Famiglia

Tuesday 13 April 2010

Tribunale di Novara: il padre si disinteressa della figlia, quid juris ?

Tribunale di Novara – Sezione civile – sentenza 11 febbraio 2010, n. 131
Presidente Quatraro – Relatore Felice

Motivi della decisione


I signori G.G. e U.M. contraevano matrimonio con rito civile in omissis in data omissis.
Dal matrimonio è nata V. il (omissis).
Con ricorso depositato in data 7 giugno 2006 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare: 1) separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito; 2) assegnazione della casa coniugale alla moglie; 3) affidamento della minore alla madre in via esclusiva e regolamentazione del diritto di visita del padre; 4) posizione a carico del padre dell’obbligo di versare un contributo al mantenimento, tanto per la figlia quanto per la moglie.
Avanti al Presidente del Tribunale la parte convenuta non compariva nonostante regolare notifica.
Il Presidente, con ordinanza in data 24 gennaio 2007: 1) affidava la figlia minore alla madre escludendo, allo stato, ogni facoltà per il padre di incontrarla, atteso il prolungato disinteresse da lui dimostrato; 2) poneva a carico del padre l’obbligo di corrispondere mensilmente, quale contributo per il mantenimento della figlia e della moglie, la somma di euro 1500,00; 3) disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva e integrava le sue difese; la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
All’udienza dell’11 dicembre 2009, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all’art. 151 co. 1 cc.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza; i coniugi vivono separati ormai da tempo e dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate e dal disinteresse dimostrato dalla parte convenuta per la presente procedura si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Non risulta, invece, accoglibile la domanda di addebito avanzata dall’attrice.
Va, infatti, puntualizzato che ai fini della pronunzia dell’addebito non può ritenersi di per sé sufficiente l’accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole si rende necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 cc pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, sentenza n. 14840 del 27/06/2006 – Rv. 589896).
Nel caso di specie, pur risultando, dagli atti, il prolungato disinteresse del sig. U. nei confronti della propria famiglia e, in particolare, nei confronti della figlia minore, non sono stati offerti mezzi istruttori – e, a monte, concrete allegazioni – suscettivi di consentire a questo Tribunale di valutare se, e in quale misura, tale violazione sia effettivamente riferibile anche al periodo di pendenza del matrimonio, e abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare.
La domanda di addebito proposta da parte attrice va, pertanto, rigettata.
Per quanto attiene, poi, ai provvedimenti nell’interesse della prole, pur in considerazione dell’intervenuta entrata in vigore della riforma varata dal legislatore con la L. n. 54/2006, che, impone di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (art. 155 comma 2 cc) ed ha previsto l’affidamento condiviso come la regola, nel caso di specie, in considerazione della mancata manifestazione di alcun interesse all’affidamento della figlia da parte dell’odierno convenuto, devono ritenersi sussistere i presupposti per l’affidamento esclusivo della figlia della coppia, V., in favore della ricorrente.
Atteso, poi, il concreto disinteresse manifestato dal padre nei confronti della figlia, non sussistono, allo stato, i presupposti per procedere a una regolamentazione del diritto di visita paterno.
Qualora, dunque, il signor U.M. intenda riavvicinarsi alla figlia e iniziare un percorso di graduale recupero di un rapporto con la minore, potrà, allo stato, vederla e tenerla e con sé secondo disposizioni dettate, di volta in volta, dalla madre, sig. G.G., e sempre tenendo in prioritario conto le esigenze della minore e i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Quanto al contributo al mantenimento della figlia e della moglie da parte del sig. U.M., valgono le seguenti considerazioni.
Va debitamente premesso che la parte ricorrente non ha formulato richieste istruttorie diverse dalle produzioni documentali – di cui subito appresso si dirà – e che il precedente G.I., dott. Vannicelli, nel dettare i provvedimenti in materia istruttoria, aveva demandato alla Guardia di Finanza un’articolata indagine in merito alla situazione patrimoniale e reddituale del convenuto contumace: indagine che, però, non risulta essere mai stata espletata.
Va dunque confermato, anche per evidenti ragioni di economia processuale, e al fine di garantire una ragionevole durata al procedimento, il provvedimento del successivo G.I. con cui, in data 11.12.2009, in modifica delle precedenti ordinanze, si è ritenuta la causa matura per la decisione, rimettendola a questo Collegio.
Tanto premesso, mette anzi tutto conto osservare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla posizione, a carico del resistente medesimo, dell’obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
In conseguenza ritiene il tribunale di uniformarsi ai seguenti corollari: qualora, a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione – nella specie il genitore nei confronti della prole -, il Tribunale si trovi nella necessità di determinare il quantum dell’obbligo contributivo in contumacia della parte obbligata, occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall’altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniale del contumace, procedendo a un vaglio della loro attendibilità alla luce degli elementi istruttori disponibili – e compatibilmente, almeno nella fase presidenziale, con la necessaria urgenza dell’emanazione dei provvedimenti provvisori; qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, nemmeno sub specie di allegazione mera – e suscettiva di essere verificata dal Tribunale – l’obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace, e quale risultante dai dati anagrafici a disposizione nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita, la cui attendibilità andrà vagliata dal Tribunale, sempre tenendo presente, almeno nella fase presidenziale, la necessaria urgenza dell’emanazione dei provvedimenti provvisori.
Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni – id est in punto di mantenimento “minimo”, non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore – il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla problematica della determinazione dell’obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato.
Nel solco di questa problematica, infatti, si è affermato che a seguito della separazione personale tra coniugi, la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l’art. 147 cc che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fin quando l’età dei figli lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell’art. 148 cc, non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro , professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cfr. Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974); e che, pertanto, lo stato di disoccupazione del genitore non affidatario non può comunque giustificare il venir meno dell’obbligo di mantenimento, il quale, in assenza di altri parametri, va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa generica.
Venendo al caso di specie, l’odierna ricorrente riferisce che il sig. U.M., durante il matrimonio, e in particolare sino alla prima metà del omissis, ha provveduto in via esclusiva alle necessità economiche della famiglia con i proventi della sua attività di commercio di mobili e oggetti usati, antiquariato e oggetti d’arte e, per il periodo d’imposta omissis, ha dichiarato un reddito di impresa pari a euro 62.165,00.
Circostanze, queste, che risultano dalla documentazione prodotta in causa e, in particolare, dalla visura ordinaria dell’impresa individuale omissis aggiornata al omissis, nonché dalla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta omissis da cui risulta un reddito di impresa pari a euro 62.165,00.
Acquisendo, dunque, tale quadro situazionale come l’ultimo concretamente riferibile alla situazione economica del convenuto, e costituendo la documentazione un riscontro obiettivo e individualizzante rispetto alle allegazioni fornite da parte attrice, pare equo confermare il provvedimento presidenziale nella parte in cui ha posto a carico del convenuto l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie e della figlia mediante il versamento della somma complessiva di euro 1.500,00 al mese, con la precisazione che tale somma dev’essere imputata per euro 1.000,00 al mantenimento della minore e per euro 500,00 al mantenimento della moglie. Il signor U. dovrà pertanto contribuire al mantenimento della moglie e della figlia versando alla madre affidataria, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di euro 1.500,00 mensili (di cui euro 1000,00 quale contributo al mantenimento della figlia ed euro 500,00 quale contributo a mantenimento della moglie) somma, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche, spese necessarie o concordate e successivamente documentate.
La casa coniugale deve essere assegnata alla signora G., in quanto affidataria della figlia minore.
Non si accollano le spese alla parte convenuta che non si è opposta alla domanda.


P.Q.M.


Il Tribunale di NOVARA, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, in contumacia della parte convenuta,
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi G.G. e U.M. ai sensi dell’art. 151 co. 1 cc.
AFFIDA la figlia minore alla madre.
DISPONE che il padre possa incontrare la figlia secondo disposizioni dettate, di volta in volta, dalla madre, sig. G.G., e sempre tenendo in prioritario conto le esigenze della minore e i suoi impegni scolastici ricreativi.
DISPONE che il signor U.M. contribuisca al mantenimento della figlia e della moglie versando alla madre affidataria, entro il giorno 5 di ogni mese, assegno di euro 1.500,00 mensili (di cui euro 1000,00 quale contributo al mantenimento della figlia ed euro 500,00 quale contributo a mantenimento della moglie), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N. e scolastiche, spese necessarie o concordate e successivamente documentate.
ASSEGNA l’abitazione della casa coniugale, con gli arredi che la compongono, alla signora G.G..
Non si accollano le spese alla parte convenuta.