Civile

Friday 08 August 2003

Testo del decreto 29 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. del 6 agosto 2003, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le regole per l’accreditamento dei soggetti che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patent

Testo del decreto 29 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. del 6 agosto 2003, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha stabilito le regole per l’accreditamento dei soggetti che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 29 luglio 2003

Accreditamento dei soggetti pubblici e privati che possono svolgere corsi per il recupero dei punti della patente di guida.

(GU n. 181 del 6-8-2003)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l’art. 7 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, che introduce la patente a punti;

Visto in particolare il comma 4 del predetto decreto che prevede la possibilita’ di riacquistare punti previa frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalle autoscuole ovvero dai soggetti pubblici e privati a cio’ autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri;

Considerata l’esigenza di stabilire i criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai soggetti pubblici e privati che dovranno svolgere i corsi per il recupero dei punti per la patente di guida;

Decreta:

Art. 1.

Autorizzazione ad effettuare i corsi

1. I corsi previsti dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, che consentono di recuperare i punti decurtati a seguito di violazione di norme di circolazione stradale sono svolti oltre che dalle autoscuole, da soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza nell’attivita’ di formazione attinente a temi di tutela della sicurezza della circolazione stradale con particolare riferimento alle responsabilita’ del conducente del veicolo, autorizzati dal Dipartimento dei trasporti terrestri secondo i criteri previsti ai commi successivi.

2. L’autorizzazione a svolgere i corsi previsti dall’art. 7, comma 4, del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, e successive modificazioni, e’ rilasciata a:

soggetti pubblici che effettuano i corsi sotto la loro diretta supervisione e responsabilita’;

soggetti privati che svolgono l’attivita’ di cui al comma 1 da almeno dieci anni e che operano a livello nazionale.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono dimostrare di possedere locali, attrezzature e personale conformi a quanto previsto dal presente decreto. Detti elementi potranno costituire oggetto di visita ispettiva preventiva da parte degli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.

4. La richiesta di autorizzazione deve essere inoltrata al Dipartimento dei trasporti terrestri, secondo lo schema di domanda di cui all’allegato 1; non puo’ essere dato avvio ad un corso prima di aver ottenuto la suddetta autorizzazione.

5. In relazione alle specifiche caratteristiche possedute dal soggetto richiedente, le autorizzazioni possono essere rilasciate anche per l’effettuazione di corsi relativi solo a determinate categorie di patenti di guida.

Art. 2.

Locali e attrezzature richiesti per ottenere l’autorizzazione

1. I soggetti pubblici e privati, per essere autorizzati, devono dimostrare di avere la disponibilita’:

a) di un’aula di almeno mq 25 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50 dotata almeno di una cattedra od un tavolo per l’insegnante e di posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilita’ di superficie dell’aula;

b) servizi igienici composti da bagno illuminato e areato;

c) di materiale didattico costituito almeno da:

1) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali:

segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;

2) pannelli illustrativi degli elementi del veicolo rilevanti ai fini della sicurezza stradale;

3) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;

4) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;

5) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;

6) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il servosterzo, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;

7) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;

8) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

2. Il materiale didattico di cui al comma 1, lettera c), puo’ essere sostituito con supporti audiovisivi o multimediali.

3. L’altezza minima di tali locali e’ quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui sono ubicati i locali.

4. Per i corsi relativi alle patenti di guida sottocategoria A1 e categoria A, B e B+E il materiale didattico obbligatorio e’ limitato a quello previsto nei precedenti punti da 1) a 6).

Art. 3.

Docenti dei corsi di recupero dei punti

1. I docenti dei soggetti privati che svolgono i corsi per il recupero dei punti devono aver conseguito l’abilitazione di insegnanti di teoria per la formazione dei conducenti e devono aver svolto tale attivita’ negli ultimi cinque anni per almeno tre anni consecutivi.

2. I docenti dei corsi istituiti da soggetti pubblici possono essere, oltre a quelli previsti al comma 1:

a) docenti appartenenti agli organi di polizia adibiti al controllo della circolazione stradale o appartenenti ai soggetti adibiti ai servizi di polizia stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione;

b) dipendenti di soggetti pubblici che svolgono attivita’ connesse alla sicurezza della circolazione stradale, che abbiano maturato esperienze nel settore della formazione.

3. Ai fini dello svolgimento dei corsi per il recupero dei punti, gli insegnanti di teoria delle autoscuole devono soddisfare i medesimi requisiti previsti al comma 1.

Art. 4.

Sospensione e revoca dell’autorizzazione

1. Gli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri effettuano controlli periodici presso i soggetti pubblici e privati di cui all’art. 1 al fine di verificare la persistenza dei requisiti previsti nel presente decreto. In occasione delle visite ispettive viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarita’ riscontrate. Esse sono contestate immediatamente al legale rappresentante dell’ente autorizzato.

2. Sulla base di detto verbale il direttore dell’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio emana atto di diffida per l’eliminazione delle irregolarita’ accertate entro il termine di sette giorni.

3. Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 2, il direttore dell’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio dispone la sospensione da quindici giorni a sei mesi dell’autorizzazione ad effettuare nuovi corsi per il recupero dei punti.

4. Nei casi in cui siano accertati reiterate gravi irregolarita’, il direttore dell’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri competente per territorio revoca l’autorizzazione ad effettuare i corsi.

5. Le misure di sospensione o di revoca di cui ai precedenti commi 3 e 4, si applicano direttamente in caso di violazioni riferite a quanto previsto all’art. 1, commi 4 e 5, ed all’art. 3, commi 1 e 3.

Art. 5.

Corsi effettuati dalle autoscuole

1. Le autoscuole autorizzate ai sensi dell’art. 335, comma 10, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono svolgere corsi per il recupero di punti per tutte le categorie di patenti, mentre le autoscuole autorizzate ai sensi dell’art. 335, comma 10, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono svolgere corsi solo per titolari di patenti di categoria A e B e patenti speciali corrispondenti.

Roma, 29 luglio 2003

Il Ministro: Lunardi