavano nellufficio della titolare per parlare»). La ricorrente invece «interloquiva con la signora Mentana ma non veniva diretta da questa»; «aveva unautonomia decisionale nel trattare con i clienti ed anche rispetto a noi». Inoltre la stessa ricorrente si gestiva il tempo di lavoro siccome non era legata agli orari di lavoro; non aveva il badge per segnare lorario di lavoro come gli altri dipendenti (test. Rubboli); ha fatto delle assenze, ha fatto delle ferie; ma non vi è prova che abbia dovuto chiedere permessi ad alcuno per usufruirne.

16. Gli stessi testimoni hanno poi sostenuto, rispondendo affermativamente ai capitoli articolati dalla convenuta, che la ricorrente, nello svolgimento della propria attività, operava nellambito della propria piena discrezionalità tecnica, adoperandosi nel conseguimento del progetto con la propria autonomia professionale, senza alcuna forma di eterodirezione da parte dellimpresa . La ricorrente era tenuta unicamente a coordinarsi con la realtà aziendale in cui si andava ad inserire lufficio commerciale da realizzarsi, aderendo alle linee guida commerciali seguite dallazienda, rappresentate alla signora Delfino dalla legale rappresentante dellimpresa medesima, con la quale la collaboratrice si rapportava direttamente senza sottostare ad alcuna dipendenza gerarchica nè, tanto meno, potere disciplinare di sorta. La signora Franca Mentana, legale rappresentante dellazienda, nel periodo di vigenza del contratto de quo era spesso fuori sede per ragioni di lavoro. In azienda era inesistente una figura delegata dallamministratrice alla sorveglianza e/o direzione delloperato della signora Delfino. La signora Delfino godeva della più completa autonomia e discrezionalità tecnica, limitandosi a coordinarsi con la legale rappresentante e svolgendo nei confronti di questa la necessaria attività di report circa i progressi del realizzando progetto, altresì ricevendo dalla medesima lindicazione degli obiettivi commerciali di massima di volta in volta perseguiti dallazienda stessa.

17. Per quanto attiene la vicenda risolutiva la difesa attorea sostiene, in maniera poco chiara, che quandanche fosse legittimo il contratto a progetto sarebbe illegittimo il recesso, nonostante esso sia stato esercitato con preavviso ed a termini di contratto (e senza che vi siano altre specifiche doglianze sul punto).

Secondo la difesa attorea il contratto a progetto in questione sarebbe «un contratto a termine minimo (?) anticipatamente risolto in violazione del suddetto termine, nulle tutte le clausole che autorizzino una facoltà di recesso a discrezione del committente recedente». La legge prevede invece a tale proposito (sub art 67 intitolato estinzione del contratto e preavviso) che «le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa ovvero secondo le diverse causali o modalità, incluso il preavviso, stabilite dalle parti nel contratto di lavoro individuale». Si tratta di una formula di legge (una volta tanto) chiara che abilita, in presenza di adeguata previsione contenuta nel contratto di lavoro (qui presente nel punto 7 del documento negoziale), a recedere dal rapporto rispettando la modalità del preavviso e senza necessità di addurre causali (come è reso evidente dalla vocale disgiuntiva o; e non si capisce perché dove è scritto o il ricorrente legga e; errore in cui del resto cade anche la circolare ministeriale n.1 del 2004). Talchè è priva di fondamento la tesi attorea che a tal fine vorrebbe distinguere tra un termine certo ed un termine incerto; e che sostiene lincompatibilità ontologica tra preavviso e contratto a tempo determinato come dato acquisito nellordinamento giuslavoristico..; senza considerare che qui si parla anzitutto di un rapporto di lavoro autonomo; che è la stessa legge a prevedere la modalità del preavviso (addirittura intitolandovi la norma); e che è sempre la legge a stabilire che le parti possono predeterminare ulteriori causali o modalità di recesso; che in ogni caso, nellambito di un contratto di lavoro autonomo ex articoli 2222 ss.Cc, le parti, anche in assenza dellarticolo 67 del D.Lgs 276, sarebbero state comunque libere di regolare con analoghe pattuizioni il recesso dal contratto (con preavviso) nel rispetto dellarticolo 1322 Cc.

18. Per tutte le considerazioni fin qui esposte il contratto in oggetto deve ritenersi legittimamente stipulato ai sensi del D.Lgs 276/03. Il ricorso risulta invece privo di fondamento e deve essere respinto. Motivi di equità e la natura della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali.

PQM

Visto larticolo 429 Cpc e definitivamente pronunciando sulla domanda ogni diversa domanda, eccezione od istanza disattesa, così decide: Respinge il ricorso.