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Tuesday 26 January 2021

Tra millantato credito e traffico di influenze illecite. E la truffa?

Le condotte di colui che, vantando un’influenza effettiva verso il pubblico ufficiale, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili prima della riforma del 2019 al reato di millantato credito, devono essere sussunte nella fattispecie di cui all’articolo 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite) atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale.  

(Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza n. 1869/21; depositata il 18 gennaio)

La diversità del bene protetto della fattispecie penale descritta dall’articolo 640 c.p. e quella indicata dall’articolo 346-bis c.p., consente il concorso formale fra le due norme.
Così la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte (sentenza n. 1869/21, depositata il 18 gennaio) si esprime in relazione alla vexata quaestio circa la sussistenza o meno di continuità normativa tra il reato di millantato credito e quello di traffico di illecite influenze, che ha, quale corollario, la possibilità di individuare concorso fra le fattispecie ex art. 346-bis e art. 640.

L’art. 346 c.p.- il vecchio millantato credito – la norma, abrogata, recitava: «chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o presso un pubblico impiegato che presti un pubblico servizio, riceve o fa dare o fa promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso il pubblico ufficiale o impiegato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 309 euro a 2.065 euro.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 516 euro a 3.098 euro, se il colpevole riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare».
La condotta incriminata era dunque quella di chi, millantando credito, riceveva danaro od altra utilità, “promettendo” di intervenire presso pubblico ufficiale, pubblico impiegato o soggetto esercente pubblico servizio o dichiarando la necessità di dover “comprare” il favore pagando taluno dei soggetti indicati.
Il bene protetto dalla norma incriminatrice, dopo qualche dibattitto, era stato individuato nel prestigio della pubblica amministrazione, posto in pericolo dall’attività dl millantatore e non già nel patrimonio del solvens che, del reato non era offeso ma danneggiato.

Il Legislatore del 2019 è intervenuto nella vicenda ed ha abrogato l’art. 346 c.p. introducendo l’art. 346-bis che recita: «chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se’ o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

La condotta che la nuova disposizione normativa indica quale integrante la fattispecie (farsi dare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale – omissis -, ovvero per remunerarlo in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri…) pare, essere identica a quella descritta nell’abrogato art. 346, posto che l’agente richiede prezzo della propria mediazione o della remunerazione, asserita, di uno dei soggetti indicati nell’articolo 322-bis c.p. affinché questi compia l’atto richiesto.
I commi II, III e IV della disposizione, paiono indubitabilmente indiare come il bene protetto dalla disposizione incriminatrice sia indubitabilmente costituito dalla tutela della pubblica amministrazione e del suo prestigio, tanto dal considerare correo anche il solvens e dall’introdurre aggravanti rispetto alle attività della P.A. percepibili all’esterno in modo più evidente ed impattante.
Le due norme dunque si pongono, a parere della Suprema Corte, parere che per quanto conti è condiviso anche dal commentatore, in totale continuità normativa non verificandosi ipotesi di abrogatio criminis integrale ma, di una condotta il cui contenuto permane penalmente rilevante.

E la truffa? L’art. 640 c.p., per struttura simile alla norma oggetto di commento, tutela altro e differente bene rispetto al prestigio ed al buon andamento della pubblica amministrazione, ponendosi quale obiettivo quello di tutelare il patrimonio del “truffato”.
Ne residua che qualora l’attività posta in essere dall’agente sia diretta all’induzione in errore del soggetto passivo, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, ad esempio attraverso la predisposizione di atti falsi finalizzati a sostenere la millanteria, i due delitti possono…tranquillamente concorrere.

Avv. Claudio Bossi