Civile
Trasmissioni televisive e tutela degli spettatori minorenni. Interviene il Garante (Deliberazione n. 165/06/CSP)
Trasmissioni
televisive e tutela degli spettatori minorenni. Interviene il Garante (Deliberazione
n. 165/06/CSP)
AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – AUTORITA’ PER LE
GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI – DELIBERAZIONE 22 novembre 2006 – Atto di indirizzo sul rispetto dei diritti fondamentali della
persona, della dignità personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e
morale dei minori nei programmi di intrattenimento. (Deliberazione n. 165/06/CSP). (Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 Dicembre 2006)
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 22 novembre
2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n.
154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio
1997, ed in particolare l’art. 1, comma 6,
lettera b), n. 6;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico
della radiotelevisione", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006,
ed in particolare gli articoli 3, 4 e 34;
Visto il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato
dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002
e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002;
Viste la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006,
recante "Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’art. 17,
comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’art. 45, comma 4, del testo
unico della radiotelevisione", e la delibera n. 540/06/CONS,
recante "Emanazione delle linee-guida di cui alla
delibera n. 481/06/CONS", pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 2006;
Visti i codici di autoregolamentazione applicabili alla comunicazione
radiotelevisiva, e in particolare la "Carta di Treviso sul rapporto
Informazione-Minori" del 5 ottobre 1990 e il suo addendum del 25 novembre
1995, e la "Carta dell’informazione e della programmazione a garanzia
degli utenti e degli operatori del servizio pubblico – RAI" del dicembre
1995;
Considerato che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari
vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati
dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare
informazioni – comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira
– devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in
particolare della dignità della persona, dell’armonico sviluppo fisico,
psichico e morale del minore (art. 3, testo unico della radiotelevisione), nonchè con i diritti fondamentali della persona, tra i
quali è ricompreso il rispetto dei sentimenti
religiosi, essendo esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi
rispettino i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale
nocumento allo sviluppo dei minori (art. 4, comma 1, lettera b), testo unico
della radiotelevisione);
Considerato, conseguentemente, che sulla base dei menzionati referenti
normativi, le previsioni contenute nelle linee-guida sul contenuto degli
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di cui alla citata
delibera n. 481/06/CONS, in particolare agli articoli
2, comma 1, lettere b) ("rispettare i principi di obiettività,
completezza, imparzialità, lealtà dell’informazione, di apertura alle diverse
opinioni e tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversità
etniche") ed e) ("assicurare un’offerta di qualità, improntando la
propria complessiva programmazione ai seguenti criteri: e) rispettare la dignità
della persona e l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore,
evitando scene ed espressioni volgari o di cattivo gusto") e 4, comma 2
("nelle fasce orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le
ore 7 e le ore 22.30, […] deve essere
trasmessa una programmazione che rispetti la dignità dei minori evitando la
messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento"), devono
ritenersi interpretativamente applicabili altresi’ alla programmazione delle emittenti e dei fornitori
di contenuti radiotelevisivi privati;
Considerato che in base all’art. 34 del testo unico della radiotelevisione le
previsioni del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori"
costituiscono disposizioni a tutela dei minori munite di
presidio sanzionatorio, e che esse, in particolare
per quanto riguarda la fascia oraria cosiddetta di "televisione per
tutti" compresa fra le ore 7 e le ore 22.30, richiedono una esauriente
informazione sulla programmazione con specificazione del suo grado di idoneità
alla fruizione familiare o da parte di telespettatori minori, e prevedono con
specifico riferimento ai programmi di intrattenimento l’impegno delle emittenti
a evitare la messa in onda di spettacoli che per impostazione o modelli
proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, nei quali si faccia ricorso
gratuito al
turpiloquio e alla scurrilità;
Ritenuto che il cattivo gusto, il linguaggio triviale e i modelli di relazione
interpersonale improntati all’aggressività verbale e alla scorrettezza
comportamentale, pur se non necessariamente rilevanti sotto il profilo
strettamente giuridico, risultano non conformi al ruolo ed alla responsabilità
sociale del mezzo radiotelevisivo, come sanciti dal Consiglio d’Europa nella
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera là dove riconosce
"l’importanza della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura" e
le "aspettative del pubblico nel settore della politica dell’istruzione e
della cultura";
Rilevato che il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione
"Tv e minori", nelle deliberazioni del 2 dicembre 2003, 22 giugno
2004 e3 ottobre 2006, ha
evidenziato i rischi – contrastanti con lo spirito e le finalità del Codice
-connessi alla programmazione di formati televisivi quali i "reality show", caratterizzati da "aggressività
interpersonale, […] turpiloquio, rissosità,
accoglienze trionfalistiche ai reduci da un soggiorno parodisticamente
periglioso, inserimento di ragazzi in un cast di studio": "confusione
sistematica tra realtà e finzione, tra
cronaca vissuta e recitata, tra realtà (plastificata) e artificio (travestito
di naturalezza), incoraggiamento all’esibizione e al voyeurismo a danno
dell’intimità; assillo dell’eccentricità e della
trasgressione; competitività strisciante o aggressiva", "il miraggio
del guadagno e del successo facili, la proposta di stereotipi e luoghi comuni
talvolta di scadente livello, l’accreditamento di
personaggi discutibili con spinte emulative presso preadolescenti e
adolescenti, l’incoraggiamento di dinamiche individuali e di gruppo protette da
una sorta di zona franca che ammette comportamenti normalmente inibiti e prove
spericolate o disgustose, con punte di volgarità, aggressività o non meno
insidiosa banalizzazione", "in conclusione offese, ora rasentate, ora
consumate, alla dignità della persona", invitando le emittenti "a
prevenire, particolarmente in diretta, situazioni e linguaggi che possono
recare nocumento psichico e morale ai minori" e "ad impegnare i
partecipanti a comportamenti non contrastanti col Codice di
autoregolamentazione, fissando tempestivamente opportune clausole sanzionatorie e dunque dissuasive";
Rilevato come il potenziale nocumento arrecato da tali contenuti non sia
limitato all’orario di programmazione dei singoli spettacoli, ma si caratterizzi
per una "disseminazione" – rilevata dallo stesso Comitato –
conseguente alla ripresa di spezzoni e sequenze da parte di altre trasmissioni,
in onda di orario di televisione per tutti o anche nella "fascia
protetta" della televisione per i minori,
compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00;
Rilevato, altresi’, che la conciliazione del diritto
di satira con i diritti fondamentali della persona richiede – come elaborato
dalla giurisprudenza di merito – l’uso appropriato della forma e del linguaggio
in cui la satira stessa si esprime, in special modo quando essa abbia a oggetto
o faccia riferimento a diffusi valori etico-spirituali
o a credenze fondamentali afferenti anche alla sfera religiosa;
Ritenuta, in linea generale, l’esigenza di garantire effettività alla tutela
dei diritti fondamentali della persona, e in particolare della dignità
personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori,
precisando che per tutte le trasmissioni di intrattenimento valgono i principi
di correttezza, responsabilità sociale, buon gusto, rispetto delle opinioni
degli utenti, della diversità di età, sesso, cultura, credo religioso e
condizioni sociali, che caratterizzano obbligatoriamente le trasmissioni di
informazione, tenuto conto che la riproposizione di
modelli verbali e comportamentali caratterizzati da volgarità, cattivo gusto,
trasgressione, seppure ipoteticamente produttivi di incremento di
audience, alimentano un atteggiamento non conforme del mezzo radiotelevisivo,
in particolare del servizio pubblico;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di richiamare tutte le emittenti
radiotelevisive pubbliche o private nonchè i
fornitori di contenuti radiotelevisivi a garantire nei programmi di
intrattenimento
l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, sub
specie di dignità della persona, armonico sviluppo fisico, psichico e morale
dei minori e rispetto dei sentimenti
religiosi come articolazione del diritto della personalità individuale;
Udita la relazione del commissario Michele Lauria, relatore
ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Autorità;
Delibera:
1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e
private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi sono richiamati a rispettare
nell’ambito dei programmi di intrattenimento i principi fondamentali del
sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo
alla dignità della persona, all’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei
minori e ai diritti fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei
sentimenti religiosi.
2. In particolare, i programmi in questione dovranno rispettare criteri di
correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il
ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio,
rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di
natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori.
3. Nell’esercizio del diritto di satira nell’ambito di programmi
radiotelevisivi dovrà essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti
come sopra individuati sub 1 mediante l’uso appropriato della
forma e del linguaggio.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono invitati ad adottare cautele
rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, e a valutare in ogni caso
nella predisposizione della "scaletta" dei
programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi potenziali di
violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili, i registi e
i conduttori alla vigilanza specificamente
intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile, di
degenerazione.
5. L’Autorità uniforma le propria attività di monitoraggio e di vigilanza sul
rispetto della dignità personale e del corretto sviluppo dei minori ai predetti
criteri, che pertanto assumono valore
di indirizzo interpretativo delle relative disposizioni contenute negli
articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), del testo unico della radiotelevisione.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Roma, 22 novembre 2006
Il presidente
Calabrò
Il commissario relatore
Lauria
– Atto di indirizzo sul rispetto dei
diritti fondamentali della persona, della dignità personale e del corretto
sviluppo fisico, psichico e morale dei minori nei programmi di intrattenimento.
(Deliberazione n. 165/06/CSP).
(Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1 Dicembre 2006)
L’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
Nella riunione della Commissione per i servizi ed i
prodotti del 22 novembre 2006;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n.
154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio
1997, ed in particolare l’art. 1, comma 6,
lettera b), n. 6;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico
della radiotelevisione", pubblicato nel supplemento ordinario n. 150/L
alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006,
ed in particolare gli articoli 3, 4 e 34;
Visto il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori", approvato
dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002
e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni
firmatarie il 29 novembre 2002;
Viste la delibera n. 481/06/CONS del 2 agosto 2006,
recante "Approvazione delle linee-guida sul contenuto degli ulteriori
obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo ai sensi dell’art. 17,
comma 4, della legge 3 maggio 2004, n. 112 e dell’art. 45, comma 4, del testo
unico della radiotelevisione", e la delibera n. 540/06/CONS,
recante "Emanazione delle linee-guida di cui alla
delibera n. 481/06/CONS", pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 240 del 14 ottobre 2006;
Visti i codici di autoregolamentazione applicabili alla comunicazione
radiotelevisiva, e in particolare la "Carta di Treviso sul rapporto
Informazione-Minori" del 5 ottobre 1990 e il suo addendum del 25 novembre
1995, e la "Carta dell’informazione e della programmazione a garanzia
degli utenti e degli operatori del servizio pubblico – RAI" del dicembre
1995;
Considerato che, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari
vigenti, i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo rappresentati
dalla libertà di espressione, di opinione e di ricevere e comunicare
informazioni – comprensivi anche dei diritti di cronaca, di critica e di satira
– devono conciliarsi con il rispetto delle libertà e dei diritti, in
particolare della dignità della persona, dell’armonico sviluppo fisico,
psichico e morale del minore (art. 3, testo unico della radiotelevisione), nonchè con i diritti fondamentali della persona, tra i
quali è ricompreso il rispetto dei sentimenti
religiosi, essendo esplicitamente stabilito che i programmi trasmessi
rispettino i diritti fondamentali della persona e non integrino potenziale
nocumento allo sviluppo dei minori (art. 4, comma 1, lettera b), testo unico
della radiotelevisione);
Considerato, conseguentemente, che sulla base dei menzionati referenti
normativi, le previsioni contenute nelle linee-guida sul contenuto degli obblighi
del servizio pubblico generale radiotelevisivo, di cui alla citata delibera n.
481/06/CONS, in particolare agli articoli 2, comma 1,
lettere b) ("rispettare i principi di obiettività, completezza,
imparzialità, lealtà dell’informazione, di apertura alle diverse opinioni e
tendenze sociali e religiose, di salvaguardia delle diversità etniche") ed
e) ("assicurare un’offerta di qualità, improntando la propria complessiva
programmazione ai seguenti criteri: e) rispettare la dignità della persona e
l’armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, evitando scene ed
espressioni volgari o di cattivo gusto") e 4, comma 2 ("nelle fasce
orarie destinate ad una visione familiare, comprese tra le ore 7 e le ore
22.30, […] deve essere
trasmessa una programmazione che rispetti la dignità dei minori evitando la
messa in onda di programmi che possano creare in loro turbamento"), devono
ritenersi interpretativamente applicabili altresi’ alla programmazione delle emittenti e dei
fornitori di contenuti radiotelevisivi privati;
Considerato che in base all’art. 34 del testo unico della radiotelevisione le
previsioni del Codice di autoregolamentazione "Tv e minori"
costituiscono disposizioni a tutela dei minori munite di
presidio sanzionatorio, e che esse, in particolare
per quanto riguarda la fascia oraria cosiddetta di "televisione per
tutti" compresa fra le ore 7 e le ore 22.30, richiedono una esauriente
informazione sulla programmazione con specificazione del suo grado di idoneità
alla fruizione familiare o da parte di telespettatori minori, e prevedono con
specifico riferimento ai programmi di intrattenimento l’impegno delle emittenti
a evitare la messa in onda di spettacoli che per impostazione o modelli
proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, nei quali si faccia ricorso
gratuito al
turpiloquio e alla scurrilità;
Ritenuto che il cattivo gusto, il linguaggio triviale e i modelli di relazione
interpersonale improntati all’aggressività verbale e alla scorrettezza
comportamentale, pur se non necessariamente rilevanti sotto il profilo
strettamente giuridico, risultano non conformi al ruolo ed alla responsabilità
sociale del mezzo radiotelevisivo, come sanciti dal Consiglio d’Europa nella
Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera là dove riconosce "l’importanza
della radiodiffusione per lo sviluppo della cultura" e le
"aspettative del pubblico nel settore della politica dell’istruzione e
della cultura";
Rilevato che il Comitato per l’applicazione del Codice di autoregolamentazione
"Tv e minori", nelle deliberazioni del 2 dicembre 2003, 22 giugno
2004 e3 ottobre 2006, ha
evidenziato i rischi – contrastanti con lo spirito e le finalità del Codice
-connessi alla programmazione di formati televisivi quali i "reality show", caratterizzati da "aggressività interpersonale,
[…] turpiloquio, rissosità,
accoglienze trionfalistiche ai reduci da un soggiorno parodisticamente
periglioso, inserimento di ragazzi in un cast di studio": "confusione
sistematica tra realtà e finzione, tra
cronaca vissuta e recitata, tra realtà (plastificata) e artificio (travestito
di naturalezza), incoraggiamento all’esibizione e al voyeurismo a danno
dell’intimità; assillo dell’eccentricità e della
trasgressione; competitività strisciante o aggressiva", "il miraggio
del guadagno e del successo facili, la proposta di stereotipi e luoghi comuni
talvolta di scadente livello, l’accreditamento di
personaggi discutibili con spinte emulative presso preadolescenti e
adolescenti, l’incoraggiamento di dinamiche individuali e di gruppo protette da
una sorta di zona franca che ammette comportamenti normalmente inibiti e prove
spericolate o disgustose, con punte di volgarità, aggressività o non meno
insidiosa banalizzazione", "in conclusione offese, ora rasentate, ora
consumate, alla dignità della persona", invitando le emittenti "a
prevenire, particolarmente in diretta, situazioni e linguaggi che possono
recare nocumento psichico e morale ai minori" e "ad impegnare i
partecipanti a comportamenti non contrastanti col Codice di autoregolamentazione,
fissando tempestivamente opportune clausole sanzionatorie
e dunque dissuasive";
Rilevato come il potenziale nocumento arrecato da tali contenuti non sia
limitato all’orario di programmazione dei singoli spettacoli, ma si
caratterizzi per una "disseminazione" – rilevata dallo stesso
Comitato – conseguente alla ripresa di spezzoni e sequenze da parte di altre
trasmissioni, in onda di orario di televisione per tutti o anche nella
"fascia protetta" della televisione per i minori,
compresa tra le ore 16.00 e le ore 19.00;
Rilevato, altresi’, che la conciliazione del diritto
di satira con i diritti fondamentali della persona richiede – come elaborato
dalla giurisprudenza di merito – l’uso appropriato della forma e del linguaggio
in cui la satira stessa si esprime, in special modo quando essa abbia a oggetto
o faccia riferimento a diffusi valori etico-spirituali
o a credenze fondamentali afferenti anche alla sfera religiosa;
Ritenuta, in linea generale, l’esigenza di garantire effettività alla tutela
dei diritti fondamentali della persona, e in particolare della dignità
personale e del corretto sviluppo fisico, psichico e morale dei minori,
precisando che per tutte le trasmissioni di intrattenimento valgono i principi
di correttezza, responsabilità sociale, buon gusto, rispetto delle opinioni
degli utenti, della diversità di età, sesso, cultura, credo religioso e
condizioni sociali, che caratterizzano obbligatoriamente le trasmissioni di
informazione, tenuto conto che la riproposizione di
modelli verbali e comportamentali caratterizzati da volgarità, cattivo gusto,
trasgressione, seppure ipoteticamente produttivi di incremento di
audience, alimentano un atteggiamento non conforme del mezzo radiotelevisivo,
in particolare del servizio pubblico;
Ritenuta, pertanto, l’opportunità di richiamare tutte le emittenti
radiotelevisive pubbliche o private nonchè i
fornitori di contenuti radiotelevisivi a garantire nei programmi di
intrattenimento
l’effettivo rispetto dei diritti fondamentali a garanzia degli utenti, sub
specie di dignità della persona, armonico sviluppo fisico, psichico e morale
dei minori e rispetto dei sentimenti
religiosi come articolazione del diritto della personalità individuale;
Udita la relazione del commissario Michele Lauria,
relatore ai sensi dell’art. 29 del regolamento concernente l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Autorità;
Delibera:
1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e
private e i fornitori di contenuti radiotelevisivi sono richiamati a rispettare
nell’ambito dei programmi di intrattenimento i principi fondamentali del
sistema radiotelevisivo posti a garanzia degli utenti, avuto specifico riguardo
alla dignità della persona, all’armonico sviluppo fisico, psichico e morale dei
minori e ai diritti fondamentali della persona ivi compreso il rispetto dei
sentimenti religiosi.
2. In particolare, i programmi in questione dovranno rispettare criteri di
correttezza del linguaggio e del comportamento dei partecipanti, evitando il
ricorso a volgarità gratuite, turpiloquio,
rappresentazione di violenza fisica e verbale, allusioni o rappresentazioni di
natura sessuale tali da offendere la dignità umana o la sensibilità dei minori.
3. Nell’esercizio del diritto di satira nell’ambito di programmi
radiotelevisivi dovrà essere garantito il rispetto dei diritti degli utenti
come sopra individuati sub 1 mediante l’uso appropriato della
forma e del linguaggio.
4. Le emittenti e i fornitori di contenuti sono invitati ad adottare cautele
rafforzate nel corso delle trasmissioni in diretta, e a valutare in ogni caso
nella predisposizione della "scaletta" dei
programmi di intrattenimento e nella scelta degli ospiti i rischi potenziali di
violazione delle regole di correttezza, richiamando i responsabili, i registi e
i conduttori alla vigilanza specificamente
intesa a evitare situazioni suscettibili, per quanto prevedibile, di
degenerazione.
5. L’Autorità uniforma le propria attività di monitoraggio e di vigilanza sul
rispetto della dignità personale e del corretto sviluppo dei minori ai predetti
criteri, che pertanto assumono valore
di indirizzo interpretativo delle relative disposizioni contenute negli
articoli 3 e 4, comma 1, lettera b), del testo unico della radiotelevisione.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale e sul sito web
dell’Autorità ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per
l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
Roma, 22 novembre 2006
Il presidente
Calabrò
Il commissario relatore
Lauria