Penale
Testo del decreto-legge antiterrorismo (NUOVE NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE E DELLA CRIMINALITA’) presentato dal Ministro Pisanu
Testo
del decreto-legge antiterrorismo (NUOVE NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO
INTERNAZIONALE E DELLA CRIMINALITÀ) presentato dal Ministro Pisanu
NUOVE
NORME PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE E DELLA CRIMINALITÀ
Articolo 1
(Colloqui a fini investigativi per
il contrasto del terrorismo)
All’articolo 18-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:"1-bis. Le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello
almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell’Arma
dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini
in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli
stessi designati ed a quelli del Corpo della Guardia di Finanza, limitatamente
agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai
detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione
dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell’ordine democratico."
;b) al comma 2, le parole
"Al personale di polizia indicato nel comma 1" sono sostituite dalle
seguenti:
"Al personale di
polizia indicato nei commi 1 e 1-bis".
Articolo 2
(Permessi di soggiorno a fini
investigativi)
1. Anche fuori dei casi di cui al Capo II del
decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge
15 marzo 1991, n, 82, come successivamente integrato e
modificato, e di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e in deroga a quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, quando, nel corso di
operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti
commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o dì eversione
dell’ordine democratico, vi è l’esigenza di garantire la permanenza nel
territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all’autorità
giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le
caratteristiche di cui al comma 3 dell’articolo 9 del predetto decreto-legge
n.. 8 del 1991, il questore, anche su segnalazione del Procuratore della
Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale delle forze di
polizia o dei servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero uno
speciale permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno.
2.Con la segnalazione di cui
al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza
delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero.
3.Il permesso di soggiorno
rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato, per motivi di
giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della
Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque
accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne
hanno giustificato il rilascio.
4.Per quanto non previsto dal
presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell’articolo
18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5.Quando la collaborazione
offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio
dello stato di attentati terroristici alla vita o all’incolumità delle persone
o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli
attentati stessi, allo straniero può essere concessa la carta di soggiorno,
anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 9 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
Articolo 3
(Nuove norme in materia di
espulsioni degli stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo)
1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 9, comma
5, e dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
il prefetto può disporre, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
l’espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui
all’articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152., o
nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel
territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o
attività terroristiche, anche internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l’espulsione è eseguita
immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle
disposizioni del comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio
1998" n. 286, concernenti l’esecuzione dell’espulsione dello straniero
sottoposto a procedimento penale e di quelle di cui al comma 5-bis medesimo
articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di espulsione
di cui al comma 1 dell’articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286.
3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o
revocare il provvedimento di espulsione di cui
all’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
informando preventivamente il Ministro dell’interno, quando sussistono le
condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno di cui. all’articolo
2, ovvero quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la
prevenzione di attività terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle
indagini o delle attività informative dirette alla individuazione o alla
cattura dei responsabili dei delitti di commessi con finalità dì terrorismo.
4.Contro i decreti di espulsione
di cui al comma 1 è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo competente per
territorio.
5.Quando nel corso dell’esame dei
ricorsi dì cui al comma 2 del presente articolo e di quelli di cui all’articolo
13, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la decisione
dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d’indagine o
il segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l’atto o i
contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al Tribunale
amministrativo. Qualora la sospensione si protragga
per un tempo superiore a due anni, il Tribunale amministrativo può fissare un
termine entro il quale l’amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per
la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto
termine, il Tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
6.Le disposizioni di cui ai
commi 2 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2007.
5. All’articolo 13 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il
comma 3-sexies è soppresso.
Articolo 4
(Nuove norme per il
potenziamento dell’attività informativa)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può
delegare i direttori dei servizi informativi e di sicurezza di cui agli
articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a richiedere
l’autorizzazione per svolgere le attività di cui all’articolo 226 delle
disposizioni di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n, 271, quando siano ritenute indispensabili per la prevenzione
di attività terroristiche o di eversione dell’ordinamento costituzionale.
2. L’autorizzazione
di cui al comma 2 è richiesta al Procuratore Generale della Corte dì
Cassazione, che provvede direttamente o attraverso un suo sostituto
appositamente designato.
Articolo 5
(Unità antiterrorismo)
1.Per le esigenze connesse
alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai delitti di terrorismo di
rilevante gravita, il Ministro dell’interno costituisce apposite unità
investigative interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria delle forze di polizia, individuati secondo criteri di specifica
competenza tecnico-professionale, definendo le risorse, i mezzi e le altre
attrezzature occorrenti,
nell’ambito risorse finanziarie disponibili.
2.Quando procede a indagini per
delitti di cui al comma 2, il pubblico ministero si avvale di regola delle
Unità investigative interforze di cui al medesimo comma.
Articolo 6
(Nuove norme sui dati del
traffico telefonico e telematico)
1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e tino al 31 dicembre 2007 è sospesa
l’applicazione delle disposizioni di legge, di regolamento o dell’autorità
amministrativa che prescrivono o consentano la cancellazione dei dati del
traffico telefonico o telematico, anche se non
soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i contenuti delle,
comunicazioni, e limitatamente alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei servizi, debbono essere
conservati fino a quella data dai fornitori di una rete pubblica di
comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al
pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di
conservazione ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti
dall’articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possano
essere utilizzati esclusivamente per le finalità del presente decreto legge,
salvo l’esercizio dell’azione penale per i reati comunque
perseguibili.
2. All’art, 55 comma 7 del decreto legislativo 1
agosto 2003, n. 259, le parole "dell’attivazione del servizio." sono sostituite dalle
seguenti:
"prima dell’attivazione del servizio, al
momento della consegna o messa a disposizione della occorrente
scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese adottano tutte le necessarie
misure affinchè venga garantita l’acquisizione dei
dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del
numero e della riproduzione del documento presentato dall’acquirente, ed
assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti.".
3. All’articolo 132 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, sono
apportate le seguenti modificazioni;
a) al comma 1, dopo le parole "al traffico
telefonico", sonò inserite le parole: ", inclusi quelli concernenti
le chiamate senza risposta,"
b) al comma 1, sono aggiunte in fine le parole;
", mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al
traffico telematico sono conservati dal fornitore per
sei mesi";
c) al comma 2, dopo le parole: "al traffico telefonico", sono inserite le seguenti:
", inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,"
d) al comma 2, dopo le parole: "per ulteriori ventiquattro mesi", sono inserite le
seguenti: "e quelli relativi al traffico telematico
sono conservati per ulteriori sei mesi";
e) al comma 3, le parole: "giudice su istanza del pubblico ministero o" sono sostituite
dalle seguenti; "pubblico ministero anche su istanza";
f)dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bts. Nell’ipotesi prevista al comma 4,
corso delle indagini preliminari, quando vi è fondato motivo di ritenere che
dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico
ministero, anche su richiesta del difensore
dell’indagato e delle altre parti private, può disporre l’acquisizione dei dati
con decreto motivato che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le
ventiquattro ore al "indice il quale, entro quarantotto ore dal
provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del
pubblico ministero non viene convalidato nel termine
stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati".
Articolo 7
(Integrazione della disciplina
amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e internet)
1.A decorrere dal
quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in. vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2007, chiunque intende aprire un pubblico
esercizio p un circolo privato di qualsiasi specie nel quale sono posti a
disposizione del pubblico, dei clienti o dei soli apparecchi terminali
utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche deve chiederne la licenza
al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di
telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente alla telefonia vocale.
2.Per coloro che già
esercitano le attività di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta
entro trenta giorni dalla data di entrata m vigore del presente decreto.
3.La licenza si intende
rilasciata trascorsi sessanta giorni dall’inoltro della domanda. Si applicano
in quanto compatibili le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo I e del Capo
II del Titolo III del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le
disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità
dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al
decreto legislativo 1 agosto 2003, n.259.
4. Con decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per rinnovazione
tecnologica, comunicato al Garante per la protezione dei dati personali, da
adottarsi entro quindici giorni dalla data di conversione del presente decreto,
sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si
svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il
monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati,
anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 122, e dal comma 3
dell’articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196, nonché quelle finalizzate alla preventiva acquisizione dei
dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che
utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche
ovvero punti dì accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso
ai dati previste dal codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196, il controllo dell’osservanza del decreto di cui al comma 3
e l’accesso ai relativi dati è svolto dall’organo del Ministero dell’interno
preposto ai servizi di polizia postale e delle comunicazioni.
Articolo 8
(Integrazione della disciplina
amministrativa e delle attività concernenti l’uso di esplosivi)
1.Oltre a quanto previsto dal
Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell’interno, per specifiche
esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione di gravi reati, può
disporre, con proprio decreto, speciali limiti o condizioni all’importazione, commercializzazione,
trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media
intensità e degli altri esplosivi di 2A e 3A categoria.
2.Le limitazioni o condizioni
di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione di deliberazioni
dei competenti organi internazionali o di intese internazionali cui l’Italia ha
aderito.
3.All’articolo 163, comma 2,
lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dopo le parole;
"previo accertamento della capacità tecnica dell’interessato da parte
della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, di cui all’articolo 27
del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302", sono
aggiunte le seguenti:
"e previo nulla osta del questore della
provincia in cui l’interessato risiede, che può essere negato o revocato quando
ricorrono le circostanze di carattere personale previste per il diniego o la
revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi".
4. La revoca del nulla osta è comunicata al
comune che ha rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l’articolo 2 della legge 2 ottobre 1967,
n. 895, è inserito il seguente:
"Art.2-bis
Chiunque fuori dei casi consentiti da
disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni
sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi
da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche
nocive o pericolose, e di altri congegni micidiali è punito" salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni."
Articolo 9
(Integrazione detta disciplina
amministrativa dell’attività di volo)
1.Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n.
518, della legge 25 marzo 1985, n. 1069 e dalie altre disposizioni di legge o
di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli commerciali, ed
il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti, attestati o altre forme di
certificazione, ovvero licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro
dell’interno può disporre con proprio decreto che, per ragioni di sicurezza, il
rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati e l’ammissione alle
attività di addestramento pratico siano subordinati, per un periodo
determinato, non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta
preventivo del questore, volto a verificare l’insussistenza, nei confronti
degli interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
2.Il nulla osta può essere
altresì richiesto per gravi motivi dì ordine e sicurezza pubblica a chiunque
sia già in possesso di titoli abilitanti all’esercizio delle attività di volo
rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti dall’ordinamento
nazionale, che intendono svolgere attività di volo nel territorio dello Stato.
3.Il rifiuto del nulla osta,
il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei
requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli
attestati, delle licenze, delle abilitazioni., delle autorizzazioni edi ogni altro titolo previsto dall’ordinamento per
l’esercizio delle attività di volo, nonché l’inefficacia nel territorio dello
Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.
Articolo 10
(Nuove norme
sull’identificazione personale)
1. All’articolo 349, comma 4, del codice di
procedura penale dopo le parole: "non oltre le
dodici ore" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previo avviso anche
orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore nel caso che
l’identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l’assistenza
dell’autorità consolare o di un interprete".
2.All’articolo 495, terzo
comma, n. 2, del codice penale, dopo le parole "da un imputato all’autorità
giudiziaria", sona inserite le seguenti: "o da una persona sottoposta
ad indagini alla stessa autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini";
3.Al codice penale, dopo
l’articolo 497 è inserito il seguente:
"Art. 497-bis .
(Uso, detenzione e
fabbricazione di documenti di identificazione falsi)
Chiunque fa uso di un documento di identificazione falso ovvero è trovato in possesso di un
documento falso valido per l’espatrio è punito con la reclusione da uno a
quattro anni.
La pena di cui al primo comma è aumentata da un
terzo alla metà per chi fabbrica o comunque forma il
documento falso, ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.".
4. All’articolo 349 del
codice di procedura penale, dopo il comma 2, é inserito il seguente:
"2-bis. Se gli
accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di materiale biologico
dal cavo orale e manca 11 consenso dell’interessato, la polizia giudiziaria
procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto,
previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto,
del pubblico ministero.".
Articolo 11
(Permesso di soggiorno
elettronico)
1. Il comma 8 dell’articolo -5 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente;
"8. Il permesso di soggiorno e la carta di
soggiorno di cui all’articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di mezzi a
tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione conformi ai modelli da approvale cuti, decreto del Ministro dell’interno di
concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in attuazione del
regolaménto (CE) n. 1030/2002 del 13 giugno 2002, riguardante l’adozione di un
modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in
conformità ai predetti modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la
carta di identità e gli altri documenti elettronici,
dall’articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.".
Articolo 12
(Verifica della identità a dei
precedenti giudiziari dell’imputato)
1. Dopo l’articolo 66 del codice di procedura
penale è aggiunto il seguente;
Art 66-bis
(Verifica dei procedimenti a
carico dell’imputato)
"l: In ogni stato è grado del procedimento,
quando risulta che la persona sottoposta alle indagini
o l’imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, ali "autorità
giudiziaria quale autore di un reato commesso, antecedentemente o
successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le
comunicazioni all’autorità giudiziaria competente ai finì dell’applicazione
della legge penale."
Articolo 13
(Nuove disposizioni in materia
di arresto e di fermo).
1.All’articolo 380, comma 2,
lettera i), del codice di procedura penale, le parole: "non inferiore nel
minimo a cinque anni o nel massima a dieci anni", sono sostituite dalle
seguenti: "non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci
anni".
2.All’articolo 381, comma 2,
del codice di procedura penale è aggiunta, in fine" la seguente lettera:
"n) fabbricazione, detenzione o uso di
documento di identificazione falso previsti
dall’articolo 497-bis del codice penale.".
2. All’articolo 384, del
codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a)ai comma 1, dopo le parole: "ovvero concernenti le armi da guerra e gli esplosivi",
sono inserite le seguenti: "o di un delitto commesso per finalità di
terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine
democratico.";
b)al comma 3, le parole "specifici elementi
che rendano fondato il pericolo che l’indiziato sia per darsi alla tuga"
sono sostituite dalle seguenti: "specifici
elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo
che l’indiziato sia per darsi alla fuga".
Articolo 14
(Nuove norme in materia di
misure di prevenzione)
1. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente; . .
"2. Se l’inosservanza riguarda gli obblighi
e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l’obbligo o il
divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni
ed è consentito l’arresto anche fuori dei casi di flagranza."
2.II primo comma
dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n" 1423, è abrogato.
3.All’articolo 2 della legge 31
maggio 1965, n, 575, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis, Quando non vi è stato il preventivo
avviso e la persona risulti definitivamente condannata
per un delitto non colposo, con la notificazione della proposta il questore può
imporre all’interessato il divieto di cui all’articolo 4, quarto comma, della
legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto,
ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4 della predetta legge."
4. L’articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575 è
sostituito dal seguente:
"Art. 5 .
Fermo restando quanto previsto dall’articolo
9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l’inosservanza concerne
l’allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l’obbligo del soggiorno,
la pena è della reclusione da due a cinque anni.".
5. All’articolo 7 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In ogni caso si procede d’ufficio e quando
i delitti di cui al primo comma, per i quali è consentito l’arresto in
flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura di prevenzione, la
polizia giudiziaria può procedere all’arresto anche fuori dei casi di
flagranza.".
6. Nel decreto legge 12 ottobre
2001, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n.
431, dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
"Art. 1-bis
(Congelamento dei beni)
1.Quando sulla base delle
informazioni acquisite a nonna dell’articolo 1 sussistono sufficienti elementi
per formulare al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro
organismo internazionale competente proposte per disporre il congelamento di
fondi o di risorse economiche, quali definiti dal regolamento CE 27 maggio
2002, n. 881/2002 e successive integrazioni p modificazioni e sussiste il
rischio che i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi,
occultati o utilizzati per 12 finanziamento di attività terroristiche, il
presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione ai
procuratore della Repubblica competente ai sensi dell’articolo 2 della legge 31
maggio 1965, n, 575. ".
7. All’articolo 18 della
legge 22 maggio 1975, n, 152, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
"Le disposizioni di cui al primo comma,
anche in deroga all’articolò 14 della legge 19 marzo
1990, n. 553 e quelle dell’articolo 22 della presente legge possono essere
altresì applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per
le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente
per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche quando vi sono
fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi
occultati 0 utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività
terroristiche, anche internazionali.".
Articolo 15
(Nuove fattispecie di delitto
in materia, di terrorismo)
l. Dopo l’art. 270 ter del codice penale soni inseriti i seguenti:
"270 quater. (Arruolamento con finalità dì terrorismo anche
internazionale).
1.Chiunque, al di fuori dei casi di
cui all’art. 270 bis , arruola una o più persone per il compimento di atti di
violenza con finalità di terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero,
un’istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da
sette a quindici anni".
270 quinquics. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche
internazionale).
1. Chiunque, al él
fuori dei casi di cui all’art. 270 bis c.p.,
addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione n sull’uso di
materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra
tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con : finalità di
terrorismo anche se rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un
organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
2. La stessa pena si applica nei confronti
persona addestrata".
270 sextas. (Condotte con finalità di terrorismo).
1. Sono considerate con finalità di terrorismo le
condotte che, per la loro natura o contesto, possono,
arrecare danno ad un Paese o ad un organizzazione internazionale e sono
compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri
pubblici a un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere
un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche
fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di
un’organizzazione internazionale".
Articolo 16
(Autorizzazione a procedete per i reati
di terrorismo)
1. Il primo comma dell’art. 313 del codice penale
è sostituito dal seguente:
"1. Per i delitti preveduti dagli articoli
244, 245, 265, 267, 269, 270 bis comma 3, 270 quater,
limitatamente al compimento di atti di violenza con
finalità dì terrorismo internazionale, 270 quinquies,
limita tornente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo
internazionale, 273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza
l’autorizzazione del Ministro della Giustizia".
2. Dopo l’art. 343, comma 5,
del codice di procedura penale è inserito il seguente:
" 5 bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non ai applicano quando si procede per i delitti di. cui ai seguenti articoli del codice penale : 270 bis, comma
3, 270 quater, limitatamente al compimento di atti di
violenza con finalità di terrorismo internazionale e 270 quinquies,
limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo
internazionale".
Articolo 17
(Norme sull’impiego della
polizia giudiziaria)
1. All’ari, 148, del
codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 2 é sostituito dal seguente: "2.
Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame, il
giudice può disporre che, in caso di urgenza, le
notificazioni siano eseguite dalla. Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatati sono detenuti, con l’osservanza delle norme del
presente titolo";
b)il comma 2-ter è abrogato,
2. All’articolo 151, comma 1, del codice di
procedura penale, le parole "Le notificazione di
atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite
dalla polizia giudiziaria o dall’ufficiale giudiziario" sono sostituite
dalle seguenti.;
"Le notificazioni di atti
del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite
dall’ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di
atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a
compiere o è tenuta ad eseguire.".
3.All’art. 59, comma 3, del
codice di procedura penale, dopo le parole "Gli ufficiali e gli agenti di
polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati" sono
aggiunte le seguenti: "inerenti alle funzioni di cui all’ari 55, comma
1,".
4.Al decreto legislativo 28
agosto 2000, n, 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 20, la
rubrica è sostituita dalla seguente "Citazione a giudizio" e il comma
1 è sostituito dal seguente:
"1. Il pubblico ministero cita l’imputato
davanti al giudice di pace."
b) all’articolo 20, i commi 3 e 4 sona sostituiti
dai seguenti;
"3. La citazione deve essere sottoscritta, a
pena di nullità, dal pubblico ministero p dall’assistente giudiziario.
4. La citazione è notificata, a cura
dell’ufficiale giudiziario, all’imputato, al suo difensore e alla parte offesa
almeno trenta giorni prima della data dell’udienza. Se l’imputato e già
assistito da un difensore la notificazione è eseguita per entrambi depositando
le copie ad essi destinate presso la locale sede
dell’ordine degli avvocati,";
c) all’articolo 49, la rubrica è sostituita dalla
seguente:
’’Citazione a
giudizio";
d) all’articolo 50,. comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) nell’udienza dibattimentale, da uditori
giudiziari, da vice procuratori onorari addetti all’ufficio, da personale in
quiescenza da non più. di due anni che nei cinque anni
precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da
laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
5. All’articolo 72, comma 1, del regio decreto 30
gennaio 1941, n, 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) nell’udienza dibattimentale, da uditori
giudiziari, da vice procuratori onorati addetti all’ufficio, da personale in
quiescenza da non più di due anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto
le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, o da
laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo anno della scuola
biennale di specializzazione per le professioni legali di cui all’articolo 16
del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398.
Il Dipartimento affari giuridici e legislativi
della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
richiesto l’inserimento di un comma 6 al fine prevedere elle i commi 1, 2,3 e
4, lett a), b) e c), non si applicano ai delitti di
cui all’articolo 407. Comma 2, lett. a), del c.p.p,
Articolo 18
(Servizi di vigilanza che non
richiedono l’impiego di personale delle forze di polizia)
1.Ferme restando le attribuzioni
e i compiti dell’autorità di pubblica sicurezza, degli organi di polizia, e
delle altre autorità eventualmente competenti, è consentito l’affidamento a
guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata dei servizi di sicurezza
sussidiaria nell’ambito dei porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi
mezzi di trasporto e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e
dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonché nell’ambito delle linee di trasporto
urbano ,per ilcui espletamento non e richiesto
l’esercizio di pubbliche potestà o l’impiego di appartenenti alle forze di
polizia.
2.Ai fini di cui al comma 1,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con decreto da
adottarsi di concerto con il Ministro dell’interno le condizioni, gli ambiti
funzionali e le modalità per l’affidamento dei servizi predetti, irequisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche
funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate,
nonché ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare
svolgimento delle attività di vigilanza.
3.Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, per i porti, e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera
degli organi competenti, per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo
locale, sono stabiliti gli importi posti a carico dell’utenza quale contributo
alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi
a carico del bilancio dello Stato.
Articolo 19
(Spese urgenti in situazioni di
crisi)
1. Per l’attuazione delle misure di emergenza individuate dall’ Unità di crisi di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 6 maggio 2002, n, 83, convertito con
modificazioni dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, il Ministro dell’interno, può
autorizzare, con proprie ordinanze, il Capo della polizia, direttore generale
della pubblica sicurezza anche nella qualità di presidente della predetta Unità
di crisi, con facoltà di delega ai Prefetti competenti per territorio, a porre
in essere le attività negoziali ed i pagamenti occorrenti, anche in deroga ad
ogni disposizione vigente, nel rispetto di principi generali dell’ordinamento
giuridico.