Tributario e Fiscale

Friday 19 March 2004

Tutte le istruzioni per il modello 730/2004. Agenzia delle entrate. Direzione Centrale – Gestione Tributi – Settore Servizi ai Contribuenti

Tutte le istruzioni per il modello 730/2004

Agenzia delle entrate. Direzione Centrale Gestione Tributi Settore Servizi ai Contribuenti . Ufficio Rapporti con i Caf e altri Intermediari Roma 18 marzo 2004. Circolare 11/E/2004 Oggetto : Modello 730/2004 redditi 2003. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta e dai Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti

INDICE

1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2004 *

1.1 Contribuenti che possono utilizzare il modello 730. *

1.2 Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 *

1.3 Dichiarazione congiunta *

1.4 Dichiarazione “730-integrativo” *

1.5 Pagamenti rateali e versamenti d’acconto *

2. Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta *

2.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale. *

2.2 Presentazione del mod. 730 ai sostituti d’imposta *

2.3 Adempimenti del sostituto d’imposta *

3. Assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori dipendenti *

3.1 Soggetti che possono prestare assistenza fiscale. *

3.2 Presentazione del modello 730 ai CAF *

3.3 Adempimenti dei CAF *

3.4 Visto di conformità *

3.5 Controlli sulla documentazione *

3.6. La qualità dei servizi resi dai CAF nell’ambito delle attività di assistenza *

4. Conguagli *

4.1 Modalità e termini *

4.2 Situazioni particolari *

1. Dichiarazione dei redditi con il modello 730/2004

Contribuenti che possono utilizzare il modello 730.

Il Modello 730/2004 può essere utilizzato e presentato al proprio sostituto, che ha scelto di prestare assistenza fiscale, o ad un centro di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati, dai seguenti soggetti, se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti:

– i lavoratori dipendenti e i pensionati;

– i soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente, quali il trattamento di integrazione salariale e l’indennità di mobilità;

i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca;

  – i sacerdoti della Chiesa cattolica;

– i giudici costituzionali, i parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive, quali i consiglieri regionali, provinciali, comunali;

i soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

In caso di contratti di lavoro a tempo determinato inferiore all’anno il contribuente può rivolgersi:

– al proprio sostituto, se il rapporto di lavoro dura almeno da aprile a luglio 2004;

– a un CAF-dipendenti, se il rapporto di lavoro dura almeno da giugno a luglio 2004 e se conosce i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Possono ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi ad un CAF-dipendenti, anche i soggetti che posseggono soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R., modificato con il d.lgs 12 dicembre 2003, n. 344 (redditi di collaborazione coordinata e continuativa), almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2004 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il modello 730 può essere utilizzato, se sono rispettate le condizioni sopra esposte, dal rappresentante o tutore per dichiarare i redditi delle persone incapaci, compresi i minori.

Le tipologie di reddito che possono essere dichiarate con il modello 730 sono le seguenti:

– di lavoro dipendente;

– assimilato a quello di lavoro dipendente;

– di terreni e fabbricati;

– di capitale;

– di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita I.V.A.;

– alcuni redditi diversi;

– alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata.

Contribuenti che non possono utilizzare il modello 730

Il modello 730/2004 non può essere utilizzato dai contribuenti che nell’anno 2003 hanno posseduto:

– redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;

– redditi d’impresa anche in forma di partecipazione;

redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D5, del modello 730 (es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di azienda).

Tali contribuenti devono, quindi, presentare il Modello UNICO 2004 persone fisiche.

Inoltre, non possono utilizzare il mod. 730/2004 i contribuenti che:

– devono presentare la dichiarazione IVA o IRAP o dei sostituti d’imposta, modelli 770 ordinario e semplificato (es. imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva, venditori “porta a porta”);

– non sono stati residenti in Italia nel 2003 e/o non lo sono nel 2004;

nel 2004 percepiscono redditi di lavoro dipendente erogati esclusivamente da datori di lavoro non obbligati ad effettuare le ritenute d’acconto (es. collaboratori familiari e altri addetti alla casa).

I lavoratori con contratto a tempo indeterminato non possono utilizzare il modello 730 se il rapporto di lavoro è cessato al momento della presentazione della dichiarazione.

Non può essere utilizzato il modello 730 per dichiarare i redditi di contribuenti deceduti.

Dichiarazione congiunta

I coniugi non legalmente o effettivamente separati possono presentare la dichiarazione dei redditi in forma congiunta con il modello 730, se almeno uno dei coniugi si trova nelle condizioni che consentono di utilizzare tale modello.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata se uno dei coniugi è titolare, nel 2003, di redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730 (redditi d’impresa anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA, redditi “diversi” non compresi nel quadro D del modello 730), o, comunque, è tenuto a presentare il modello UNICO 2004 persone fisiche.

Se entrambi i coniugi possono avvalersi dell’assistenza fiscale, scelgono a quale dei rispettivi sostituti presentare la dichiarazione; in tal caso nel frontespizio del modello deve essere indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale è presentata la dichiarazione congiunta. Nel caso in cui la dichiarazione congiunta è presentata ad un CAF deve essere indicato come dichiarante il soggetto che ha scelto il proprio sostituto per far effettuare le operazioni di conguaglio.

Non è possibile presentare dichiarazione congiunta se il coniuge è deceduto o se si presenta dichiarazione per conto di altri contribuenti (ad esempio per conto di persone incapaci, compresi i minori).

Nel caso di dichiarazione congiunta la verifica della clausola di salvaguardia e la conseguente applicazione della disciplina più favorevole deve essere effettuata disgiuntamente sia per il dichiarante che per il coniuge.

1.4 Dichiarazione “730-integrativo”

Il contribuente che nella dichiarazione 730 presentata riscontra errori od omissioni (es. l’omessa o la parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d’imposta), la cui correzione comporta un maggior rimborso o un minor debito, può presentare una dichiarazione integrativa. Il modello 730, nel quale deve essere barrata l’apposita casella “730 integrativo”, deve essere presentato, entro il 2 novembre 2004 ( il 31 ottobre ed il 1 novembre sono festivi), esclusivamente ad un CAF-dipendenti anche se l’assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d’imposta.

Il contribuente, con la dichiarazione integrativa, deve esibire la sola documentazione relativa all’integrazione effettuata, necessaria al CAF per il controllo della conformità; se l’assistenza era stata prestata dal sostituto occorre esibire tutta la documentazione.

Il CAF conseguentemente:

-rilascia la ricevuta, modello “730-2 per il CAF”, attestante l’avvenuta presentazione della dichiarazione integrativa e della relativa documentazione;

-elabora un nuovo prospetto di liquidazione modello 730-3 sul quale barra l’apposita casella “integrativo” e lo consegna all’assistito, entro il 15 novembre 2004, unitamente alla copia della dichiarazione integrativa;

-fa pervenire, entro il 15 novembre, il modello 730-4 integrativo al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio a credito sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre;

-trasmette all’Amministrazione finanziaria per via telematica, entro il 31 dicembre 2004, i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative dei modelli 730/2004.

Il contribuente che riscontra nel modello 730 presentato errori od omissioni (es. l’omessa o la parziale indicazione di un reddito) la cui correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, può presentare, nei previsti termini ordinari, una dichiarazione integrativa utilizzando il modello UNICO 2004 persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento delle somme dovute.

Se i termini per la presentazione della dichiarazione sono scaduti, il contribuente può, con un modello UNICO, rettificare o integrare la dichiarazione (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998 n.322).

La presentazione di una dichiarazione integrativa non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730, e, di conseguenza, non fa venir meno l’obbligo del sostituto d’imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello 730.

1.5 Pagamenti rateali e versamenti d’acconto

Rateizzazioni

Ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale può chiedere la suddivisione in rate mensili di uguale importo della somma dovuta a titolo di saldo, primo acconto Irpef, addizionale comunale e regionale Irpef e acconto del 20 per cento su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. A tal fine, il contribuente indica nella Sezione VI, rigo F7, casella 3, del mod. 730 il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque, in cui intende frazionare il debito.

Non è rateizzabile la somma dovuta per la seconda o unica rata di acconto dell’Irpef.

Acconti

Il contribuente nel modello 730 (rigo F7 colonna 2) può chiedere, sotto la propria responsabilità, la trattenuta di minori importi degli acconti risultanti dalla liquidazione della dichiarazione. Se non intende effettuare alcun versamento l’assistito deve barrare l’apposita casella 1 del rigo F7.

Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento a titolo di seconda o unica rata di acconto o effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il mese di settembre 2004 al sostituto d’imposta che effettua il conguaglio.

Assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta

Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.

Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, possono prestare assistenza fiscale ai propri sostituiti, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di dichiarazione dei redditi mediante il modello 730, i sostituti d’imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del Parlamento europeo, e lettera l), del TUIR, modificato con il d.lgs 12 dicembre 2003, n. 344.

Ai sostituti d’imposta, se scelgono di prestare assistenza fiscale e svolgono le attività indicate nell’articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

Il compenso, corrisposto mediante una riduzione dei versamenti delle ritenute fiscali operate dal sostituto stesso, non costituisce corrispettivo agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto.

Alle Amministrazioni dello Stato non spettano i compensi previsti, come precisato dal Ministero del Tesoro con telegramma-circolare n. 149868 del 9 giugno 1993.

Detti compensi non spettano altresì alla Camera dei Deputati, al Senato della Repubblica, alla Corte Costituzionale e alla Presidenza della Repubblica, come specificato dal Ministero del Tesoro con nota n. 119283 del 22 aprile 1996.

Per l’effettuazione dei conguagli sulle retribuzioni dei propri sostituiti, conseguenti alle comunicazioni dei risultati contabili da parte dei CAF che hanno prestato assistenza, non è previsto alcun compenso per i sostituti d’imposta.

L’assistenza fiscale prestata dai sostituti d’imposta non comporta alcun onere per gli assistiti.

Tutti i sostituti d’imposta, compresi quelli che non prestano assistenza fiscale, hanno l’obbligo di effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni elaborate dai Centri di assistenza fiscale (articolo 37, comma 4, decreto legislativo n. 241 del 1997).

In caso di inosservanza delle citate disposizioni (articolo 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 241 del 1997), si rende applicabile ai sostituti d’imposta la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2582.

Presentazione del mod. 730 ai sostituti d’imposta

Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta deve presentare entro il mese di aprile 2004:

– il modello 730/2004, debitamente compilato e sottoscritto; devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto;

il modello 730-1 con la scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef, nell’apposita busta chiusa, anche se non compilato. Può essere utilizzata anche una busta bianca con l’indicazione “Scelta per la destinazione dell’otto per mille dell’IRPEF”. Vanno inserite in una sola busta, con l’indicazione del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante, le scelte effettuate dai coniugi che presentano la dichiarazione congiunta.

Al sostituto d’imposta non deve essere esibita alcuna documentazione tributaria che deve, invece, essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2008 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Adempimenti del sostituto d’imposta

Il sostituto d’imposta rilascia al sostituito una ricevuta del modello 730 e della busta contenente il modello 730-1, redatta in conformità al modello “730-2 per il sostituto d’imposta”.

Prima del rilascio della ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il sostituto deve verificare che la dichiarazione sia sottoscritta dal contribuente, dal rappresentante o tutore e in caso di dichiarazione congiunta da entrambi i contribuenti e che riporti i dati relativi al sostituto stesso.

Il sostituto controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dal sostituito anche in relazione alle disposizioni che stabiliscono limiti alla deducibilità degli oneri, alle detrazioni e ai crediti d’imposta.

Il sostituto che durante le operazioni di liquidazione riscontra anomalie o incongruenze che determinano l’interruzione dell’assistenza fiscale, è tenuto ad informarne tempestivamente il sostituito il quale dovrà presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2004 persone fisiche.

Il sostituto, in sede di assistenza fiscale, deve determinare l’imposta applicando la normativa in vigore al 31 dicembre 2002 qualora dovesse risultare più favorevole al contribuente.

Entro il 15 giugno 2004 il sostituto consegna al sostituito copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, sottoscritto anche mediante sistemi di elaborazione automatica. Il rispetto di tale termine consente al contribuente di verificare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e di comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal sostituto, per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione), da consegnare all’assistito.

In caso di eventuali versamenti tardivi l’Amministrazione finanziaria applicherà la sanzione prevista dalla legge.

Il sostituto entro il 20 ottobre 2004 deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, i dati delle dichiarazioni elaborate e dei relativi prospetti di liquidazione e consegnare le buste chiuse contenenti i modelli 730-1.

Le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione devono essere conservati dal sostituto fino al 31 dicembre 2006.

Il sostituto d’imposta, socio di un CAF-dipendenti, se presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite il CAF stesso, svolge le operazioni di raccolta delle dichiarazioni e della relativa documentazione, consegna ai sostituiti le dichiarazioni e i prospetti di liquidazione elaborati dal CAF ed effettua le conseguenti operazioni di conguaglio.

Assistenza fiscale prestata dai Centri per lavoratori dipendenti

Soggetti che possono prestare assistenza fiscale.

Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, individua i soggetti abilitati alla costituzione dei Centri di assistenza fiscale e le attività che detti Centri possono svolgere.

I CAF sono tenuti a prestare assistenza fiscale ai contribuenti che chiedono di presentare il modello 730, come previsto dall’articolo 34, comma 3, del citato decreto legislativo n. 241 del 1997; per tale attività ai Centri spettano i compensi previsti dalla normativa vigente.

Per assicurare la massima trasparenza nei rapporti con gli utenti, i CAF nei locali adibiti all’assistenza devono esporre, in modo visibile, copia del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività; informazioni sul tipo di struttura che presta l’assistenza (sede legale o ufficio periferico del CAF, centro di raccolta quale socio o associato, società di servizi del CAF, uffici periferici della società di servizi); informazioni sull’assistenza, sulle scadenze delle fasi dell’attività e sugli orari di apertura; informazioni sui costi nel caso in cui l’utente chieda la consulenza fiscale del CAF per la compilazione del modello.

Il contribuente che presenta una dichiarazione modello 730 debitamente compilata e documentata non deve alcun corrispettivo al Centro di assistenza fiscale.

Presentazione del modello 730 ai CAF

Il contribuente che si avvale dell’assistenza fiscale prestata da un CAF-dipendenti deve presentare entro il 15 giugno 2004:

– il modello 730/2004 già compilato oppure può chiedere assistenza per la compilazione;

– il modello 730-1 con l’indicazione dei dati anagrafici anche se non ha effettuato la scelta per la destinazione dell’8 per mille dell’Irpef.

Il contribuente deve esibire al CAF la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. Tale documentazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2008 ed esibita, se richiesta, ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate.

Le stesse modalità e termini si applicano se il sostituto d’imposta presta assistenza fiscale ai propri sostituiti tramite un CAF di cui è socio.

Adempimenti dei CAF

Il CAF rilascia al contribuente una ricevuta del modello 730 e del modello 730-1 consegnati e della documentazione esibita. La ricevuta è redatta in conformità al modello “730-2 per il CAF” e può essere compilata con sistemi di elaborazione automatica; con gli stessi sistemi può essere apposta la firma dell’incaricato del CAF al rilascio della ricevuta.

Nella ricevuta è opportuno che siano analiticamente indicati i documenti esibiti quando la loro conservazione non è affidata al CAF; l’indicazione può avvenire in forma sintetica quando il CAF conserva copia dei documenti esibiti. Tale indicazione potrà rivelarsi utile in caso di controllo, di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, di cui sarà contestualmente informato anche il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF.

Prima di rilasciare la ricevuta, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione della dichiarazione, il CAF deve verificare che il contribuente possieda i requisiti necessari per utilizzare il modello 730 e che siano indicati gli estremi del sostituto d’imposta che dovrà eseguire i conguagli.

Se emergono, anche nel corso dell’attività di assistenza, situazioni che non consentono l’utilizzo del modello 730, il CAF deve tempestivamente informare il contribuente perché egli possa presentare, entro i termini ordinari previsti, la dichiarazione dei redditi con il modello UNICO 2004 persone fisiche.

Sulla base dei dati indicati dal contribuente e della relativa documentazione esibita, previa verifica della correttezza e della legittimità dei dati e dei calcoli esposti, il CAF elabora la dichiarazione e liquida le relative imposte.

Il CAF deve determinare l’imposta applicando la normativa in vigore al 31 dicembre 2002 qualora dovesse risultare più favorevole al contribuente.

Entro il 30 giugno 2004, il CAF consegna al contribuente copia della dichiarazione, elaborata in relazione all’esito dei controlli eseguiti, e il relativo prospetto di liquidazione modello 730-3, su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2004 pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla G.U. n. 18 del 31 gennaio 2004.

Nel prospetto di liquidazione, sottoscritto, anche mediante sistemi di elaborazione automatica, dal responsabile dell’assistenza fiscale, sono evidenziati:

– gli elementi di calcolo ed il risultato del conguaglio fiscale;

– le eventuali variazioni intervenute rispetto ai dati indicati dal contribuente a seguito dei controlli effettuati;

– i minori importi a titolo di acconto che il contribuente, sotto la propria responsabilità, ha indicato di voler effettuare;

la scelta operata dal contribuente per la destinazione dell’ 8 per mille dell’Irpef.

E’ opportuno per i contribuenti riscontrare i dati contenuti nel modello 730 e nel prospetto di liquidazione e comunicare tempestivamente eventuali errori commessi dal CAF, per metterlo in grado di rideterminare correttamente gli importi ed elaborare un nuovo modello 730-3 (e il modello 730 base se la correzione riguarda la dichiarazione) che deve essere consegnato all’assistito.

La dichiarazione consegnata al contribuente costituisce copia della dichiarazione presentata, trasmessa in via telematica dal CAF all’Agenzia delle Entrate.

Il contribuente che non ritiene corrette le variazioni apportate dal CAF, può presentare, assumendosene la responsabilità, una dichiarazione integrativa con il modello UNICO 2004 persone fisiche.

Il CAF deve comunicare al sostituto d’imposta, entro il 30 giugno 2004, il risultato contabile della dichiarazione modello 730-4, per consentirgli di effettuare il conguaglio sulla retribuzione corrisposta nel mese di luglio.

I modelli 730-4 possono essere costituiti anche da un tabulato a stampa, purché contengano tutte le informazioni previste; quando i modelli sono costituiti da più pagine, la terza sezione deve essere compilata soltanto nell’ultima pagina.

Per la comunicazione del risultato contabile può essere utilizzato ogni mezzo idoneo allo scopo: servizio postale, trasmissione via fax, consegna a mano e, previa intesa con i sostituti, invio telematico o mediante supporti magnetici. E’ opportuno, in caso di accordi, che tutti gli invii relativi ai modelli 730-4 ad un sostituto siano effettuati dal CAF con lo stesso sistema di comunicazione.

I supporti magnetici, predisposti in conformità alle specifiche tecniche definite dall’apposito decreto, devono essere utilizzati per le comunicazioni dei risultati contabili alle Amministrazioni dello Stato, salvo specifici accordi tra le parti per l’invio telematico.

Al fine di favorire lo sviluppo del telematico è opportuno l’uso di tale sistema con tutti i sostituti che lo hanno richiesto quali: INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze (personale centrale e periferico gestito dal Service Personale Tesoro), INPDAP, Poste Italiane spa e Ferrovie dello Stato spa.

I sostituti d’imposta restituiscono al CAF, entro quindici giorni, una copia dei modelli 730-4 ricevuti; i modelli 730-4 devono intendersi ricevuti dai sostituti, anche in mancanza della restituzione della copia in segno di ricevuta, quando il CAF è in grado di documentare l’avvenuta trasmissione e ricezione.

Il CAF entro il 20 ottobre 2004 trasmette in via telematica all’Agenzia delle Entrate le dichiarazioni modello 730 elaborate; la tardiva od omessa trasmissione comporta l’applicazione, a carico dei Centri, della sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5164.

Se il CAF trasmette elementi discordi rispetto alla documentazione fornita dall’assistito, è prevista la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza.

Il CAF deve conservare le dichiarazioni, i relativi prospetti di liquidazione e i 730-1 con le scelte effettuate dai contribuenti fino al 31 dicembre 2006.

Visto di conformità

I controlli che devono essere eseguiti per il rilascio del visto di conformità (articolo 35, comma 2, lett. b), del decreto legislativo n. 241 del 1997), non implicano il riscontro della correttezza degli elementi reddituali indicati dal contribuente (ad esempio, l’ammontare dei redditi fondiari, dei redditi diversi e delle relative spese di produzione) o valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione del reddito o delle imposte dovute.

Il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione elaborata deve essere conseguente alla verifica:

– della corrispondenza dell’ammontare delle ritenute, anche a titolo di addizionali, con quello delle relative certificazioni esibite;

– dell’ammontare delle spese, per le quali spetta la detrazione del 41% e/o del 36%, sostenute dal contribuente per interventi di recupero del patrimonio edilizio, risultante dalla documentazione esibita, e del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente anche in merito alla prosecuzione di lavori già iniziati in anni precedenti;

– delle deduzioni dal reddito non superiori ai limiti previsti dalla legge, corrispondenti alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico e relativa all’anno 2003;

– delle detrazioni d’imposta non eccedenti le misure previste dalla legge e corrispondenti ai dati risultanti dalla dichiarazione o dalla relativa documentazione esibita;

– dei crediti d’imposta spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione e non eccedenti le misure previste dalla legge.

Per il rilascio del visto di conformità infedele si applica, a carico del responsabile dell’assistenza fiscale, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2582.

3.5 Controlli sulla documentazione

Il responsabile dell’assistenza fiscale del CAF deve verificare la conformità dei dati esposti nella dichiarazione con quelli risultanti dalla documentazione esibita.

Per i controlli che i CAF devono eseguire, non è necessaria l’esibizione di documentazione relativa all’ammontare dei redditi indicati nella dichiarazione (es. certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) e alle detrazioni soggettive d’imposta.

Devono, invece, essere esibiti, anche in copia fotostatica:

– la documentazione attestante le ritenute indicate nella dichiarazione (CUD, certificati dei sostituti d’imposta per le ritenute relative a redditi assimilati al lavoro dipendente, di lavoro autonomo occasionale, ecc.);

– le fatture, le ricevute e le quietanze relative a pagamenti effettuati, nel corso dell’anno 2003, per oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, nonché altra documentazione necessaria per il loro riconoscimento (ad esempio: per gli interessi passivi, copia del contratto di mutuo per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’immobile adibito ad abitazione principale; per i premi di assicurazione sulla vita, la documentazione attestante i requisiti richiesti per la relativa detrazione);

– gli attestati di versamento degli acconti d’imposta effettuati direttamente dal contribuente;

l’ultima dichiarazione presentata in caso di eccedenza d’imposta per la quale si è richiesto il riporto nella successiva dichiarazione dei redditi.

Relativamente alle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali spetta la detrazione d’imposta del 41 e/o del 36 per cento, devono essere esibiti:

– copia della ricevuta postale della raccomandata con la quale è stata trasmessa al competente Centro di Servizio o al Centro Operativo di Pescara la comunicazione di inizio lavori;

– copia dei bonifici bancari;

– copia della documentazione relativa alle spese il cui pagamento non è stato eseguito con bonifico bancario (pagamenti effettuati entro il 28 marzo 1998 ovvero spese relative agli oneri di urbanizzazione, alle ritenute d’acconto operate sui compensi, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori);

attestazione della quota di pertinenza in caso di spese condominiali.

Se il contribuente ha già esposto nelle precedenti dichiarazioni spese per il recupero del patrimonio edilizio e anche nel modello 730/2004 chiede il riconoscimento di una rata in cui era stato diviso l’onere, il responsabile del CAF non deve richiedere la relativa documentazione. Deve, invece, essere effettuato il controllo di conformità quando il contribuente richiede per la prima volta nella dichiarazione 730/2004 il riconoscimento della detrazione per spese per interventi effettuati per il recupero del patrimonio edilizio, anche se il presupposto era sorto precedentemente.

Il contribuente può documentare con l’autocertificazione il sostenimento delle spese sanitarie per familiari, non fiscalmente a carico, affetti da patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica quando la ricevuta di pagamento è rilasciata allo stesso familiare.

Il contribuente può, se il CAF è già in possesso di documentazione (es. contratti di mutuo o di assicurazione) perché prodotta in anni precedenti, attestare con l’autocertificazione la sussistenza dei requisiti richiesti.

3.6. La qualità dei servizi resi dai CAF nell’ambito delle attività di assistenza

Nell’Atto di indirizzo del Ministro dell’Economia e delle Finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per gli anni 2004-2006, la semplificazione ed il miglioramento dei rapporti con i contribuenti sono individuati fra le leve fondamentali per incrementare l’efficienza del sistema tributario.

Tale risultato si dovrà raggiungere anche attraverso “il monitoraggio del livello dei servizi resi ai cittadini/utenti ed agli operatori economici”.

E’ il segno di una cultura diffusa di orientamento al cittadino e della consapevolezza dell’importanza del suo giudizio per indirizzare le scelte strategiche valutando la qualità dei servizi offerti.

L’analisi effettuabile sull’utenza si basa, sostanzialmente, su due elementi in stretta correlazione: la qualità dei servizi erogata e la soddisfazione di chi ne usufruisce.

Proprio per poter orientare la propria azione al costante miglioramento dei servizi resi l’Agenzia delle Entrate si è dotata di un sistema di monitoraggio di verifica della qualità dei servizi erogati ai contribuenti, avviando dal 2003 la prima indagine a livello nazionale sulla soddisfazione dei servizi erogati dagli Uffici Locali. I risultati sono stati più che soddisfacenti, sia per quel che riguarda la taratura del modello di indagine e della procedura nel suo complesso, sia come immagine del fenomeno relativo alla soddisfazione del cliente/utente.

Sempre nell’ambito della strategia di relazione con il cliente è stata realizzata la prima edizione della Carta dei Servizi dell’Agenzia delle Entrate, in vigore dal 1° marzo 2004 e già disponibile sul sito Internet dell’Agenzia.

E’ auspicabile, pertanto, che i Centri di Assistenza Fiscale prestino attenzione al livello di soddisfazione del cliente-utente, partendo dalla elaborazione di un documento che descriva le modalità “standard” di erogazione dei servizi offerti.

In tale contesto l’Agenzia delle Entrate intende promuovere la costituzione, nell’ambito della Direzione Centrale Gestione Tributi, di un “laboratorio” aperto alla partecipazione dei Centri di Assistenza Fiscale con lo scopo di:

fornire le linee guida per realizzare indagini di customer satisfaction secondo un modello condiviso che tiene conto dell’esperienza dell’Agenzia;

valorizzare le esperienze che verranno realizzate;

sistematizzare le conoscenze disponibili;

progettare, in un contesto di reciproca collaborazione, gli opportuni processi di miglioramento.

Coloro che fossero interessati ad approfondire le tematiche legate allo sviluppo ed alla sperimentazione di soluzioni per migliorare la relazione tra servizi propri del settore fiscale e cittadini potranno inviare specifiche richieste all’indirizzo di posta elettronica dc.gt.cafeintermediari@agenziaentrate.it

4. Conguagli

4.1 Modalità e termini

I sostituti d’imposta, per effettuare i conguagli sulle retribuzioni a partire dal mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni modello 730 dei propri sostituiti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Centri di assistenza fiscale entro il 30 giugno 2004.

I sostituti devono inoltre tener conto di eventuali risultati contabili rettificati o integrativi pervenuti in tempo utile per effettuare i conguagli entro l’anno 2004.

E’ opportuno che i sostituti verifichino la regolare provenienza dei modelli 730-4 e restituiscano immediatamente ai CAF che li hanno inviati i modelli 730-4 relativi a persone con le quali non hanno avuto alcun rapporto di lavoro.

Il debito o il credito risultante dal modello 730-3 o dal modello 730-4 deve essere, rispettivamente, trattenuto dalle retribuzioni o rimborsato anche se d’importo uguale o inferiore a euro 10,33.

Qualora si verifichi passaggio di dipendenti, nel corso del medesimo periodo d’imposta, da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro, il nuovo datore di lavoro, obbligato a svolgere la funzione di sostituto d’imposta tenendo conto dell’operato del precedente, deve effettuare tutte le operazioni relative ai conguagli.

Conguagli a credito

Se il risultato contabile della dichiarazione evidenzia un credito, il rimborso è effettuato mediante una corrispondente riduzione delle ritenute a titolo di Irpef e/o di addizionale comunale e regionale all’Irpef effettuate sui compensi corrisposti nel mese di luglio, utilizzando, se necessario, l’ammontare complessivo delle suddette ritenute relative alla totalità dei compensi corrisposti nello stesso mese di luglio. Se anche quest’ultimo ammontare è insufficiente per rimborsare tutte le somme a credito, gli importi residui sono rimborsati con una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti nei successivi mesi dell’anno 2004.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avere una cadenza mensile in percentuale uguale per tutti gli assistiti, determinata dal rapporto tra l’importo globale delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i percipienti, compresi quelli non aventi diritto al rimborso, e l’ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine dell’anno non è stato possibile effettuare il rimborso, il sostituto deve astenersi dal continuare e comunicare all’interessato, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3, gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche ad indicarli nella relativa certificazione (CUD). Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione o nella prima dichiarazione utile presentata se l’anno successivo, ricorrendo le condizioni di esonero, il contribuente non presenta la dichiarazione dei redditi.

In caso di mancata indicazione nella dichiarazione presentata nell’anno successivo del credito risultante dalla precedente dichiarazione, lo stesso sarà riconosciuto dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in sede di liquidazione delle imposte dovute o dei rimborsi spettanti.

Conguagli a debito

Le somme risultanti a debito dal modello 730-3, o dal modello 730-4, sono trattenute dalle retribuzioni corrisposte nel mese di luglio 2004.

Se è stata chiesta la rateizzazione il sostituto calcola l’importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,50 per cento mensile previsti, e trattiene gli importi mensilmente dovuti a decorrere dai compensi corrisposti nel mese di luglio. Se il conguaglio non può avere inizio nel mese di luglio il sostituto ripartisce il debito in un numero di rate tendente alla scelta effettuata dal contribuente.

Nel caso in cui la retribuzione corrisposta nel mese di luglio risulta insufficiente per trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nel mese successivo e, in caso di ulteriore incapienza, dalle retribuzioni dei successivi mesi del 2004. Il differito pagamento comporta l’applicazione dell’interesse in ragione dello 0,40 per cento mensile, trattenuto anch’esso dalla retribuzione e versato in aggiunta alle somme cui afferisce.

Se la retribuzione mensile è insufficiente per la ritenuta dell’importo rateizzato, il sostituto d’imposta applica, oltre all’interesse dovuto per la rateizzazione, anche l’interesse dello 0,40 per cento mensile riferito al differito pagamento.

Il sostituto deve tener conto di un risultato contabile che rettifica un precedente modello 730-4, ricevuto da un CAF in tempo utile per effettuare il conguaglio a rettifica entro l’anno 2004 e applicare su eventuali tardivi versamenti gli interessi dovuti dal contribuente.

Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2004 è trattenuto l’importo dell’unica o della seconda rata di acconto per l’ Irpef. Se tale retribuzione è insufficiente l’importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell’interesse nella misura dello 0,40 per cento.

L’importo trattenuto per conguaglio sulle retribuzioni è versato, unitamente alle ritenute d’acconto relative allo stesso mese, utilizzando gli appositi codici tributo stabiliti se si utilizza il modello F24 o l’apposito capitolo se il versamento è effettuato alle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato.

Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma, per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2004, gli importi ancora dovuti, utilizzando le stesse voci contenute nel modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, considerando anche il mese di gennaio, deve essere versata direttamente dal sostituito nello stesso mese di gennaio, con le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

Gli enti che erogano pensioni effettuano le operazioni di conguaglio sulla prima rata di pensione erogata a partire dal mese di agosto o di settembre e versano le somme dovute nei termini previsti per il versamento delle ritenute.

I conguagli derivanti da dichiarazioni integrative devono essere effettuati sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre.

4.2 Situazioni particolari

Cessazione del rapporto di lavoro e assenza di retribuzione

Se prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, aspettativa con assenza di retribuzione o analoga posizione, il sostituto d’imposta non effettua i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, che gli stessi devono versare direttamente.

I contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione (aspettativa, redditi assimilati di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del T.U.I.R., modificato con il d.lgs 12 dicembre 2003, n. 344), possono scegliere di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40 per cento mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.

In caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati o privi di retribuzione, mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.

Decesso del contribuente

Il decesso del contribuente assistito fa venir meno l’obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal modello 730.

Se il decesso è avvenuto prima dell’effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del modello 730-3, l’ammontare delle somme o delle rate non ancora trattenute, che devono essere versate dagli eredi nei termini previsti dall’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Gli eredi non sono tenuti al versamento degli acconti, ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 marzo 1977, n. 97, sostituita dalla legge 17 ottobre 1977, n. 749.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi, utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, provvedendo ad indicarli anche nell’apposita certificazione.

Tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono o comunque possono presentare per conto del contribuente deceduto, ai sensi dell’articolo 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Gli eredi, in alternativa, possono presentare istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Se gli eredi rilevano delle incongruenze nel modello 730 possono presentare il modello UNICO 2004 persone fisiche per integrare redditi non dichiarati in tutto o in parte e per evidenziare oneri deducibili o detraibili non indicati in tutto o in parte.

Se il deceduto è un contribuente che ha presentato la dichiarazione in forma congiunta come dichiarante, il coniuge superstite deve separare la propria posizione tributaria, utilizzando i dati che il sostituto d’imposta deve comunicare secondo le indicazioni analitiche contenute nel modello 730-3.

Il debito dovuto dal coniuge superstite deve essere tempestivamente versato; non sono applicate le sanzioni per tardivo versamento. Il credito può essere fatto valere nella successiva dichiarazione.

Per tutte le situazioni particolari sopra illustrate, la dichiarazione modello 730 resta comunque validamente presentata a tutti gli effetti.