Enti pubblici
Tutela dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ecclesiastici. Piena esecuzione all’ intesa tra Ministero dei beni culturali e la CEI nel DPR 4.2.05 (in GU 5.5.05) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 2005, n.78
Tutela dei beni culturali di interesse religioso
appartenenti ad enti ecclesiastici. Piena esecuzione all’intesa tra Ministero
dei beni culturali e la CEI
nel DPR 4.2.05 (in GU 5.5.05)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 4 febbraio 2005, n.78
Esecuzione dell’intesa tra il
Ministro per i beni e le attivita’ culturali ed il
Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 26 gennaio 2005,
relativa alla tutela dei beni culturali di interesse
religioso appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. (GU
n. 103 del 5-5-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge
25 marzo 1985, n.
121, recante ratifica
ed
esecuzione
dell’Accordo, con protocollo
addizionale (tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede), firmato a Roma il 18
febbraio
1984, che
apporta modificazioni al
Concordato lateranense
dell’11 febbraio 1929;
Vista la legge
23 agosto 1988, n.
400, recante disciplina
dell’attivita’
di Governo e
ordinamento della Presidenza
del
Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, recante il
Codice dei beni culturali e del
paesaggio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione del 3 agosto 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita’
culturali;
Decreta:
Piena ed intera esecuzione e’ data all’intesa
fra il Ministro per i
beni
e le attivita’ culturali
ed il Presidente della Conferenza
episcopale italiana, firmata il 26 gennaio
2005, relativa alla tutela
dei
beni culturali di
interesse religioso appartenenti a enti e
istituzioni ecclesiastiche.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella
Raccolta ufficiale degli
atti normativi della
Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 4 febbraio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
Urbani, Ministro per
i beni e le
attivita’ culturali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2005
Ufficio di controllo
preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1,
foglio n. 346
——————————————————————————–
Avvertenza:
Il testo
delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente
per materia, ai
sensi
dell’art. 10,
comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle
leggi, sull’emanazione dei
decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle
pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,
approvato con
D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali
e’ operato il
rinvio. Restano invariati il
valore e
l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– L’art. 87 della Costituzione
conferisce, tra l’altro,
al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed
emanare e decreti
aventi valore di legge ed i
regolamenti.
– La legge
25 marzo 1985,
n. 121, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 10 aprile
1985, n. 85, reca ratifica
ed esecuzione
dell’accordo, con protocollo
addizionale
firmato a
Roma il 18
febbraio 1984, che
apporta
modificazioni al Concordato
Lateranense dell’11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede.
– La legge
23 agosto 1988,
n. 400, pubblicata nel
supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale
del 12
settembre 1988,
n. 214, reca la disciplina dell’attivita’
di Governo
e l’ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei
Ministri.
– Il decreto legislativo
22 gennaio 2004,
n. 42,
pubblicato nel
supplemento ordinario alla
Gazzetta
Ufficiale del
24 febbraio 2004, n. 45 reca il
Codice dei
beni
culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della
legge 6
luglio 2002, n. 137.
INTESA TRA
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E IL
PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
RELATIVA ALLA TUTELA
DEI BENI
CULTURALI DI INTERESSE
RELIGIOSO APPARTENENTI A ENTI E
ISTITUZIONI
ECCLESIASTICHE.
Roma, 26 gennaio 2005
IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITA’ CULTURALI
quale
autorita’
statale che sovrintende
alla tutela, alla
conservazione
e alla valorizzazione del patrimonio culturale, previa
autorizzazione del Consiglio dei Ministri del 3
agosto 2004, e
IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE ITALIANA
che,
autorizzato dalla Santa
Sede con lettera
del Cardinale
Segretario di
Stato del 18 novembre
2004, agisce a nome
della
Conferenza stessa, ai sensi degli articoli 5 e
27, lettera c), dello
statuto
della medesima e
in conformita’
agli indirizzi contenuti
nelle
Norme e negli
Orientamenti approvati dalla
Conferenza
Episcopale Italiana, rispettivamente del 14
giugno 1974 e del
9 dicembre 1992,
ai
fini della collaborazione per la tutela del patrimonio storico ed
artistico
di cui all’art.
12, comma 1, primo e secondo periodo,
dell’Accordo, con
Protocollo Addizionale, firmato
a Roma il
18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato Lateranense
dell’11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede,
dovendo
tenere conto delle modifiche alla legislazione dello Stato
italiano
successivamente intervenute e, in
particolare, di quanto
disposto
dal decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, recante il
Codice dei
beni culturali e del paesaggio, e dalla legge 18 ottobre
2001, n.
3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della
Costituzione.
Determinano
di
adottare la seguente
Intesa, che abroga e sostituisce quella
sottoscritta
il 13 settembre 1996
fra le medesime autorita’, resa
esecutiva
nell’ordinamento dello Stato con il decreto del Presidente
della
Repubblica 26 settembre 1996, n. 571, e nell’ordinamento della
Chiesa con
il decreto del
Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana 29 ottobre 1996, n. 1251/96.
Art. 1.
1. Ai fini della presente Intesa debbono
intendersi con:
a)
Ministro e
Ministero: il Ministro e il Ministero per i beni
e le attivita’
culturali;
b) C.E.I.: la
Conferenza Episcopale Italiana.
2. Sono competenti per l’attuazione delle forme di collaborazione
previste dalle presenti disposizioni:
a)
a livello centrale,
il Ministro e, secondo le
rispettive
competenze,
i capi dei
dipartimenti o i
direttori generali del
Ministero; il
Presidente della C.E.I.
e le persone
da lui
eventualmente delegate;
b) a livello regionale,
i direttori regionali e i Presidenti
delle
Conferenze episcopali regionali
o le persone eventualmente
delegate dai Presidenti stessi;
c) a livello locale, i soprintendenti competenti per territorio
e
materia e i
vescovi diocesani o le persone delegate dai vescovi
stessi.
3. Per quanto concerne i beni culturali di
interesse religioso,
gli
archivi e le biblioteche ad essi appartenenti, gli
istituti di
vita
consacrata, le societa’ di
vita apostolica e
le loro
articolazioni,
che siano civilmente
riconosciuti, concorrono, a
livello
non inferiore alla
provincia religiosa, con i
soggetti
ecclesiastici
indicati nel comma 2, secondo le
disposizioni emanate
dalla
Santa Sede, nella collaborazione con gli organi statali di cui
al medesimo comma.
4. Ai fini della piu’ efficace collaborazione
tra le parti per la
tutela
del patrimonio storico
e artistico, i
competenti organi
centrali e periferici del Ministero, allo
scopo della definizione dei
programmi
o delle proposte
di programmi pluriennali e
annuali di
interventi
per il patrimonio storico e artistico e relativi piani di
spesa,
invitano ad apposite
riunioni i corrispondenti organi
ecclesiastici.
5. In tali riunioni gli organi del Ministero informano gli organi
ecclesiastici degli interventi che intendono
intraprendere per i beni
culturali
di interesse religioso
appartenenti ad enti e istituzioni
ecclesiastiche
e acquisiscono da
loro le eventuali
proposte di
interventi,
nonche’
le valutazioni in
ordine alle esigenze
di
carattere religioso.
6. Nelle medesime riunioni gli organi ecclesiastici informano gli
organi
ministeriali circa gli interventi
che a loro volta intendono
intraprendere.
Art. 2.
1. Le disposizioni della
presente Intesa si applicano ai beni
culturali
mobili e immobili
di interesse religioso appartenenti a
enti
e istituzioni ecclesiastiche, fermo restando quanto disposto in
materia
di conservazione e consultazione degli archivi d’interesse
storico
e delle biblioteche degli enti e
istituzioni ecclesiastiche
dall’Intesa del 18 aprile 2000 fra il Ministro e il
Presidente della
C.E.I.
2. Al fine di armonizzare l’applicazione della legge italiana con
le
esigenze di carattere
religioso in materia
di salvaguardia,
valorizzazione
e godimento dei beni culturali di
cui al comma 1, il
Ministero e la C.E.I. concordano sui principi
enunciati nel presente
articolo.
3. L’inventariazione e la catalogazione dei
beni culturali mobili
e
immobili di cui al comma 1 costituiscono il fondamento conoscitivo
di
ogni successivo intervento.
A tal fine,
la C.E.I. collabora
all’attivita’
di catalogazione di tali beni
curata dal Ministero; a
sua
volta il
Ministero assicura, ove
possibile, il sostegno
all’attivita’
di inventariazione promossa
dalla C.E.I. e le parti
garantiscono
il reciproco accesso
alle relative banche dati. Per
l’attuazione delle
forme di collaborazione previste dal presente
comma, il Ministero e la C.E.I. possono
stipulare appositi accordi.
4. Fermo restando quanto disposto in materia
dalla legislazione
statale
vigente, i beni
culturali mobili di cui al comma 1 sono
mantenuti,
per quanto possibile, nei
luoghi e nelle
sedi di
originaria
collocazione o di
attuale conservazione. Qualora il
mantenimento in situ
dei beni medesimi non ne garantisca la sicurezza
o non ne assicuri la conservazione, il
soprintendente, previo accordo
con
i competenti organi
ecclesiastici, ne puo’ disporre il deposito
in
musei ecclesiastici, se muniti di idonei impianti di sicurezza, o
in musei pubblici.
5. Gli interventi di conservazione dei beni
culturali di cui al
comma
1 sono eseguiti da personale qualificato. A tal fine la C.E.I.
collabora
con il Ministero
per assicurare il
rispetto della
legislazione
statale vigente in materia di requisiti professionali
dei
soggetti esecutori, con
particolare riferimento agli interventi
sui
beni culturali mobili e le superfici architettoniche
decorate.
Gli interventi di conservazione da effettuarsi in edifici
aperti al
culto rientranti
fra i beni
culturali di cui
al comma 1 sono
programmati
ed eseguiti, nel
rispetto della normativa
statale
vigente,
previo accordo, relativamente alle esigenze di culto, tra
gli
organi ministeriali e
quelli ecclesiastici territorialmente
competenti. Qualora l’accordo non sia raggiunto a livello locale o
regionale
e in presenza di rilevanti questioni di principio, il capo
del
dipartimento competente per
materia, d’intesa con il Presidente
della
C.E.I. o con un suo delegato, impartisce le direttive idonee a
consentire una soluzione adeguata e condivisa.
6. La sicurezza dei
beni culturali di cui al comma 1
riveste
primaria importanza. A tal fine, il Ministero
e la C.E.I. assicurano,
secondo
le rispettive competenze
e disponibilita’ finanziarie,
adeguate
misure di sicurezza, con
particolare riguardo agli edifici
aperti
al culto e ai beni maggiormente
esposti al rischio di furti,
del degrado e dell’abbandono.
7. L’accesso e la visita ai beni culturali di cui al comma 1 sono
garantiti. Ove si
tratti di edifici
aperti al culto o di mobili
collocati in detti edifici, l’accesso e la
visita sono consentiti nel
rispetto
delle esigenze di carattere religioso. A tal fine possono
essere
definiti orari e percorsi di
visita in base ad accordi tra i
soprintendenti
competenti per materia e per
territorio e gli organi
ecclesiastici territorialmente competenti.
8. La richiesta di prestito per mostre
avente ad oggetto i beni
culturali
di cui al
comma 1 e’
formulata in conformita’ alle
disposizioni
procedurali fissate dalla
normativa canonica. Il
prestito
dei medesimi beni
e’ autorizzato nel
rispetto della
normativa statale vigente in materia.
Art. 3.
1. Gli organi del Ministero e gli organi ecclesiastici competenti
possono
accordarsi per realizzare
interventi ed iniziative
che
prevedono,
in base alla normativa statale vigente, la partecipazione
organizzativa
e finanziaria rispettivamente
dello Stato e di enti e
istituzioni
ecclesiastiche, oltre che,
eventualmente, di altri
soggetti.
Art.
4.
1. Fra gli organi ministeriali e
quelli ecclesiastici competenti
ai
sensi dell’art. 1,
comma 2, e’ in ogni caso assicurata la piu’
ampia
informazione in ordine
alle determinazioni finali
e
all’attuazione dei programmi
pluriennali e annuali e dei piani
di
spesa, nonche’
allo svolgimento e alla conclusione degli interventi e
delle iniziative di cui agli articoli
precedenti.
Art. 5.
1. Il vescovo diocesano presenta ai soprintendenti,
valutandone
congruita’
e priorita’, le
proposte per la
programmazione di
interventi
di conservazione e
le richieste di
rilascio delle
autorizzazioni,
concernenti beni culturali di cui
all’art. 2, comma
1, di
proprieta’
di enti soggetti
alla sua giurisdizione, in
particolare per quanto previsto dal precedente
art. 1, commi 4-6.
2. Proposte e richieste di cui al
comma 1, presentate dagli enti
ecclesiastici
indicati all’art. 1,
comma 3, sono
inoltrate ai
soprintendenti
per il tramite del vescovo diocesano territorialmente
competente.
3. Circa i progetti di adeguamento liturgico da realizzare negli
edifici
aperti al culto
rientranti fra i beni
culturali di cui
all’art.
2, comma 1, presentati con le modalita’ previste dai commi
precedenti,
il soprintendente competente
per materia e territorio
procede,
relativamente alle esigenze
di culto, d’accordo con il
vescovo
diocesano, in conformita’ alle
disposizioni della
legislazione statale in materia di tutela. Qualora l’accordo non sia
raggiunto
a livello locale
o regionale e in presenza di rilevanti
questioni
di principio, si
procede ai sensi dell’art. 2, comma 5,
ultimo periodo.
Art. 6.
1. I provvedimenti amministrativi da
adottarsi a norma della
legislazione statale vigente che abbiano ad
oggetto beni culturali di
cui
all’art. 2, comma
1, sono assunti dal competente organo del
Ministero, previo accordo, relativamente alle esigenze
di culto, con
il vescovo diocesano competente per
territorio.
2. Gli scavi
e le ricerche
archeologiche da effettuarsi in
edifici
di culto rientranti fra i beni
culturali di cui all’art. 2,
comma
1, sono programmati ed eseguiti,
nel rispetto della normativa
statale
vigente, previo accordo,
relativamente alle esigenze di
culto,
tra gli organi
ministeriali e quelli
ecclesiastici
territorialmente
competenti. Qualora l’accordo non sia
raggiunto a
livello
locale o regionale e in presenza di rilevanti
questioni di
principio, si procede ai sensi dell’art. 2,
comma 5, ultimo periodo.
3. Per l’accesso e la visita alle
aree archeologiche sottostanti
o connesse a edifici di culto di cui
al comma precedente si applicano
le disposizioni di cui all’art. 2,
comma 7.
4. In relazione ai beni culturali mobili di cui
all’art. 2, comma
1, gia’ in proprieta’ di
diocesi o parrocchie estinte o provenienti
da
edifici di culto
ridotti all’uso profano
dall’autorita’
ecclesiastica
competente e che
non possano essere mantenuti nei
luoghi
e nelle sedi
di originaria collocazione
o di attuale
conservazione,
il soprintendente competente per materia e territorio
valuta,
d’accordo con il
vescovo diocesano, l’opportunita’ del
deposito
dei beni stessi
presso altri edifici
aperti al culto,
qualora gli stessi siano idonei a garantirne
la conservazione, ovvero
presso
musei ecclesiastici, se
muniti di idonei
impianti di
sicurezza, o musei pubblici presenti nel
territorio.
5. Nel caso di calamita’ naturali che coinvolgano
beni culturali
di
cui all’art. 2,
comma 1, il
vescovo diocesano trasmette al
soprintendente
competente per materia
e per territorio ogni utile
informazione
ai fini del
sollecito accertamento dei
danni e
argomentate valutazioni circa le priorita’ di intervento, legate alle
esigenze di culto; gli organi ministeriali e
ecclesiastici competenti
si
accordano poi per garantire il deposito temporaneo degli stessi
beni culturali mobili presso musei
ecclesiastici, se muniti di idonei
impianti
di sicurezza, o
musei pubblici presenti nel
territorio,
ovvero
presso laboratori di restauro
idonei, anche sotto il profilo
della sicurezza, ad effettuare i necessari
interventi conservativi.
6. Il Ministero si
impegna a rendere omogenee le procedure di
propria
pertinenza per l’accesso alle
agevolazioni fiscali previste
dalla
normativa statale vigente
in materia di erogazioni liberali
destinate
alla conservazione dei beni culturali di cui all’art. 2,
comma 1.
Art. 7.
1. Al fine di verificare con continuita’
l’attuazione delle forme
di
collaborazione previste dalle presenti disposizioni, di esaminare
i
problemi di comune
interesse e di suggerire orientamenti per il
migliore
sviluppo della reciproca
collaborazione fra le
parti,
continua
ad operare l’Osservatorio
centrale per i beni culturali di
interesse religioso di proprieta’
ecclesiastica.
2. L’Osservatorio e’ composto,
in modo paritetico,
da
rappresentanti
del Ministero, individuati
a livello di capi dei
dipartimenti,
e da rappresentanti della
C.E.I. ed e’ presieduto,
congiuntamente,
da un rappresentante del
Ministero e da un vescovo,
in rappresentanza della C.E.I.; le sue riunioni sono convocate almeno
una
volta ogni semestre,
nonche’
ogni volta che i presidenti lo
ritengano opportuno.
3. Alle riunioni possono
essere invitati a
partecipare
rappresentanti
di amministrazioni ed
enti pubblici e di
enti e
istituzioni
ecclesiastiche in relazione
alle questioni poste
all’ordine del giorno.
Art. 8.
1. Entro i
limiti fissati in materia dalla
Costituzione della
Repubblica e
dai principi della legislazione statale, le presenti
disposizioni
costituiscono indirizzi per
le eventuali intese
stipulate
tra le regioni
o le province
autonome di Trento e di
Bolzano e
gli enti ecclesiastici, fatte
salve le autorizzazioni
richieste dalla normativa canonica.
Art. 9.
1. Le norme della presente intesa entrano in vigore in pari data:
a) nell’ordinamento
dello Stato, con la
pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del
decreto del Presidente della Repubblica che
approva l’Intesa;
b) nell’ordinamento
della Chiesa con
la pubblicazione nel
Notiziario della C.E.I. del decreto con il quale
il Presidente della
Conferenza medesima promulga
l’Intesa.
Roma, 26 gennaio 2005
Il Ministro per i beni
e le attività culturali
Urbani
Il Presidente
della Conferenza Episcopale Italiana
card. Ruini