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Thursday 28 March 2019

Un interessante caso di sospensione del decorso della prescrizione trattato dalla Corte di Cassazione nel decidere una controversia in materia di gestione separata INPS

L’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 del cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficolta di accertamento del credito; e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione. Da ciò consegue che la mancata compilazione da parte di un professionista del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisce comportamento doloso volto ad impedire all’INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo e la derivante obbligazione contributiva. Condotta dolosa tale da determinare la sospensione del decorso della prescrizione, ai sensi della predetta norma codicistica.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro con l’ordinanza n. 6677, pubblicata il 7 marzo 2019.

La vicenda:  opposizione a  cartella esattoriale Inps con cui veniva richiesto il pagamento di contributi dovuti per la voro autonomo.
Un avvocato si opponeva alla cartella esattoriale notifica da INPS, con cui venivano richiesti importi a titolo di contribuzione da lavoro autonomo, soggetto a gestione separata. Il giudice di primo grado accoglieva l’opposizione, ma la Corte d’Appello, decidendo sull’impugnazione proposta da INPS, riformava la sentenza di primo grado, rigettando l’opposizione alla cartella. Ricorreva così il Cassazione il professionista.

La prescrizione della pretesa contributiva.
Il ricorrente censura la decisione della corte di merito, poiché ha ritenuto non prescritto il diritto dell’INPS a pretendere i contributi dovuti. In particolare viene eccepito lo spirare della prescrizione quinquennale, decorrente, nel caso specifico, dal 31 maggio 2005, termine ultimo di pagamento dei contributi anno 2004.
Essendo la richiesta di pagamento del 23 agosto 2010 il credito previdenziale doveva ritenersi ormai prescritto. Invoca, a sostegno del motivo di censura, la pronuncia della Suprema Corte n. 27950 del 2018.
Gli ermellini tuttavia non condividono la tesi prospettata. E’ pur vero che, come affermato dal Supremo Collegio nella decisione citata, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. E, sempre secondo la corte di legittimità, per ciò che concerne i contributi a percentuale, posto che il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione da parte del lavoratore autonomo di un determinato reddito professionale, la prescrizione decorre dal momento in cui scadono i termini di pagamento per il versamento delle relative somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

La sospensione del decorso della prescrizione
Nel caso portato all’attenzione della Suprema Corte si ravvisa una causa di sospensione del decorso della prescrizione contemplata dall’art. 2941 del codice civile: l’aver dolosamente occultato al creditore l’esistenza del debito (art. 2941 n. 8 cod. civ.).
Il professionista ricorrente infatti ha omesso di compilare, all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi, l’apposito quadro “RR”; documento che costituisce l’unico ed esclusivo strumento che avrebbe consentito all’INPS di verificare la produzione di un reddito da lavoro autonomo da parte del professionista, non assoggettato ad altre obbligazioni contributive e suscettibile di iscrizione alla gestione separata ed obbligazione alla relativa contribuzione.
Così facendo ha dato luogo ad un comportamento omissivo doloso, in danno dell’ente previdenziale. Secondo i giudici di legittimità, ai fini della configurabilità di una ipotesi di dolo dell’assicurato, che consente l’incondizionata ripetibilità, da parte dell’ente previdenziale, delle somme indebitamente corrisposte, non è sufficiente (salvo alcuni casi specificamente indicati dalla legge) il semplice silenzio o la reticenza dell'”accipiens”, ancorché in malafede, non potendo attribuirsi al comportamento omissivo, di per se stesso, valore di causa determinante dell’erogazione non dovuta in tutti i casi in cui le situazioni ostative all’erogazione siano note all’ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiesta dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione. Sussiste invece l’ipotesi di dolo, idonea ad escludere l’applicazione delle norme limitative della ripetibilità delle somme non dovute, nel caso in cui l’assicurato abbia effettuato dichiarazioni non conformi al vero di fatti e comportamenti finalizzate ed idonee ad indurre in errore l’ente erogatore, ingenerando così una rappresentazione alterata della realtà, tale da incidere sull’attribuzione della prestazione. Nel caso di comportamento doloso la prescrizione rimane sospesa, a norma dell’art. 2941 n. 8 c.c., finché il dolo non sia stato scoperto.
La Corte d’Appello, nella sentenza impugnata, ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto enunciati,
ritenendo non prescritto il credito vantato da Inps, affermando che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione di cui all’art. 2941 n. 8 del cod. civ. ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire e non una mera difficolta di accertamento del credito; e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, quale, nel caso di specie, l’aver omesso la dovuta dichiarazione del reddito da lavoro autonomo.
Il ricorso proposto è stato così rigettato.

Avv. Roberto Dulio