Imprese ed Aziende
Un Ente non può svolgere all’ interno di un settore specifico sia attività di vigilanza che di concorrenza. E’ quanto emerge dal parere 1.3.2004 dell’ Authority per la concorrenza. Parere 1° marzo 2004
Un Ente non può svolgere all’interno di un settore specifico sia attività di vigilanza che di concorrenza. E’ quanto emerge dal parere 1.3.2004 dell’Authority per la concorrenza
Autorità garante per la concorrenza ed il mercato
Parere 1° marzo 2004
Segnalazione su D.P.R. n.462/01: incompatibili attività ASL di verifica
e di controllo sulle verifiche
1. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con la presente segnalazione, effettuata ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, intende evidenziare la situazione distorsiva della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato che deriva dalla vigente normativa in materia di verifiche periodiche relative ad installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi contenuta nel D.P.R. n. 462/2001.
In particolare, con la presente segnalazione si mette in rilievo la situazione di incompatibilità che la citata normativa è suscettibile di determinare nella misura in cui la stessa consente lo svolgimento delle attività di verifica sopra indicate alle Aziende Sanitarie Locali (di seguito ASL), cui, nel contempo, sono riservate ex lege le funzioni di vigilanza e controllo circa l’ottemperanza all’obbligo di esecuzione delle verifiche stesse.
2. Infatti, l’Autorità ha osservato che il D.P.R. n. 462/2001, con particolare riferimento agli articoli 4 e 6, entrambi rubricati “Verifiche periodiche – Soggetti abilitati”, affida le attività di verifica periodica sugli impianti di cui al citato decreto alle ASL in concorrenza con le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e gli altri eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive. Tali attività consistono in un controllo periodico dello stato degli impianti cui fa seguito un riscontro verbalizzato. L’onere di attivare i soggetti abilitati dalla legge all’effettuazione delle verifiche in questione ricade sul datore di lavoro che, sopportandone le relative spese, è tenuto ad ottemperarvi con scadenze la cui periodicità, biennale o quinquennale, varia a seconda del tipo di impianto. Il soggetto che esegue la verifica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
3. In particolare, l’espletamento di verifiche periodiche costituisce una prestazione d’opera professionale, fornita dai soggetti abilitati dietro corrispettivo, nel rispetto delle leggi che tali verifiche rendono obbligatorie.
L’attività di verifica periodica è, quindi, attività privatistica posta in essere dalla ASL in concorrenza con altre imprese private ritenute idonee e abilitate dalla legge. Diversa dall’attività di verifica periodica degli impianti oggetto della normativa in esame risulta essere, invece, l’attività di controllo e di vigilanza sugli impianti stessi affidata in via istituzionale alle ASL. Tale funzione di controllo, infatti, ha lo scopo di garantire l’effettivo rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza del lavoro e, in tale ottica, anche l’ottemperanza all’obbligo di verifica periodica degli impianti sui posti di lavoro11 [L’attività di vigilanza è, infatti, svolta dalle ASL (cfr. D.P.R 24/07/1977, n. 616 e legge 23/12/1978, n. 833), nonché, per competenze specifiche, da altri organismi tra i quali l’Ispettorato del lavoro e i Vigili del fuoco. ].
4. La circostanza, da ultimo evidenziata, che la ASL svolga contemporaneamente le attività di verifica e di vigilanza è suscettibile di determinare una restrizione della concorrenza. Non è conforme, infatti, ai principi posti a tutela della concorrenza la circostanza che un ente istituzionalmente preposto all’esercizio di compiti di vigilanza possa svolgere, nella stessa materia, attività di consulenza in concorrenza con altri soggetti.
5. Sul punto l’Autorità, ribadendo quanto già espresso in precedenti occasioni22 [Si veda, in particolare, la segnalazione dell’ 11 aprile 2002 AS 235 Normative regionali istitutive delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, in Boll. 16/2002. ], osserva che l’affidamento della funzione di controllore ad un soggetto, che può contemporaneamente operare sul mercato in concorrenza con altre imprese, può assumere rilevanza, sotto il profilo concorrenziale, in relazione al pericolo che ciò conferisca allo stesso soggetto un ingiustificato vantaggio.
Infatti, nella scelta dell’impresa cui richiedere i servizi per i quali possano essere previste successive forme obbligatorie di controllo o di certificazione, gli utilizzatori saranno incentivati ad avvalersi del soggetto istituzionalmente preposto all’esercizio di tale funzione anziché rivolgersi alle imprese concorrenti, nella ragionevole aspettativa di precostituirsi un rapporto privilegiato con il controllore. Peraltro, la previsione di un siffatto duplice ruolo in capo ad un soggetto appare limitare l’efficacia stessa delle attività di controllo e certificazione, potendo le stesse risultare condizionate da un potenziale conflitto di interessi e di conseguenza essere svolte non in rispetto del fondamentale requisito dell’imparzialità.
Alla luce delle suddette considerazioni, l’Autorità auspica un riesame della citata normativa al fine di adeguare la stessa ai principi posti a tutela della concorrenza.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro