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Wednesday 15 April 2020

Ulteriore proroga della sospensione dell’attività giudiziaria a causa dell’emergenza sanitaria. Svolgimento nelle aule virtuali delle udienze non soggette a sospensione.

Il D.l. dell’8 aprile 2020 n. 23  ha prorogato dal 15 aprile all’11 maggio 2020 il periodo di sospensione dei termini processuali e delle udienze, che riprenderanno a decorrere dal 12 maggio 2020.
Restano ferme le eccezioni per le quali non opera la sospensione, indicate dal comma 3 dell’articolo 83 del Decreto Cura Italia e che vi abbiamo segnalato nel nostro precedente articolo, in cui vi illustravamo le novità introdotte dal D.l. n.18 del 2020.

Udienze civili. Le udienze civili che sono escluse dalla sospensione e che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dai difensori e dalle parti possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice, che potrà avvalersi di due programmi: Skype Business o la piattaforma di Microsoft compatibile con ogni sistema operativo ‘’Teams’’.
La Direzione Generale dei Servizi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ha affidato l’organizzazione dell’udienza al Giudice, il quale è dotato di un account personale di Microsoft Teams presidiato dal Ministero.
Ogni Magistrato ha quindi la possibilità di creare una propria aula virtuale dove svolgere la propria udienza, invitando all’accesso gli Avvocati con una semplice mail oppure mediante la componente aggiuntiva di Microsoft Teams presente nel calendario di Outlook.
Con un clic gli Avvocati possono partecipare all’udienza nel giorno e nell’ora stabilita.

Udienze penali. Per le udienze penali invece, possono essere utilizzati gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari come stabilito dall’articolo 146 bis  D.lgs del 28 luglio 1989 n.271, che disciplina la partecipazione a distanza al dibattimento in determinate circostanze, oppure possono essere impiegati Skype Business e Teams.
Le due piattaforme non possono però essere utilizzate qualora sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

Applicazione. Lo svolgimento delle udienze nell’aula virtuale potrà verificarsi anche nel periodo che inizialmente era stato compreso dal D.l. Cura Italia dal 15 aprile al 31 luglio e ora fissato, dal D.l. dell’8 aprile, dal 12 maggio al 31 luglio 2020.
Come già illustrato nel nostro precedente articolo, in detto periodo i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure contenute dal comma 7 dell’articolo 83 del Decreto Cura Italia, al fine di contrastare e contenere gli effetti del Covid-19, tra cui lo svolgimento da remoto delle udienze così come previsto dalla lettera f del comma 7.

Dott.ssa Elisa Pedrotti

Leggi il D.L. 23/2020