Famiglia

Thursday 13 December 2007

Trattamenti di famiglia per i nipoti minori viventi a carico dell’ ascendente. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare n. 132

Trattamenti di famiglia per i nipoti minori viventi a carico dellascendente. Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Circolare n. 132

Roma, 7 dicembre 2007

SOMMARIO: Si forniscono chiarimenti sullequiparazione a figli dei nipoti minori diretti viventi a carico dellascendente introdotta dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99.

Premessa

Da diverse Strutture Periferiche sono stati formulati numerosi quesiti relativi allambito di applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/99 che, comè noto, dichiarando lillegittimità costituzionale dellart. 38 del d.p.r. n. 818 del 26 aprile 1957 nella parte in cui non include tra i soggetti ivi elencati anche i minori dei quali risulti provata la vivenza a carico, ha sostanzialmente equiparato a figli i nipoti minori diretti, viventi a carico degli ascendenti.

Con Circolari n. 195/1999 e 213/2000 sono state impartite istruzioni conseguenti allequiparazione introdotta dalla citata Sentenza e sono stati adottati dei criteri applicativi per i trattamenti di famiglia e per le pensioni ai superstiti.

Con la presente Circolare si forniscono ulteriori precisazioni in merito allapplicazione della suindicata sentenza.

1. Ambito di applicazione dellequiparazione tra nipoti diretti e figli

Ai fini dei trattamenti di famiglia, poiché la sentenza n. 180/99 ha fatto espresso riferimento ai minori, lequiparazione a figli dei nipoti in linea retta viene meno con il compimento del diciottesimo anno di età da parte dei nipoti stessi.

Tale limite di durata dellequiparazione nipoti-figli comporta che, con il raggiungimento della maggiore età, si determini un diverso regime giuridico per i nipoti rispetto ai figli in materia di trattamenti di famiglia.

Si fornisce, di seguito, unelencazione delle principali differenze tra la disciplina vigente per i figli e quella prevista per i nipoti equiparati a figli ai sensi della sentenza n. 180/99 sopra citata.

a) I nipoti diretti viventi a carico dellascendente, con il raggiungimento della maggiore età, non possono essere equiparati a figli. Ne consegue che il nipote diretto, anche se studente o apprendista tra i 18 ed i 21 anni e facente parte del c.d. nucleo numeroso (un nucleo familiare con almeno 4 figli fino a 26 anni), non può essere compreso nel nucleo ai fini della corresponsione dellanf non essendo assimilabile a figlio. Ciò a differenza di quanto previsto dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, per i figli e gli altri soggetti equiparati che, se studenti o apprendisti tra i 18 e i 21 anni ed appartenenti al c.d. nucleo numeroso, conservano il diritto allanf fino al ventunesimo anno (Circolare n. 13/2007).

Inoltre, con il compimento del diciottesimo anno (a differenza di quanto previsto per i figli ed equiparati), per i nipoti diretti cessa anche il diritto agli assegni familiari (quote di maggiorazione) previsto per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni ed i pensionati dei lavoratori autonomi, e ciò sia nel caso di rapporto di lavoro in corso, che di pensione diretta che di pensione ai superstiti.

b) I nipoti diretti viventi a carico dellascendente, una volta compiuto il 18° anno di età, non vengono computati tra i soggetti che rilevano ai fini dellindividuazione dei nuclei numerosi a differenza di quanto stabilito per i figli e per gli altri soggetti equiparati che assumono rilevanza fino al 26° anno di età.

c) Lequiparazione nipoti-figli, valida fino al raggiungimento della maggiore età, si riscontra anche nella disciplina vigente in materia di inabilità: pertanto i nipoti maggiorenni inabili a proficuo lavoro non possono rientrare tra i componenti del nucleo e, conseguentemente, non sono titolari delle suddette prestazioni mentre i figli maggiorenni inabili fanno parte del nucleo e conservano il diritto finché dura lo stato di inabilità con lunica condizione, nel caso di anf e af su pensione ai superstiti, che siano inabili al momento del decesso del dante causa.

d) I nipoti che diventano inabili tra la morte del dante causa ed il compimento del diciottesimo anno perdono il diritto ai trattamenti di famiglia con il compimento dei diciotto anni, mentre i figli che diventano inabili tra la morte del dante causa ed il compimento del diciottesimo anno conservano il diritto finché dura lo stato di inabilità.

2. Vivenza a carico

Come accennato in premessa, i nipoti minori diretti sono equiparati a figli se viventi a carico dellascendente e, come precisato con le Circolari citate in premessa, la vivenza a carico sussiste in caso di mantenimento abituale dei minori da parte dellascendente, di non autosufficienza economica degli stessi e di impossibilità da parte di uno o entrambi i genitori dei minori di provvedere al mantenimento di questi ultimi.

Affinché i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti è necessario quindi che i genitori dei minori non svolgano alcuna attività lavorativa e non percepiscano alcun reddito da intendersi questultimo quale percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita.

Dette circostanze, autocertificabili ai sensi del D.P.R. 445/2000, devono essere oggetto di approfondito accertamento da parte delle Strutture periferiche mediante consultazione degli archivi a disposizione dellIstituto nonché in collaborazione con le Amministrazioni pubbliche (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate ed Enti territoriali).

Al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, il requisito dellassenza di reddito in capo ai genitori dei minori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce una reddito virtuale e non effettivo.

Analogamente, al fine di stabilire se i nipoti possano essere considerati a carico degli ascendenti, non si considera reddito leventuale indennità di accompagnamento percepita dai genitori dei minori, poiché questultima, essendo unerogazione finalizzata in via esclusiva al pagamento di un servizio di assistenza per il soggetto bisognoso, è direttamente destinata a tale impiego e non invece all incremento del patrimonio del genitore stesso.

Il Direttore generale

Crecco