Civile

Tuesday 29 July 2003

Un’ interessante ordinanza del Tribunale di Firenze in tema di iscrizione del nominativo della persona protestata presso la Banca Dati della Banca d’ Italia. Tribunale di Firenze, ordinanza in data 11-06-2003

Uninteressante ordinanza del Tribunale di Firenze in tema di iscrizione del nominativo della persona protestata presso la Banca Dati della Banca dItalia

Tribunale di Firenze, ordinanza in data 11-06-2003

Giudice U. Dott. Angelo Antonio Pezzuti

1. M.D., con ricorso depositato il 22 aprile 2003, ha chiesto al Tribunale di ordinare alla società Banco & di provvedere all’immediata cancellazione della iscrizione del suo nominativo dal registro del Centro Allarme Interbancario presso la Banca d’Italia.

2. A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto che, alla fine del mese di dicembre 2002, era stato posto all’incasso un suo assegno senza che sul conto vi fosse adeguata copertura; che il beneficiario dell’assegno, riconosciuta l’esistenza di un errore, aveva provveduto immediatamente a richiamare l’assegno; che la società Banco … aveva dichiarato di avere, comunque, inoltrato la lettera raccomandata prevista dall’art. 9 bis della legge 15 dicembre 1990 n° 386 richiedendo la prova dell’avvenuto pagamento; che, in realtà, tale comunicazione era stata inviata ma era risultata non consegnata dal portalettere con la dizione < SCONOSCIUTO >; che, quindi, il suo nominativo era stato inserito nell’archivio C.A.I. in data 5.3.2003 su richiesta del Banco ….

3. M.D. ha, quindi, precisato che, dopo che la filiale del Banco … gli aveva revocato tutti i mezzi di pagamento e tutte le disposizioni di addebito permanente, a seguito dell’inserimento del suo nominativo nell’archivio C.A.I., era per lui di fatto impossibile aprire un conto corrente in un altro Istituto di Credito.

4. La società Banco … ha chiesto il rigetto della domanda cautelare asserendo che il ricorrente aveva tentato di bloccare le conseguenze dell’avere emesso un assegno senza avere i mezzi necessari, avanzando pretesti vacui ed ininfluenti. La società convenuta ha, inoltre, asserito l’irrilevanza, ai sensi dell’art. 35 del regio decreto 21 dicembre 1933 n° 1736, del richiamo dell’assegno operato dal beneficiario dello stesso.

5. L’istituto di credito resistente ha, quindi, chiarito di avere regolarmente spedito, con lettera raccomandata, il preavviso di revoca previsto dalla legge n° 386 del 1990, all’indirizzo eletto dal ricorrente.

6. All’esito del tentativo di conciliazione la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti come dagl’atti introduttivi del giudizio.

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7. Devono ritenersi pacifiche tra le parti, o documentalmente provate, le seguenti circostanze di fatto:

a) il 17 dicembre 2002 A.S. ha portato all’incasso, presso la Banca &, un assegno a lui intestato tratto sul Banco …, emesso da M.D. per l’importo di euro 7.828;

b) il Banco … non ha provveduto al pagamento dell’assegno in quanto privo di provvista;

c) il 23 dicembre 2002 la Banca & ha richiamato l’assegno in questione e lo stesso giorno la società Banco … ha eseguito la disposizione;

d) il 3 gennaio 2003 la società resistente ha trasmesso a M.D. il preavviso di revoca previsto dalla legge n° 386 del 1990;

e) la lettera in questione non è stata consegnata al ricorrente in quanto risultato sconosciuto presso il domicilio indicato;

f) il 10 gennaio 2003 M.D. ha presentato presso il Banco … l’assegno oggetto del richiamo;

g) il 5 marzo 2003 il Banco … ha segnalato alla Banca d’Italia il nominativo di M.D. per l’inserimento nell’archivio previsto dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386;

h) il 12 marzo 2003 la società convenuta ha comunicato al ricorrente la revoca di tutti i mezzi di pagamento.

8. Il ricorrente ha prospettato l’illegittimità della segnalazione effettuata dalla società resistente alla Banca d’Italia sotto vari profili:

a) nessun preavviso di revoca gli sarebbe mai pervenuto;

b) la segnalazione andava effettuata solo in caso di assegno protestato e non nel diverso caso di assegno richiamato dall’incasso;

c) presentando presso l’istituto di credito l’assegno aveva esibito la più cogente e valida prova che ogni suo obbligo riferentesi a quel titolo era stato assolto.

9. I motivi relativi alla legittimità della segnalazione sono preliminari dal punto di vista logico e giuridico e vanno esaminati per primi.

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10. L’art. 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), come modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, dispone che chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con una sanzione amministrativa.

11. Le sanzioni, tuttavia, non si applicano se il traente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente.

12. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.

13. La prova dell’avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell’importo dovuto.

14. Il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo

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15. Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la legge ha, quindi, istituito presso la Banca d’Italia un archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento.

16. Pertanto in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di provvista, il trattario deve iscrivere il nominativo del traente nell’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari.

17. L’iscrizione è effettuata nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, senza che il traente abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento.

18. In tali casi il trattario comunica al traente che, scaduto il termine in questione senza che abbia fornito la prova dell’avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell’archivio.

19. La comunicazione è effettuata presso il domicilio eletto dal traente all’atto della conclusione della convenzione di assegno entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, mediante telegramma o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con altro mezzo concordato tra le parti di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento.

20. L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

21. La comunicazione si ha per effettuata ove consti l’impossibilità di eseguirla presso il domicilio eletto.

22. Se la comunicazione non è effettuata entro il termine entro il decimo giorno dalla presentazione al pagamento del titolo, il trattario è obbligato a pagare gli assegni emessi dal traente dopo tale data e fino al giorno successivo alla comunicazione, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno

23. Il trattario che omette o ritarda l’iscrizione nell’archivio è obbligato in solido con il traente a pagare gli assegni emessi dallo stesso traente nel periodo in cui avrebbe dovuto operare la revoca, anche se manca o è insufficiente la provvista, nel limite di lire venti milioni per ogni assegno.

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24. Ciò posto ritiene il giudicante che l’iscrizione non vada effettuata, non solo nella specifica ipotesi descritta dalla legge di pagamento dell’assegno, ma anche in tutti gli altri casi in cui, per qualsiasi ragione, nel termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, venga meno la pretesa di pagamento sottesa al titolo.

25. Rientra in tale ipotesi il caso in esame laddove il portatore e beneficiario del titolo ha revocato alla banca girataria per l’incasso del titolo l’ordine di procedere all’incasso del titolo.

26. Permane, pur sempre, l’obbligo di fornire la prova dell’estinzione della pretesa. Essa deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto con qualsiasi mezzo diretto a dimostrare in modo inconfutabile l’evento.

27. Nel caso in esame M.D. presentando direttamente alla banca trattaria l’assegno richiamato ha fornito una dimostrazione sufficiente in tal senso. Peraltro, come risulta dalla documentazione prodotta, la società Banca … era già stata informata dalla società Banca Popolare di Milano del ritiro dellassegno, a cui ha dato puntuale esecuzione il 23 dicembre 2002.

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28. La disposizione dettata dallart. 35 del regio decreto 21 dicembre 1933 n° 1736, invocata dalla società resistente, per dimostrare l’irrilevanza del richiamo del titolo, non trova applicazione nel caso in esame.

29. Essa, infatti, è dettata per regolare i rapporti tra traente e beneficiario o portatore del titolo e per assicurare all’assegno bancario la sua tipica funzione di mezzo di pagamento e non di strumento di credito, con conseguente nullità dei patti contrari alle disposizioni imperative sull’assegno, quali il “fermo”, il pactum de non petendo, la dazione in funzione di garanzia, ecc.

30. Peraltro occorre rilevare che la disposizione di richiamo, nel caso in esame, sembra essere stata inoltrata dal beneficiario o dalla banca girataria per l’incasso e non direttamente dal traente dellassegno, con conseguente inapplicabilità della disciplina richiamata dalla società resistente.

31. Va, ancora, rilevato che, nel caso in esame, il richiamo del titolo va equiparato al pagamento successivo di esso e non certo all’esistenza di una convenzione di non incasso del medesimo.

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32. L’iscrizione del nominativo del traente nell’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento avviene, ai sensi dell’articolo 9 della legge 15 dicembre 1990 n. 386 (come sostituito dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507), su iniziativa del trattario.

33. L’articolo 3 del decreto del Ministero della Giustizia del 7 novembre 2001 n° 458 conferma che i dati sono trasmessi alla sezione centrale dell’archivio dalle banche.

34. Il quarto comma dellart. 5 del regolamento del 29 gennaio 2002 della Banca d’Italia prevede che essa, ovvero l’ente responsabile, dispone la cancellazione e la rettifica dei dati dell’archivio soltanto su iniziativa dell’ente che ha originato la relativa segnalazione ovvero in attuazione di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o del garante per la protezione dei dati personali.

35. Da tale complesso normativo occorre desumere che, come il trattario deve segnalare il nominativo del traente all’archivio così può assumere l’iniziativa della sua cancellazione dal medesimo.

36. Va, pertanto, disattesa l’argomentazione espressa oralmente dal difensore della società convenuta secondo cui non sarebbe nelle facoltà dellistituto di credito quella di richiedere la cancellazione del nominativo dall’archivio.

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37. Ritiene il giudicante che, nel caso in esame, sussista anche il pregiudizio irreparabile previsto dall’art. 700 c.p.c.

38. Esso, infatti, certamente, sussiste quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso anche dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela.

39. Il requisito del “periculum in mora” può anche riferirsi ad un danno di carattere esclusivamente pecuniario, é tuttavia comunque necessario che venga addotta e provata l’entità del pregiudizio e le ragioni che ne fanno paventare l’effettiva irreparabilità.

40. Nel caso in esame occorre rilevare che la revoca dell’autorizzazione allemissione degli assegni, operata dalla società Banco …, e la conseguente prevedibile impossibilità di poter accedere al credito presso qualsivoglia istituto bancario, comprime in modo considerevole la libera esplicazione da parte di M.D. delle proprie attività, sia sotto il profilo professionale, trattasi di lavoratore autonomo e quindi di soggetto che fa quotidianamente uso di assegni e carte di pagamento, sia con riferimento, più in generale, alla stessa vita di relazione, che sicuramente trova ostacolo nell’impossibilità di avvalersi di strumenti di credito.

per questi motivi

a) ordina alla società Banco … di richiedere alla Banca d’Italia di cancellare il nominativo di M.D. dall’archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento

b) fissa il termine di trenta giorni dalla comunicazione per l’inizio della causa di merito.

c) manda al cancelliere di comunicare alle parti la presente ordinanza.