Ambiente
Trasporti pubblici. Pubblicato sulla G.U. il decreto del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti per la ripartizione dei fondi per lo svecchiamento dei mezzi pubblici. DECRETO 5 maggio 2003
Trasporti pubblici. Pubblicato sulla G.U. il decreto del Ministero per le infrastrutture ed i trasporti per la ripartizione dei fondi per lo svecchiamento dei mezzi pubblici
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 5 maggio 2003
Ripartizione dei contributi previsti dall’art. 13, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (collegato alla legge finanziaria 2002) in favore delle regioni a statuto ordinario quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in servizio da oltre quindici anni, nonche’ all’acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all’interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone. (GU n. 229 del 2-10-2003)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel
settore dei trasporti» che, all’art. 2, comma 5, autorizza le regioni
a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre
operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus
destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici
anni, nonche’ all’acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone,
a trazione elettrica, da utilizzare all’interno dei centri storici e
delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di
persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al
trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo
quindicennale di lire 20 miliardi per l’anno 1997, di lire 146
miliardi per l’anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall’anno
1999, gia’ ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158, del
Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non
inferiore al cinque per cento dei contributi assegnati in base al
predetto comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare
l’acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso
impatto ambientale;
Visto l’art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(legge finanziaria 2000), con il quale, al fine di agevolare lo
sviluppo dell’economia e dell’occupazione sono autorizzati limiti di
impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa
tabella 3, di lire 67 miliardi a decorrere dall’anno 2001 e di lire
62 miliardi a decorrere dall’anno 2002, per le finalita’ di cui al
suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;
Visto l’art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(legge finanziaria 2001), con il quale, allo stesso fine, sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto
specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere
dall’anno 2002 per le finalita’ di cui all’art. 2, comma 6, della
citata legge n. 194/1998 e di lire 30 miliardi a decorrere dall’anno
2003 per le finalita’ di cui all’art. 2, comma 5, della medesima
legge;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla
Corte dei conti il 4 giugno 2001, registro n. 2, foglio n. 262 –
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, con il quale sono stati ripartiti i contributi di cui ai
richiamati articoli delle leggi n. 488/1999 e n. 388/2000;
Visto l’art. 13, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166
(collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di infrastrutture e
trasporti), con il quale per favorire la riduzione delle emissioni
inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di
trasporto pubblico locale, sono autorizzati limiti di impegno
quindicennali, di euro 30 milioni a decorrere dall’anno 2003 e di
euro 40 milioni a decorrere dall’anno 2004 per le finalita’ di cui al
suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;
Visto il medesimo art. 13, in base al quale una quota non inferiore
al 10% di tali risorse dovra’ essere destinata per l’esecuzione di
interventi che prevedano lo sviluppo di tecnologie di trasporto ad
elevata efficienza ambientale e l’acquisto di autobus ad
alimentazione non convenzionale;
Vista la nota del 27 novembre 2002, n. 661/Segr., con la quale la
regione Abruzzo in qualita’ di responsabile del coordinamento
interregionale trasporti ha comunicato che le regioni interessate
hanno concordato il riparto di detti contributi secondo i criteri di
cui al decreto interministeriale Trasporti-Tesoro del 20 ottobre
1998, n. 3158;
Ritenuto, sulla base dei predetti criteri, di procedere alla
ripartizione tra le medesime regioni dei nuovi contributi di cui ai
richiamati articoli della legge n. 166/2002, secondo le percentuali
riportate alla colonna n. 1 della tabella allegata, costituente parte
integrante del presente decreto;
Decreta:
I contributi previsti dall’art. 13, comma 2 della legge 1° agosto
2002, n. 166, sono ripartiti tra le regioni a statuto ordinario, in
base ai criteri indicati nelle premesse, secondo quanto previsto
nelle colonne 2 e 3 della tabella allegata, costituente parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto verra’ sottoposto alla registrazione della
Corte dei conti e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 5 maggio 2003
Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti
Lunardi
Il Ministro dell’economia
e delle finanze
Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 3, foglio n. 195
Allegato
====================================================================
| | L. 166/2002 | L. 166/2002
Regioni | % | 2003/2017 | 2004/2018
| | (art. 13 – c. 2) | (art. 13 – c. 2)
|———|——————–|—————–
| 1 | 2 | 3
——————-|———|——————–|—————–
Abruzzo…. | 3,321 | 996.300 | 1.328.400
Basilicata…. | 2,885 | 865.500 | 1.154.000
Calabria…. | 3,455 | 1.035.000 | 1.380.000
Campania…. | 11,166 | 3.349.800 | 4.466.400
Emilia-Romagna…. | 6,862 | 2.058.600 | 2.744.800
Lazio…. | 13,857 | 4.157.100 | 5.542.800
Liguria…. | 5,011 | 1.503.300 | 2.004.400
Lombardia…. | 15,043 | 4.512.900 | 6.017.200
Marche…. | 3,504 | 1.051.200 | 1.401.600
Molise…. | 1,671 | 501.300 | 668.400
Piemonte…. | 8,575 | 2.571.000 | 3.428.000
Puglia…. | 6,616 | 1.984.800 | 2.646.400
Toscana…. | 7,675 | 2.302.500 | 3.070.000
Umbria…. | 2,293 | 687.900 | 917.200
Veneto…. | 8,076 | 2.422.800 | 3.230.400
|———|——————–|—————–
Totale generale . .| 100 | 30.000.000 | 40.000.000