Tributario e Fiscale
Tassazione delle pensioni per l’ anno 2004
Tassazione delle pensioni per l’anno 2004.
INPS CIRCOLARE N. 52 del 18.03.2004
SOMMARIO: Si forniscono ulteriori precisazioni in merito alle modalità utilizzate per la tassazione delle pensioni per l’anno 2004 che applicano le disposizioni fornite dall’Agenzia delle Entrate con circolare n. 57 del 22 dicembre 2003.
Al punto 14 della circolare n. 191 del 12 dicembre 2003 sono state descritte le modalità utilizzate per la tassazione delle pensioni per l’anno 2004.
La tassazione delle pensioni per l’anno 2004 è stata effettuata considerando i codici memorizzati in GP3CDTI relativi sia alla deduzione che alle detrazioni.
La deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione (euro 3.000,00 annui) prevista dall’articolo 11, comma 1, del TUIR e l’ulteriore deduzione per i pensionati di cui all’articolo 11, comma 3, del TUIR (euro 4000,00 annui) sono state attribuite ai pensionati per i quali risulta memorizzato il codice 1 nel terzo byte della stringa dei codici (GP3CDTI), la detrazione prevista dall’articolo 14 del TUIR è stata attribuita ai pensionati per i quali risulta memorizzato il codice 1 nel secondo byte della stringa dei codici (GP3CDTI).
Per le pensioni di importo annuo non superiore a 7.500,00 non sono state applicate ritenute IRPEF a condizione che risulti memorizzata l’informazione che il reddito è costituito solo da pensione, casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a euro 185,92. Si ricorda che tale informazione è memorizzata nel 13mo byte dei codici deduzione e detrazioni di GP3CDTI. Per le pensioni di importo compreso tra 7.500,00 e 7.800,00 euro è stata applicata la disposizione che prevede che non è dovuta la parte di imposta netta eventualmente eccedente la differenza fra il reddito complessivo ed euro 7.500,00, sempreché risulti ugualmente memorizzata l’informazione che il reddito è costituito solo da pensione, casa di abitazione e terreni per un reddito non superiore a euro 185,92.
Con elaborazione in corso la deduzione e la detrazione in argomento, in applicazione di quanto previsto dalle circolari n. 2/E del 15 gennaio 2003 e n. 15/E del 5 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate dell’Agenzia delle Entrate, vengono attribuite per l’anno 2004 a tutti i pensionati, indipendentemente dalla loro richiesta.
Si forniscono di seguito ulteriori chiarimenti in merito alle modalità utilizzate per la tassazione delle pensioni nell’anno 2003 e nell’anno 2004.
1 – Tassazione delle pensioni “singole”
1.1 – Tassazione delle pensioni “singole” nell’anno 2003
Le ritenute IRPEF per l’anno 2003 sono state determinate sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
La deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione spettante sulla base dell’importo complessivo annuo, applicata al rinnovo delle pensioni prima dei successivi chiarimenti contenuti nella circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 e nella circolare n. 15/E del 5 marzo 2003 dell’Agenzia delle Entrate, è stata ripartita su tredici mensilità.
Questo ha determinato per l’anno 2003, nei casi in cui il pensionato non beneficiava di detrazioni – che sono comunque state attribuite per 12 mesi – una tassazione uniforme su tutte le mensilità di pensione, compresa la tredicesima.
1.2 – Tassazione delle pensioni “singole” con decorrenza successiva al gennaio 2003
Anche per le pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2003 la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione è stata attribuita ripartendo, con riferimento a tredici mensilità, l’importo determinato sulla base del reddito da pensione rapportato ad anno e la tassazione dell’importo mensile e della tredicesima è stata effettuata attribuendo la quota mensile di deduzione così determinata.
1.3 – Tassazione delle pensioni “singole” nell’anno 2004
Le ritenute IRPEF per l’anno 2004 sono state determinate sulla base delle disposizioni contenute nell’articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nelle circolari applicative emanate dall’Agenzia delle Entrate; in particolare la circolare n. 2/E del 15 gennaio 2003 e la circolare n. 15/E del 5 marzo 2003.
Come previsto dalla citata circolare n. 2/E dell’Agenzia delle Entrate e come ribadito dal Ministero dell’Economia e delle finanze, Ufficio del coordinamento legislativo – Finanze, con nota n. 3-16431 del 20 novembre 2003, la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione spettante sulla base dell’importo complessivo annuo, è stata ripartita su dodici mensilità.
Per l’anno 2004 è stato pertanto determinato il conguaglio fiscale sulla tredicesima con le modalità utilizzate per la generalità dei redditi da lavoro dipendente e da pensione.
1.4 – Tassazione delle pensioni “singole” con decorrenza successiva al gennaio 2004
Anche per le pensioni con decorrenza successiva a gennaio 2004 la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione è stata attribuita ripartendo, con riferimento a dodici mensilità l’importo spettante sulla base del reddito da pensione rapportato ad anno e la tassazione dell’importo mensile è stata effettuata attribuendo la quota mensile di deduzione così determinata.
2 – Tassazione delle pensioni abbinate
2.1 – Tassazione delle pensioni INPS abbinate
La tassazione delle pensioni INPS abbinate è stata operata per l’anno 2004 con le stesse modalità utilizzate per l’anno 2003: sull’imponibile complessivo sono state determinate le ritenute IRPEF complessive che sono state ripartite in proporzione agli imponibili delle singole pensioni.
2.2 – Tassazione delle pensioni erogate da Enti diversi abbinate per l’anno 2003
Le modalità di tassazione applicate per l’anno 2003 alle pensioni erogate da Enti diversi e memorizzate nel Casellario centrale interessate all’applicazione dell’art 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, sono state descritte con la circolare n. 135 del 25 luglio 2003. In particolare la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, calcolata con riferimento all’imponibile complessivo delle pensioni del soggetto, è stata attribuita al trattamento principale.
Il trattamento secondario è stato tassato applicando l’aliquota del soggetto.
2.3 – Tassazione delle pensioni erogate da Enti diversi abbinate per l’anno 2004
La tassazione delle pensioni erogate da Enti diversi e memorizzate nel Casellario centrale, è stata effettuata per l’anno 2004 con le modalità previste dalla circolare n. 57 del 22 dicembre 2003 dell’Agenzia delle Entrate (allegato 1).
Al fine di evitare disagi derivanti da conguagli operati in corso d’anno dai diversi Enti, si è provveduto, come previsto dalla citata circolare n. 57/2003 ad effettuare il calcolo dell’imposta cumulata e a ripartire la stessa in proporzione agli imponibili di ogni prestazione.
La circolare n. 57 dell’Agenzia delle Entrate afferma in particolare che
“In analogia con quanto avveniva per le detrazioni d’imposta, la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione dovrebbe essere calcolata in via prioritaria sul trattamento principale.
Utilizzando tale metodo, però, si verificherebbe una maggiore incidenza dell’imposta sul trattamento secondario e, viceversa, una incidenza di imposta minore sul trattamento pensionistico principale.
Per evitare tale ingiustificata distribuzione dell’onere fiscale sui diversi trattamenti, si rende opportuno modificare il metodo di calcolo fin ora seguito e ripartire l’imposta complessivamente dovuta in misura proporzionale su tutte le pensioni.
Al fine di rendere omogenea la tassazione applicata dai diversi enti erogatori di pensione (principale e non):
– il casellario cumula tutti i trattamenti pensionistici del soggetto, calcola la quota di deduzione per garantire la progressività dell’imposizione, determina l’imposta complessiva dovuta dal soggetto, attribuisce le detrazioni, ripartisce l’imposta così calcolata in proporzione agli imponibili erogati da ciascun ente, comunica agli enti erogatori l’aliquota da applicare e i dati analitici sulla base dei quali ha determinato l’aliquota stessa:
– ciascun ente erogatore assoggetta i trattamenti che corrisponde all’aliquota comunicata dal casellario. Qualora nel corso dell’anno muti l’ammontare del trattamento pensionistico rispetto all’importo conosciuto dal casellario, l’ente potrà ricalcolare la quota di imposta dovuta in relazione ai compensi erogati utilizzando i dati analitici comunicati dal casellario, in modo da evitare conguagli al soggetto percipiente.”
3 – Comunicazione del Casellario agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici
Per consentire agli Enti erogatori di trattamenti pensionistici l’applicazione immediata delle nuove modalità è stato predisposto, al momento del rinnovo dei mandati di pagamento per le pensioni per l’anno 2004, un apposito flusso di comunicazione dei dati.
E’ stata inoltre inviata agli Enti e pubblicata sul sito a disposizione del Casellario la lettera riportata in allegato 2 che fornisce le informazioni relative alle nuove modalità di ripartizione delle ritenute IRPEF e precisa le modalità di calcolo da parte degli Enti dell’addizionale regionale e comunale.
4 – Attribuzione della deduzione e della detrazione per assicurare la progressività dell’imposta
L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta deve essere attribuite “d’ufficio”. Il pensionato che non intende beneficiarne deve darne espressa comunicazione.
Pertanto, considerato che il rinnovo delle pensioni per l’anno 2004 è stato effettuato con riferimento ai codici detrazione e deduzione memorizzati sul data base delle pensioni, è in corso l’individuazione delle pensioni interessate per le quali si provvederà rapidamente al ricalcolo delle ritenute IRPEF per l’anno 2004.
Ai pensionati interessati, sia titolari di pensioni erogate dall’INPS che di pensioni erogate da altri Enti, viene inviata apposita comunicazione per informarli dell’operazione e della possibilità di richiedere la deduzione per assicurare la progressività dell’imposta per l’anno 2003, in sede di dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. UNICO Persone Fisiche).