Ambiente

Tuesday 21 December 2004

Tempi duri per la pubblicità dei prodotti del tabacco. Con il D.lgs. 300/2004 entrano in vigore i divieti previsti dalla normativa europea DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2004, n.300 (GU n. 297 del 20-12-2004)

Tempi duriper la pubblicità dei prodotti del tabacco. Con il D.lgs. 300/2004 entrano in vigore i divieti previsti dalla normativa europea

DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2004, n.300 (GU n. 297 del 20-12-2004)

Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicita’ e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B;

Vista la direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicita’ e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco;

Vista la legge 10 aprile 1962, n. 165, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, ed, in particolare, l’articolo 8, comma 14;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, delle attivita’ produttive, della salute e delle comunicazioni;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) prodotti del tabacco: tutti i prodotti destinati ad essere fumati, fiutati, succhiati o masticati se costituiti, anche parzialmente, di tabacco;

b) pubblicita’: ogni forma di comunicazione commerciale che abbia lo scopo o l’effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;

c) sponsorizzazione: qualsiasi forma di contributo pubblico o privato ad un evento, un’attivita’ o una persona che abbia lo scopo o l’effetto, diretto od indiretto, di promuovere un prodotto del tabacco;

d) servizi della societa’ dell’informazione: i servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni.

Art. 2.

Pubblicita’ a mezzo stampa e mediante i servizi della societa’ dell’informazione

1. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo unico della legge 10 aprile 1962, n. 165, e’ vietata la pubblicita’ a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, con le eccezioni di cui al comma 2.

2. La pubblicita’ a mezzo stampa e mediante altre pubblicazioni stampate, e’ consentita soltanto nelle pubblicazioni destinate esclusivamente ai professionisti del commercio del tabacco e nelle pubblicazioni stampate ed edite in Paesi non appartenenti alla Comunita’ europea, che non siano principalmente destinate al mercato comunitario.

3. E’ vietata la pubblicita’ nei servizi della societa’ dell’informazione.

Art. 3.

Pubblicita’ radiofonica

1. E’ vietata la pubblicita’ radiofonica a favore dei prodotti del tabacco.

2. I programmi radiofonici non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui principale attivita’ consista nella fabbricazione o vendita di prodotti del tabacco.

Art. 4.

Sponsorizzazione di eventi e di attivita’

1. La sponsorizzazione di un evento o di un’attivita’ e’ vietata qualora gli stessi si svolgano contemporaneamente in piu’ di uno Stato appartenente alla Comunita’ europea ovvero il cui organizzatore sia costituito da piu’ soggetti residenti in piu’ di uno Stato della Comunita’.

2. E’ vietata altresi’ la sponsorizzazione di un evento che per quanto attiene la sua organizzazione produca direttamente effetti transfrontalieri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alla sponsorizzazione di un evento, o di attivita’ praticate nel suo ambito, quando questo si svolge esclusivamente nel territorio dello Stato.

4. E’ vietata la distribuzione gratuita di prodotti del tabacco nel contesto della sponsorizzazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2, che abbia lo scopo o l’effetto diretto od indiretto di promuovere tali prodotti.

Art. 5.

Sanzioni

1. Chiunque effettua pubblicita’ a mezzo stampa o nei servizi della societa’ dell’informazione in violazione dei divieti stabiliti all’articolo 2 e’ soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.582,25 a euro 25.822,80.

2. Alla stessa sanzione e’ soggetto chiunque effettui pubblicita’ radiofonica vietata ai sensi dell’articolo 3 ovvero, la sponsorizzazione vietata degli eventi od attivita’ di cui all’articolo 4, commi 1 e 2.

Art. 6.

Legittimazione ad agire contro le violazioni

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte nell’elenco previsto dall’articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono legittimate ad agire in giudizio contro le violazioni ai divieti previsti dal presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi’ 16 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri

Buttiglione, Ministro per le politiche

comunitarie

Fini, Ministro degli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia

Siniscalco, Ministro dell’economia e

delle finanze

Marzano, Ministro delle attivita’

produttive

Sirchia, Ministro della salute

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Visto, il Guardasigilli: Castelli