Penale

Friday 13 May 2005

Truffa, non falso in atto pubblico, per il dipendente statale che chieda rimborsi spese superiori al dovuto Cassazione – Sezione quinta penale (up) – sentenza 12-22 aprile 2005, n. 15271

Truffa, non falso in atto pubblico, per il dipendente statale che chieda rimborsi spese superiori al dovuto

Cassazione Sezione quinta penale (up) sentenza 12-22 aprile 2005, n. 15271

Presidente Calabrese relatore Nappi

Pg Gialanella ricorrente Piano del Balzo ed altro

Motivi della decisione

Carmen Piano Del Balzo ed Emanuela Baccaglino impugnano per cassazione la sentenza che, in accoglimento dellappello del Pm, ne ha  dichiarato la colpevolezza in ordine al delitto di falso in atto pubblico, perché, nella qualità di ispettrici dellInail, avevano attestato e documentato falsamente spese di missione superiori a quelle effettivamente affrontate. Propongono entrambe due motivi dimpugnazione.

Con il primo motivo le ricorrenti deducono violazione dellarticolo 479 Cp e sostengono che le richieste di rimborso  delle spese di missione non vengono redatte nellesercizio di pubbliche funzioni, sicchè si tratta di atti privati per i quali non è punibile la falsità ideologica.

Con il secondo motivo le ricorrenti deducono in via subordinata violazione dellarticolo 480 Cp, sostenendo che le suddette richieste di rimborso possono essere qualificate tuttal più certificati amministrativi, non atti pubblici.

Il primo motivo del ricorso è fondato e assorbente.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, in materia di falso ideologico in atto pubblico, è tale ogni scritto redatto dal pubblico impiegato e dal pubblico ufficiale per uno scopo inerente alle loro funzioni, anche quando si tratti di atti di corrispondenza, interna o esterna, o comunque, di atti interni alla Pa, anche non tassativamente previsti dalla legge: ciò che rileva è la provenienza dellatto dal pubblico ufficiale nellesercizio delle sue funzioni ed il contributo da esso fornito in termini di conoscenza o di determinazione ad un procedimento della Pa (Cassazione, Sezione quinta, 18 marzo 1999, Andronico, m. 213363).

Sicchè è sufficiente che latto provenga dalla Pa, perché rientri nella tutela prevista dallarticolo 479 Cp, essendo irrilevante la sua eventuale destinazione meramente interna allorganizzazione.

Vanno pertanto considerati pubblici anche gli atti redatti dal pubblico dipendente per attestare leffettivo espletamento di una missione di istituto (Cassazione, Sezione quinta, 23 ottobre 1995, Iaquinta, m. 202500) ovvero la sua stessa presenza in ufficio (Cassazione, Sezione quinta, 9 novembre 2004, Amendola, m. 230261), perché si tratta di attestazioni attinenti, oltre che eventualmente al rapporto di lavoro del dichiarante, anche al regolare funzionamento dellufficio pubblico e possono assumere nei confronti dei terzi un rilievo probatorio non predeterminabile.

Deve escludersi invece che il pubblico dipendente rediga atti pubblici quando non agisca neppure indirettamente per conto della Pa, ma operi solo come soggetto privato in un rapporto contrattuale con la sua stessa amministrazione di appartenenza. E tanto si desume non solo dallarticolo 479 Cp, che per la sua applicazione richiede lesercizio delle funzioni pubbliche, e dallarticolo 493 Cp, che presuppone lesercizio delle attribuzioni dellincarico di pubblico servizio equiparato al pubblico ufficiale, ma anche dallarticolo 482 Cp, laddove, sia pure ai soli fini delle falsità materiali, equipara al privato il pubblico ufficiale che agisca al di fuori dellesercizio delle sue funzioni.

Redige perciò un atto privato il pubblico dipendente che, avendo effettivamente compiuto una missione fuori sede, richiede il rimborso delle spese sostenute per il trasferimento.

In questi casiinfatti il pubblico dipendente non esprime la volontà o la conoscenza della pubblica amministrazione, ma rappresenta esclusivamente un suo interesse privato, senza attestare alcunché in ordine allattività della Pa.

Sicchè nella sua condotta risulterà configurabile il delitto di truffa ai danni dellamministrazione dalla quale dipende, ma non sarà ipotizzabile un falso punibile, perché, comè noto, la falsità ideologica in atti privati non è prevista come reato.

La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, perché il fatto non p previsto dalla legge come reato.

PQM

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.