Penale

Tuesday 29 April 2003

Tenere l’ acqua minerale al sole è reato anche se non sono alterate le qualità organolettiche. Cassazione – Sezione terza penale – sentenza 6 marzo-28 aprile, n. 19642

Tenere lacqua minerale al sole è reato anche se non sono alterate le qualità organolettiche

Cassazione Sezione terza penale sentenza 6 marzo-28 aprile, n. 19642

Presidente Postiglione relatore Piccialli

Pm Izzo ricorrente Rossetto

Fatto e diritto

Il dottore Luca Rossetto, nella qualità di «legale rappresentante» della Spa Autogrill, esercente tra gli altri un ristorante in unarea di servizio autostradale in tenimento di Cadorago, allesito di indagini conseguite ad un accertamento ivi eseguito il 6 settembre 1999 dai Nas dei Cc, venne tratto al giudizio del Tribunale di Como sotto limputazione di cui allarticolo 5 lettera b) legge 283/62, perché «deteneva per vendere o comunque distribuire al consumo n. 270 bottiglie di acqua minerale& in cattivo stato di conservazione ed in particolare in luogo esposto al sole e pertanto in violazione del disposto di cui allarticolo 47 del Dm 20 gennaio 1927».

Con la sentenza in epigrafe il giudice di merito, ritenuto che limputato non avesse offerto adeguata prova in ordine allassunta delega delle funzioni di direzione e vigilanza relativamente allesercizio de quo e che il fatto accertato integrasse gli estremi del reato di pericolo ascritto, per la violazione di norme sia regolamentari, sia comunque, di ordinaria ed elementare cautela attinenti alla conservazione di sostanze destinate allalimentazione umana, dichiarava il Rossetto colpevole della rubricata contravvenzione e, concessegli le attenuanti generiche lo condannava alla pena di quattromila euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso detta decisione limputato ha proposto, tramite i difensori di fiducia, ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Nel primo, deducente erronea applicazione dellarticolo 5 lettera b) legge 283/62, si critica linterpretazione, ancorché conforme a quella resa dalle Sezioni unite penali di questa Corte, della norma suddetta, secondo la quale il resto viene ritenuto configurabile, indipendentemente dallaccertamento dellalterazione o comunque da modificazioni intrinseche dello stato del prodotto, per il solo fatto dellinosservanza delle regole e cautele di conservazione.

In particolare si sostiene, richiamando anche la giurisprudenza costituzionale esigente il requisito di una concreta, ancorché minima, attitudine offensiva della condotta anche nei reati di pericolo presunto, che la disposizione penale, nellaccezione di cui sopra, si connoterebbe di illegittimità costituzionale, in ragione di una ingiustificata parificazione di trattamento sanzionatorio ad altre fattispecie contravvenzionali previste dallarticolo 5, segnatamente per le ipotesi, oggettivamente più gravi, di accertata alterazione della sostanza.

Sotto altro profilo si deduce lavvenuta abrogazione del regolamento ministeriale richiamato nel capo dimputazione, censurandosi comunque lapplicazione delle relative disposizioni «in chiave pedissequamente sanzionatoria».

Con il secondo motivo si lamenta erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione, in ordine alla ravvisata responsabilità personale dellimputato, il cui accertamento sarebbe viziato da inadeguata valutazione delle effettive risultanze processuali circa la posizione del Rossetto, in relazione alle vastissime dimensioni aziendali ed alle specifiche mansioni del medesimo, ed allingiustificata pretesa di una prova scritta della delega; per di più la motivazione sarebbe del tutto carente in punto di specificazione dei profili di colpi circa lassunta omissione dei controlli, risolvendosi nellaffermazione di una responsabilità oggettiva.

Il primo motivo di ricorso è infondato.

In ordine al profilo di censura, proponente la tesi della natura di reato di evento della contravvenzione contestata, il collegio si limita a richiamare, condividendole integralmente, le esaurienti e convincenti argomentazioni al riguardo esposte nella sentenza delle Sezioni unite 40/2001, che consolidando un indirizzo già largamente prevalente, ha ribadito il principio a termini del quale lelemento oggettivo della fattispecie contravvenzionale in questione si configura indipendentemente dalleventuale modificazione delle caratteristiche intrinseche della sostanza alimentare, per il solo fatto estrinseco che la modalità di conservazione della stessa siano cattive, per mancata osservanza di norme, regolamentari o anche di comune diligenza e cautela; ciò in quanto la disposizione di cui allarticolo 5 lettera d) legge 283/62 realizza una forma di tutela avanzata, in tema di prevenzione e garanzie igieniche nel commercio delle sostanze destinate al consumo umano, sanzionando condotte la cui pericolosità è presunta iuris et de iure, in ragione della particolare importanza e diffusione degli interessi collettivi tutelati.

Né coglie nel segno lobiezione secondo la quale la tesi interpretativa recepita dalle Sezioni unite presenti profili di illegittimità costituzionale, per irrazionale parificazione di trattamento penale rispetto ad altre ipotesi sostanzialmente più gravi e lesive, considerato che i larghi margini di discrezionalità consentiti ex articolo 133 Cp al giudice, nellambito dei comuni limiti edittali di pena (da gg. 5 ad a. 1 di arresto, congiunto ad ammenda da lire 600.000 a 60.000.000, salvo che per le ipotesi sub a) ed h), in cui il massimo dellammenda era di lire 90.000.000, nel testo di legge previdente alla modifica apportata dallarticolo 6 legge 507/99) assicuravano ampie possibilità di adeguamento della sanzione alla gravità del caso concreto. Detta, astratta, parità di trattamento sanzionatorio con le ipotesi relative a sostanze in stato di alterazione e similari (contemplate dalla lettera d), peraltro, non è più sussistente dopo lintervento modificativo sopra citato, a seguito del quale il regime a tali contravvenzioni, oggi punibili con larresto da m. 3 ad a. 1 con lammenda da lire 5.000.000 a lire 90.000.000, è palesemente più severo di quello relativo alle ipotesi sub b), che sono punibili con larresto fino ad un anno o con lammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000; sicché la censura risulta anche irrilevante.

Del pari lo è il profilo di censura correlato alla dedotta abrogazione della norma regolamentare citata nel capo dimputazione, considerato che la contestata condotta di esposizione alla luce ed al calore solare di sostanze destinate al consumo umano, segnatamente di acque minerali contenute in bottiglie di plastica, particolarmente soggette a processi di degenerazione fisico-chimica innescati dalle suddette condizioni ambientali, come correttamente osservato nella sentenza di merito, costituisce integra comunque violazione di unelementare a regola di cautela igienica, dettata dalla comune esperienza e, come tale, integrante gli estremi soggettivi della contravvenzione, punibile anche a titolo di colpa.

Non miglior sorte merita, infine, il profilo di censura correlato al requisito della concreta attitudine offensiva della condotta accertata, ancorché di pericolo, considerato che nel caso di specie la sentenza di merito evidenzia una negligenza di non lieve rilevanza (atta a porre in pericolo gli interessi dei potenziali consumatori), come tale intrinsecamente idonea, secondo la necessaria valutazione ex ante (a nulla rilevando che, nella specie, lacqua minerale sia poi risultata ancora potabile, tanto da essere dissequestrata), a valicare quella soglia di minima offensività che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità e nel solco dei dettami di quella costituzionale, è richiesta anche nei reati di cosiddetta «pericolo presunto».

Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso.

Il giudice di merito, pur dando per scontate le rilevanti dimensioni (notorie e, comunque, oggetto di prova dibattimentale) della società, nellambito della quale limputato, pur non essendone (come da inesatta qualificazione attribuita in rubrica) il legale rappresentante, occupava una posizione (di «direttore vendite e logistica») che lo poneva al vertice di un vasto settore organizzativo ricomprendente numerose strutture aziendali, disseminate lungo lintera rete autostradale italiana, lo ha tuttavia ritenuto responsabile di una violazione, di evidente natura episodica (il collocamento, in un posto non idoneo, di alcuni contenitori temporaneamente eccedenti le esigenze di smercio), che non poteva che far capo alla persona incaricata delle specifiche mansioni o, comunque, per culpa in vigilando, a chi, in quella locale articolazione della complessa struttura societaria, era preposto alla relativa direzione e vigilanza dellunità aziendale.

La riconduzione della responsabilità allimputato, che per le sue menzionate attribuzioni verticistiche era risultato essere la persona fisica («procuratore pro tempore della Spa Autogrill») organicamente rappresentante la società, titolare della licenza desercizio della struttura in questione, si è basata su argomentazioni astratte e formalistiche, che ponendo a carico dellimputato lonere della prova di una formale delega al locale preposto, si sono tradotte nellinammissibile applicazione, in campo penale, di presunzioni di colpa, a vero e proprio titolo di responsabilità oggettiva ed in violazione dei fondamentali principi della personalità della responsabilità penale.

Al riguardo il collegio ritiene di dover adesivamente richiamare quelle pronunzie di legittimità che, affrontando analoghe tematiche (v., in particolare, sez. IV pen., sent. 548/98, in materia di prevenzione infortuni, sez. III pen., sent. 681/98, in materia di commercio di prodotti alimentari, costituente questultima vero e proprio precedente in termini), hanno avuto modo, con convincenti argomentazioni presupponesti una realistica valutazione delle esigenze della moderna economia, imponenti larticolato decentramento delle grandi strutture produttive, ed un approccio ragionevole alla problematica della suddivisione delle responsabilità, anche organizzative e di vigilanza, di chiarire come lesigenza di una delega scritta o comunque formale, da parte degli organi verticistici di una società di rilevanti dimensioni, sia superflua, dovendosi presumere in re ipsa, allorquando ricorra la suddivisione dellazienda in distinti settori, rami o servizi, ai quali siano preposti soggetti qualificati ed idonei.

Tale principio, del tutto condiviso dal collegio per la sua aderenza a quello basilare dettato dallarticolo 27 comma 1 Costituzione ed anche in considerazione della fondamentale regola logica secondo la quale memo ad impossibilia tenetur (che impedisce il contemporaneo svolgimento, da parte di un unico soggetto di innumerevoli mansioni, anche di vigilanza, consentendone allinterno di grandi aziende, la delega ed il decentramento: v., al riguardo, in tema di smaltimento di rifiuti, Cass. sez. VI, 9715/97) comporta che nei casi, come nella specie, in cui lapparato produttivo della società sia articolato in una serie di unità territoriali autonome, ciascuna affidata ad un soggetto alluopo investito di mansioni direttive, il problema della responsabilità vada affrontato, sia pure in base ai consueti dettami della giurisprudenza di legittimità (dei quali è menzione nella sentenza di merito), con riferimento a quella singola struttura aziendale, allinterno della quale soltanto dovrà ricercarsi il responsabile dei fatti, commissivi o omissivi, integranti la colpa contravvenzionale in concreto contestata, senza dover invece esigere la prova specifica di una delega ad hoc da parte del legale rappresentante (o della persona occupante una posizione organizzativa apicale) al preposto alla singola struttura o settore di servizio.

Sulla base delle suesposte considerazioni si impone lannullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per non avere il ricorrente imputato commesso il fatto.

Inutile si appalesa la trasmissione degli atti al competente Pm, risultando ormai la contravvenzione, ad altri ascrivibile, prescritta ex articolo 157 n. 5 Cp, in ragione della sua risalenza (6 settembre 1999).

PQM

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, per non aver commesso il fatto.