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Thursday 12 June 2003

Terremoto in Algeria. L’ Italia in prima linea negli aiuti internazionali a seguito del sisma. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2003. . (Ordinanza n. 3291). (GU n. 133 del 11-6-2003)

Terremoto in Algeria. L’Italia in prima linea negli aiuti internazionali a seguito del sisma

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2003

Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni calamitose in atto nella Repubblica Algerina democratica e popolare nonche’ ad evitare maggiori danni a persone o cose. (Ordinanza n. 3291). (GU n. 133 del 11-6-2003)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio1992, n. 225;

Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l’art. 1, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio del Ministri del

9 dicembre  2002,  recante  «Disciplina  dell’autonomia finanziaria e

contabilita’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data

23 luglio  2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della

Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto  il  decreto  del  Segretario  generale  della Presidenza del

Consiglio   dei   Ministri,   del   10 settembre   2002,  concernente

l’organizzazione  interna  del  dipartimento della protezione civile,

che  prevede, nell’ambito delle attivita’ inerenti all’organizzazione

ed alla gestione degli interventi in caso di emergenza, l’utilizzo di

nuclei operativi di emergenza anche all’estero;

Visto  l’art.  1,  comma 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Considerato che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di

cooperazione  internazionale,  partecipa alle attivita’ di assistenza

alle   popolazioni   colpite  da  eventi  calamitosi  di  particolare

gravita’;

Considerato  che  il 21 maggio 2003 si e’ verificato nel territorio

settentrionale  della  repubblica  Algerina democratica e popolare un

sisma di magnitudo superiore al sesto grado della scala Richter;

Considerato che il predetto evento calamitoso ha causato la perdita

di  numerose  vite  umane,  nonche’ la distruzione di numerosi centri

abitati colpiti dal sisma;

Tenuto  conto  che  la situazione calamitosa derivante dal predetto

evento  sismico e’ caratterizzata da una continua evoluzione connessa

all’espletamento   delle   attivita’  di  soccorso,  sicche’  perdura

l’ineludibile esigenza di assicurare una continua azione di soccorso;

Considerato   che  la  consistenza  dell’evento  calamitoso  impone

l’urgente  implementazione  delle  risorse  umane  e  materiali delle

strutture  algerine  deputate  al  soccorso  al fine di assicurare un

completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dal sisma;

Ravvisata,  pertanto,  l’imprescindibile  necessita’,  in un’ottica

tesa  a  favorire  il  soccorso e l’avvio della prima assistenza alla

popolazione  algerina sinistrata, di disporre e coordinare l’invio di

risorse  umane  e  materiali  per  fronteggiare  adeguatamente  ed in

termini  di particolare urgenza la situazione calamitosa verificatasi

nel   territorio  in  esame,  anche  mediante  la  piena  e  completa

attivazione   delle   componenti  di  cui  all’art.  11  della  legge

24 febbraio 1992, n. 225;

Acquisita l’intesa del Ministero degli affari esteri;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel  quadro  delle  iniziative adottate e da adottarsi in favore

della  repubblica Algerina democratica e popolare, in adempimento dei

doveri   di  cooperazione  internazionale  connessi  all’esigenza  di

fronteggiare  situazioni  di  rischio e di emergenza, il Dipartimento

della   protezione   civile  e’  autorizzato  ad  assumere  tutte  le

iniziative e gli interventi utili a consentire, anche alle componenti

di  cui  all’art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di operare

nell’attuale   contesto   calamitoso   garantendo   ogni  aiuto  alla

popolazione   algerina   colpita   dal   sisma  del  21 maggio  2003,

avvalendosi delle risorse umane e materiali all’uopo necessarie.

2. Per  il  perseguimento  degli  obiettivi  di  cui al comma 1, il

Dipartimento  della  protezione  civile  e’  autorizzato a consentire

l’utilizzazione,  senza  limiti  di  tempo,  da parte delle autorita’

locali  algerine, dei necessari beni e materiali da impiegarsi, anche

per finalita’ di prevenzione, per impedire il verificarsi di maggiori

danni alle popolazioni interessate ed il peggioramento delle relative

condizioni di vita.

3. Il   Dipartimento   della   protezione   civile   e’,  altresi’,

autorizzato a stipulare contratti, anche a trattativa privata, stante

la  situazione  di  somma urgenza, per l’acquisizione di forniture di

beni  e servizi idonei a garantire il piu’ celere perseguimento delle

finalita’ di cui alla presente ordinanza, nonche’ a stipulare polizze

assicurative  a  garanzia  di eventuali danni in favore del personale

inviato in missione all’estero.

4. Il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in

loco, anche avvalendosi della collaborazione dell’ambasciata d’Italia

in  Algeria,  e  autorizzato a provvedere all’acquisizione urgente di

beni  e  servizi  nei  limiti dei fondi posti a loro disposizione dal

Dipartimento della protezione.

La  presente  ordinanza  sara’  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2003

Il Presidente: Berlusconi