Enti pubblici

Friday 06 May 2005

Tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ecclesiastici. Piena esecuzione all’ intesa tra Ministero dei beni culturali e la CEI nel DPR 4.2.05 (in GU 5.5.05) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2005, n.78

Tutela dei beni culturali di interesse religioso
appartenenti ad enti ecclesiastici. Piena esecuzione all’intesa tra Ministero
dei beni culturali e la CEI
nel DPR 4.2.05 (in GU 5.5.05)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 4 febbraio 2005, n.78

Esecuzione dell’intesa tra il
Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed il
Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005,
relativa alla tutela dei beni culturali di interesse
religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. (GU
n. 103 del 5-5-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge
25 marzo 1985, n.
121, recante ratifica
ed

esecuzione
dell’Accordo, con protocollo
addizionale (tra la

Repubblica italiana e la Santa Sede), firmato a Roma il 18
febbraio

1984, che
apporta modificazioni al
Concordato lateranense

dell’11 febbraio 1929;

Vista la legge
23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina

dell’attivita’
di Governo e
ordinamento della Presidenza
del

Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, recante il

Codice dei beni culturali e del
paesaggio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella

riunione del 3 agosto 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’
culturali;

Decreta:

Piena ed intera esecuzione e’ data all’intesa
fra il Ministro per i

beni
e le attivita’ culturali
ed il Presidente della Conferenza

episcopale italiana, firmata il 26 gennaio
2005, relativa alla tutela

dei
beni culturali di
interesse religioso appartenenti a enti e

istituzioni ecclesiastiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Dato a Roma, addi’ 4 febbraio 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del
Consiglio

dei Ministri

Urbani, Ministro per
i beni e le

attivita’ culturali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2005

Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1,
foglio n. 346

——————————————————————————–

Avvertenza:

Il testo
delle note qui pubblicato e’ stato redatto

dall’amministrazione competente
per materia, ai
sensi

dell’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei

decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle

pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,

approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali
e’ operato il
rinvio. Restano invariati il

valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– L’art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l’altro,

al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le

leggi ed
emanare e decreti
aventi valore di legge ed i

regolamenti.

– La legge
25 marzo 1985,
n. 121, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 10 aprile
1985, n. 85, reca ratifica

ed esecuzione
dell’accordo, con protocollo
addizionale

firmato a
Roma il 18
febbraio 1984, che
apporta

modificazioni al Concordato
Lateranense dell’11 febbraio

1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede.

– La legge
23 agosto 1988,
n. 400, pubblicata nel

supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale
del 12

settembre 1988,
n. 214, reca la disciplina dell’attivita’

di Governo
e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio

dei
Ministri.

– Il decreto legislativo
22 gennaio 2004,
n. 42,

pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta

Ufficiale del
24 febbraio 2004, n. 45 reca il
Codice dei

beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della

legge 6
luglio 2002, n. 137.

INTESA TRA
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E IL

PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
RELATIVA ALLA TUTELA

DEI BENI
CULTURALI DI INTERESSE
RELIGIOSO APPARTENENTI A ENTI E

ISTITUZIONI
ECCLESIASTICHE.

Roma, 26 gennaio 2005

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI

quale
autorita’
statale che sovrintende
alla tutela, alla

conservazione
e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa

autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 3
agosto 2004, e

IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA

che,
autorizzato dalla Santa
Sede con lettera
del Cardinale

Segretario di
Stato del 18 novembre
2004, agisce a nome
della

Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e
27, lettera c), dello

statuto
della medesima e
in conformita’
agli indirizzi contenuti

nelle
Norme e negli
Orientamenti approvati dalla
Conferenza

Episcopale Italiana, rispettivamente del 14
giugno 1974 e del

9 dicembre 1992,

ai
fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed

artistico
di cui all’art.
12, comma 1, primo e secondo periodo,

dell’Accordo, con
Protocollo Addizionale, firmato
a Roma il

18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato Lateranense

dell’11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,

dovendo
tenere conto delle modifiche alla legislazione dello Stato

italiano
successivamente intervenute e, in
particolare, di quanto

disposto
dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il

Codice dei
beni culturali e del paesaggio, e dalla legge 18 ottobre

2001, n.
3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della

Costituzione.

Determinano

di
adottare la seguente
Intesa, che abroga e sostituisce quella

sottoscritta
il 13 settembre 1996
fra le medesime autorita’, resa

esecutiva
nell’ordinamento dello Stato con il decreto del Presidente

della
Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, e nell’ordinamento della

Chiesa con
il decreto del
Presidente della Conferenza Episcopale

Italiana 29 ottobre 1996, n. 1251/96.

Art. 1.

1. Ai fini della presente Intesa debbono
intendersi con:

a)
Ministro e
Ministero: il Ministro e il Ministero per i beni

e le attivita’
culturali;

b) C.E.I.: la
Conferenza Episcopale Italiana.

2. Sono competenti per l’attuazione delle forme di collaborazione

previste dalle presenti disposizioni:

a)
a livello centrale,
il Ministro e, secondo le
rispettive

competenze,
i capi dei
dipartimenti o i
direttori generali del

Ministero; il
Presidente della C.E.I.
e le persone
da lui

eventualmente delegate;

b) a livello regionale,
i direttori regionali e i Presidenti

delle
Conferenze episcopali regionali
o le persone eventualmente

delegate dai Presidenti stessi;

c) a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio

e
materia e i
vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi

stessi.

3. Per quanto concerne i beni culturali di
interesse religioso,

gli
archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli
istituti di

vita
consacrata, le societa’ di
vita apostolica e
le loro

articolazioni,
che siano civilmente
riconosciuti, concorrono, a

livello
non inferiore alla
provincia religiosa, con i
soggetti

ecclesiastici
indicati nel comma 2, secondo le
disposizioni emanate

dalla
Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui

al medesimo comma.

4. Ai fini della piu’ efficace collaborazione
tra le parti per la

tutela
del patrimonio storico
e artistico, i
competenti organi

centrali e periferici del Ministero, allo
scopo della definizione dei

programmi
o delle proposte
di programmi pluriennali e
annuali di

interventi
per il patrimonio storico e artistico e relativi piani di

spesa,
invitano ad apposite
riunioni i corrispondenti organi

ecclesiastici.

5. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi

ecclesiastici degli interventi che intendono
intraprendere per i beni

culturali
di interesse religioso
appartenenti ad enti e istituzioni

ecclesiastiche
e acquisiscono da
loro le eventuali
proposte di

interventi,
nonche’
le valutazioni in
ordine alle esigenze
di

carattere religioso.

6. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli

organi
ministeriali circa gli interventi
che a loro volta intendono

intraprendere.

Art. 2.

1. Le disposizioni della
presente Intesa si applicano ai beni

culturali
mobili e immobili
di interesse religioso appartenenti a

enti
e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in

materia
di conservazione e consultazione degli archivi d’interesse

storico
e delle biblioteche degli enti e
istituzioni ecclesiastiche

dall’Intesa del 18 aprile 2000 fra il Ministro e il
Presidente della

C.E.I.

2. Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con

le
esigenze di carattere
religioso in materia
di salvaguardia,

valorizzazione
e godimento dei beni culturali di
cui al comma 1, il

Ministero e la C.E.I. concordano sui principi
enunciati nel presente

articolo.

3. L’inventariazione e la catalogazione dei
beni culturali mobili

e
immobili di cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo

di
ogni successivo intervento.
A tal fine,
la C.E.I. collabora

all’attivita’
di catalogazione di tali beni
curata dal Ministero; a

sua
volta il
Ministero assicura, ove
possibile, il sostegno

all’attivita’
di inventariazione promossa
dalla C.E.I. e le parti

garantiscono
il reciproco accesso
alle relative banche dati. Per

l’attuazione delle
forme di collaborazione previste dal presente

comma, il Ministero e la C.E.I. possono
stipulare appositi accordi.

4. Fermo restando quanto disposto in materia
dalla legislazione

statale
vigente, i beni
culturali mobili di cui al comma 1 sono

mantenuti,
per quanto possibile, nei
luoghi e nelle
sedi di

originaria
collocazione o di
attuale conservazione. Qualora il

mantenimento in situ
dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza

o non ne assicuri la conservazione, il
soprintendente, previo accordo

con
i competenti organi
ecclesiastici, ne puo’ disporre il deposito

in
musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o

in musei pubblici.

5. Gli interventi di conservazione dei beni
culturali di cui al

comma
1 sono eseguiti da personale qualificato. A tal fine la C.E.I.

collabora
con il Ministero
per assicurare il
rispetto della

legislazione
statale vigente in materia di requisiti professionali

dei
soggetti esecutori, con
particolare riferimento agli interventi

sui
beni culturali mobili e le superfici architettoniche
decorate.

Gli interventi di conservazione da effettuarsi in edifici
aperti al

culto rientranti
fra i beni
culturali di cui
al comma 1 sono

programmati
ed eseguiti, nel
rispetto della normativa
statale

vigente,
previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra

gli
organi ministeriali e
quelli ecclesiastici territorialmente

competenti. Qualora l’accordo non sia raggiunto a livello locale o

regionale
e in presenza di rilevanti questioni di principio, il capo

del
dipartimento competente per
materia, d’intesa con il Presidente

della
C.E.I. o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a

consentire una soluzione adeguata e condivisa.

6. La sicurezza dei
beni culturali di cui al comma 1
riveste

primaria importanza. A tal fine, il Ministero
e la C.E.I. assicurano,

secondo
le rispettive competenze
e disponibilita’ finanziarie,

adeguate
misure di sicurezza, con
particolare riguardo agli edifici

aperti
al culto e ai beni maggiormente
esposti al rischio di furti,

del degrado e dell’abbandono.

7. L’accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 sono

garantiti. Ove si
tratti di edifici
aperti al culto o di mobili

collocati in detti edifici, l’accesso e la
visita sono consentiti nel

rispetto
delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono

essere
definiti orari e percorsi di
visita in base ad accordi tra i

soprintendenti
competenti per materia e per
territorio e gli organi

ecclesiastici territorialmente competenti.

8. La richiesta di prestito per mostre
avente ad oggetto i beni

culturali
di cui al
comma 1 e’
formulata in conformita’ alle

disposizioni
procedurali fissate dalla
normativa canonica. Il

prestito
dei medesimi beni
e’ autorizzato nel
rispetto della

normativa statale vigente in materia.

Art. 3.

1. Gli organi del Ministero e gli organi ecclesiastici competenti

possono
accordarsi per realizzare
interventi ed iniziative
che

prevedono,
in base alla normativa statale vigente, la partecipazione

organizzativa
e finanziaria rispettivamente
dello Stato e di enti e

istituzioni
ecclesiastiche, oltre che,
eventualmente, di altri

soggetti.

Art.
4.

1. Fra gli organi ministeriali e
quelli ecclesiastici competenti

ai
sensi dell’art. 1,
comma 2, e’ in ogni caso assicurata la piu’

ampia
informazione in ordine
alle determinazioni finali
e

all’attuazione dei programmi
pluriennali e annuali e dei piani
di

spesa, nonche’
allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e

delle iniziative di cui agli articoli
precedenti.

Art. 5.

1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti,
valutandone

congruita’
e priorita’, le
proposte per la
programmazione di

interventi
di conservazione e
le richieste di
rilascio delle

autorizzazioni,
concernenti beni culturali di cui
all’art. 2, comma

1, di
proprieta’
di enti soggetti
alla sua giurisdizione, in

particolare per quanto previsto dal precedente
art. 1, commi 4-6.

2. Proposte e richieste di cui al
comma 1, presentate dagli enti

ecclesiastici
indicati all’art. 1,
comma 3, sono
inoltrate ai

soprintendenti
per il tramite del vescovo diocesano territorialmente

competente.

3. Circa i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli

edifici
aperti al culto
rientranti fra i beni
culturali di cui

all’art.
2, comma 1, presentati con le modalita’ previste dai commi

precedenti,
il soprintendente competente
per materia e territorio

procede,
relativamente alle esigenze
di culto, d’accordo con il

vescovo
diocesano, in conformita’ alle
disposizioni della

legislazione statale in materia di tutela. Qualora l’accordo non sia

raggiunto
a livello locale
o regionale e in presenza di rilevanti

questioni
di principio, si
procede ai sensi dell’art. 2, comma 5,

ultimo periodo.

Art. 6.

1. I provvedimenti amministrativi da
adottarsi a norma della

legislazione statale vigente che abbiano ad
oggetto beni culturali di

cui
all’art. 2, comma
1, sono assunti dal competente organo del

Ministero, previo accordo, relativamente alle esigenze
di culto, con

il vescovo diocesano competente per
territorio.

2. Gli scavi
e le ricerche
archeologiche da effettuarsi in

edifici
di culto rientranti fra i beni
culturali di cui all’art. 2,

comma
1, sono programmati ed eseguiti,
nel rispetto della normativa

statale
vigente, previo accordo,
relativamente alle esigenze di

culto,
tra gli organi
ministeriali e quelli
ecclesiastici

territorialmente
competenti. Qualora l’accordo non sia
raggiunto a

livello
locale o regionale e in presenza di rilevanti
questioni di

principio, si procede ai sensi dell’art. 2,
comma 5, ultimo periodo.

3. Per l’accesso e la visita alle
aree archeologiche sottostanti

o connesse a edifici di culto di cui
al comma precedente si applicano

le disposizioni di cui all’art. 2,
comma 7.

4. In relazione ai beni culturali mobili di cui
all’art. 2, comma

1, gia’ in proprieta’ di
diocesi o parrocchie estinte o provenienti

da
edifici di culto
ridotti all’uso profano
dall’autorita’

ecclesiastica
competente e che
non possano essere mantenuti nei

luoghi
e nelle sedi
di originaria collocazione
o di attuale

conservazione,
il soprintendente competente per materia e territorio

valuta,
d’accordo con il
vescovo diocesano, l’opportunita’ del

deposito
dei beni stessi
presso altri edifici
aperti al culto,

qualora gli stessi siano idonei a garantirne
la conservazione, ovvero

presso
musei ecclesiastici, se
muniti di idonei
impianti di

sicurezza, o musei pubblici presenti nel
territorio.

5. Nel caso di calamita’ naturali che coinvolgano
beni culturali

di
cui all’art. 2,
comma 1, il
vescovo diocesano trasmette al

soprintendente
competente per materia
e per territorio ogni utile

informazione
ai fini del
sollecito accertamento dei
danni e

argomentate valutazioni circa le priorita’ di intervento, legate alle

esigenze di culto; gli organi ministeriali e
ecclesiastici competenti

si
accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi

beni culturali mobili presso musei
ecclesiastici, se muniti di idonei

impianti
di sicurezza, o
musei pubblici presenti nel
territorio,

ovvero
presso laboratori di restauro
idonei, anche sotto il profilo

della sicurezza, ad effettuare i necessari
interventi conservativi.

6. Il Ministero si
impegna a rendere omogenee le procedure di

propria
pertinenza per l’accesso alle
agevolazioni fiscali previste

dalla
normativa statale vigente
in materia di erogazioni liberali

destinate
alla conservazione dei beni culturali di cui all’art. 2,

comma 1.

Art. 7.

1. Al fine di verificare con continuita’
l’attuazione delle forme

di
collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare

i
problemi di comune
interesse e di suggerire orientamenti per il

migliore
sviluppo della reciproca
collaborazione fra le
parti,

continua
ad operare l’Osservatorio
centrale per i beni culturali di

interesse religioso di proprieta’
ecclesiastica.

2. L’Osservatorio e’ composto,
in modo paritetico,
da

rappresentanti
del Ministero, individuati
a livello di capi dei

dipartimenti,
e da rappresentanti della
C.E.I. ed e’ presieduto,

congiuntamente,
da un rappresentante del
Ministero e da un vescovo,

in rappresentanza della C.E.I.; le sue riunioni sono convocate almeno

una
volta ogni semestre,
nonche’
ogni volta che i presidenti lo

ritengano opportuno.

3. Alle riunioni possono
essere invitati a
partecipare

rappresentanti
di amministrazioni ed
enti pubblici e di
enti e

istituzioni
ecclesiastiche in relazione
alle questioni poste

all’ordine del giorno.

Art. 8.

1. Entro i
limiti fissati in materia dalla
Costituzione della

Repubblica e
dai principi della legislazione statale, le presenti

disposizioni
costituiscono indirizzi per
le eventuali intese

stipulate
tra le regioni
o le province
autonome di Trento e di

Bolzano e
gli enti ecclesiastici, fatte
salve le autorizzazioni

richieste dalla normativa canonica.

Art. 9.

1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:

a) nell’ordinamento
dello Stato, con la
pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale del
decreto del Presidente della Repubblica che

approva l’Intesa;

b) nell’ordinamento
della Chiesa con
la pubblicazione nel

Notiziario della C.E.I. del decreto con il quale
il Presidente della

Conferenza medesima promulga
l’Intesa.

Roma, 26 gennaio 2005

Il Ministro per i beni

e le attività culturali

Urbani

Il Presidente

della Conferenza Episcopale Italiana

card. Ruini