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Terremoto in Algeria. L’ Italia in prima linea negli aiuti internazionali a seguito del sisma. ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2003. . (Ordinanza n. 3291). (GU n. 133 del 11-6-2003)
Terremoto in Algeria. L’Italia in prima linea negli aiuti internazionali a seguito del sisma
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2003
Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni calamitose in atto nella Repubblica Algerina democratica e popolare nonche’ ad evitare maggiori danni a persone o cose. (Ordinanza n. 3291). (GU n. 133 del 11-6-2003)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l’art. 1, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del
9 dicembre 2002, recante «Disciplina dell’autonomia finanziaria e
contabilita’ della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data
23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del 10 settembre 2002, concernente
l’organizzazione interna del dipartimento della protezione civile,
che prevede, nell’ambito delle attivita’ inerenti all’organizzazione
ed alla gestione degli interventi in caso di emergenza, l’utilizzo di
nuclei operativi di emergenza anche all’estero;
Visto l’art. 1, comma 5 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
Considerato che la Repubblica italiana, nell’ambito dei rapporti di
cooperazione internazionale, partecipa alle attivita’ di assistenza
alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare
gravita’;
Considerato che il 21 maggio 2003 si e’ verificato nel territorio
settentrionale della repubblica Algerina democratica e popolare un
sisma di magnitudo superiore al sesto grado della scala Richter;
Considerato che il predetto evento calamitoso ha causato la perdita
di numerose vite umane, nonche’ la distruzione di numerosi centri
abitati colpiti dal sisma;
Tenuto conto che la situazione calamitosa derivante dal predetto
evento sismico e’ caratterizzata da una continua evoluzione connessa
all’espletamento delle attivita’ di soccorso, sicche’ perdura
l’ineludibile esigenza di assicurare una continua azione di soccorso;
Considerato che la consistenza dell’evento calamitoso impone
l’urgente implementazione delle risorse umane e materiali delle
strutture algerine deputate al soccorso al fine di assicurare un
completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dal sisma;
Ravvisata, pertanto, l’imprescindibile necessita’, in un’ottica
tesa a favorire il soccorso e l’avvio della prima assistenza alla
popolazione algerina sinistrata, di disporre e coordinare l’invio di
risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente ed in
termini di particolare urgenza la situazione calamitosa verificatasi
nel territorio in esame, anche mediante la piena e completa
attivazione delle componenti di cui all’art. 11 della legge
24 febbraio 1992, n. 225;
Acquisita l’intesa del Ministero degli affari esteri;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore
della repubblica Algerina democratica e popolare, in adempimento dei
doveri di cooperazione internazionale connessi all’esigenza di
fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento
della protezione civile e’ autorizzato ad assumere tutte le
iniziative e gli interventi utili a consentire, anche alle componenti
di cui all’art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di operare
nell’attuale contesto calamitoso garantendo ogni aiuto alla
popolazione algerina colpita dal sisma del 21 maggio 2003,
avvalendosi delle risorse umane e materiali all’uopo necessarie.
2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, il
Dipartimento della protezione civile e’ autorizzato a consentire
l’utilizzazione, senza limiti di tempo, da parte delle autorita’
locali algerine, dei necessari beni e materiali da impiegarsi, anche
per finalita’ di prevenzione, per impedire il verificarsi di maggiori
danni alle popolazioni interessate ed il peggioramento delle relative
condizioni di vita.
3. Il Dipartimento della protezione civile e’, altresi’,
autorizzato a stipulare contratti, anche a trattativa privata, stante
la situazione di somma urgenza, per l’acquisizione di forniture di
beni e servizi idonei a garantire il piu’ celere perseguimento delle
finalita’ di cui alla presente ordinanza, nonche’ a stipulare polizze
assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale
inviato in missione all’estero.
4. Il personale del Dipartimento della protezione civile inviato in
loco, anche avvalendosi della collaborazione dell’ambasciata d’Italia
in Algeria, e autorizzato a provvedere all’acquisizione urgente di
beni e servizi nei limiti dei fondi posti a loro disposizione dal
Dipartimento della protezione.
La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 27 maggio 2003
Il Presidente: Berlusconi