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Tuesday 02 November 2004

TAR CALABRIA – CATANZARO – sentenza 29 ottobre 2004 n. 2026 – Pres. ed Est. Mezzacapo – F., L. e I. La motivazione delle scelte urbanistiche nell’ adozione del P.R.G.

TAR CALABRIA – CATANZARO – sentenza 29 ottobre 2004 n. 2026 –
Pres. ed Est
. Mezzacapo
– F., L. e I. La motivazione
delle scelte urbanistiche nell’adozione del P.R.G.

Bruni (Avv. Saccomanno) c. Comune
di Ioppolo (n.c.) e Regione
Calabria (n.c.) –

F A T T O

Con l’avversata deliberazione
il Consiglio comunale di Ioppolo ha adottato
il nuovo Piano regolatore generale. L’adozione del P.R.G. è dunque avversata dalla odierne ricorrenti proprietarie di un terreno già
avente destinazione urbanistica C3 – turistico residenziale e con il nuovo
strumento normato come zona C5 – agrituristica, con
la possibilità di edificare per massimo 450 mc.
possedendo un lotto di almeno mq. 3000. A sostegno del gravame, appunto rivolto
avverso il detto mutamento dei destinazione di zona,
deducono difetto di motivazione, con particolare riguardo all’interesse
pubblico al segnalato mutamento. Lamentano, inoltre, le ricorrenti che l’atto è
comunque viziato per non essere stato il progetto del
P.R.G. preventivamente depositato nella segreteria comunale ai sensi dell’art.
9 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, così come non risulta la pubblicazione
successiva per 15 giorni presso l’albo pretorio.

Non si sono costituite in giudizio le
intimate Amministrazioni.

Alla pubblica udienza del 22 ottobre
2004 il ricorso viene ritenuto per la decisione.

D I R I T T O

Con il proposto ricorso
le odierne ricorrenti impugnano la deliberazione del Consiglio comunale
di Ioppolo del 12 aprile 1988 con la quale è adottato
il Piano regolatore generale del Comune nella parte in cui l’area di loro
proprietà subisce un mutamento nella destinazione urbanistica, da C 3 –
turistico residenziale a C 5 – agrituristica, con la possibilità di edificare
per massimo 450 mc. possedendo un lotto di almeno mq.
3000.

Il ricorso non è fondato e va,
pertanto, respinto.

Innanzitutto infondata
si rivela la censura principale di cui al proposto ricorso e concerne
l’asserito difetto di motivazione dell’avversato mutamento di destinazione di
zona.

Occorre infatti
osservare che l’indirizzo di politica urbanistica espresso negli strumenti
generali di pianificazione implica importanti conseguenze in ordine al
sindacato di legittimità del giudice amministrativo, ed al contenuto della
motivazione in concreto indispensabile, specie in considerazione di quanto
previsto dal comma 2 dell’art. 3 della L. 7 agosto
1990 n. 241, il quale esclude dall’obbligo di motivazione gli atti normativi e
quelli a contenuto generale (nel cui novero rientra lo strumento urbanistico
generale).

Coerentemente, si è affermato che: a)
le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione del piano costituiscono
apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non
siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (tra le tante e di
recente, Cons. Stato, IV Sez., 8 febbraio 1999 n. 121); b) in occasione della formazione
di uno strumento urbanistico generale, le scelte discrezionali
dell’Amministrazione, riguardo alla destinazione di singole aree, non necessitano
di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali
– di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso
(Cons. Stato: Ad. plen., 22 dicembre 1999 n. 24; IV Sez.
19 gennaio 2000 n. 245; IV Sez. 24 dicembre 1999 n.
1943; IV Sez. 2 novembre 1995 n. 887; IV Sez. 25 febbraio 1988 n. 99), essendo sufficiente
l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di
modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non
abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni
appaiano meritevoli di specifiche considerazioni.

Le evenienze che giustificano una più
incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali (non
presenti nell’odierna fattispecie), sono state ravvisate dalla giurisprudenza
del Consiglio di Stato (da ultimo, Ad. plen. n. 24 del 1999 cit.): a) nel superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2
aprile 1968, con l’avvertenza che la motivazione ulteriore va riferita
esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di
sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di
zona di determinate aree; b) nella lesione (parimenti non ricorrente nella
specie) dell’affidamento qualificato del privato – convenzioni di
lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi tra il Comune e i
proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di
dinieghi di concessione edilizia o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione
– (Ad. plen. n. 24 del 1999 cit.; 8 gennaio 1986, n. 1); c) nella modificazione in zona
agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati
– in modo non abusivo – (IV Sez. 9 aprile 1999 n.
594);

Che poi la zona
agricola possieda anche una valenza conservativa dei valori naturalistici,
venendo a costituire il polmone dell’insediamento urbano, assumendo per tale
via la funzione decongestionante e di contenimento dell’espansione
dell’aggregato urbano, è principio espresso da tempo dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato (cfr. Cons.
Stato, IV Sez. n. 245 del 2000 cit.; n. 1943 del 1999 cit.; 13 marzo 1998 n. 431; IV Sez. 1
ottobre 1997 n. 1059; IV Sez. 28 settembre 1993 n.
968; IV Sez. 1 giugno 1993 n. 581; V Sez. 19 settembre 1991 n. 1168; IV Sez.
11 giugno 1990 n. 464; IV Sez. 17 gennaio 1989 n. 5).

Logico corollario, sul piano
dell’istruttoria e della motivazione di una prescrizione dunque orientata a
tutelare l’ambiente, anche quando si risolve nell’imprimere ad un’area il
connotato di zona agricola, è che non si richiede una diffusa analisi argomentativa, avuto riguardo al valore, sul piano
costituzionale fondamentale, a mente dell’art. 9 della Carta, del paesaggio
(tra le tante, IV Sez. n. 245 del 2000 cit.; 4 dicembre 1998 n. 1734;
Corte cost. n. 170 del 1997; n. 416 del 1996; n. 417 del
1995; n. 379 del 1994; n. 282 del 1992; n. 327 del 1990; nn.
302 e 1112 del 1988; nn. 151, 152 e 153 del 1986).

Dunque, la discrezionale scelta operata
dall’Amministrazione comunale risulta, quanto all’esaminato profilo,
sicuramente legittima.

Del pari infondato
è il secondo motivo di ricorso con cui lamentano le ricorrenti che il progetto
del P.R.G. non è stato preventivamente depositato nella segreteria comunale ai
sensi dell’art. 9 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, così come non risulta la pubblicazione successiva per 15 giorni presso
l’albo pretorio. Orbene, l’art. 9 citato della legge urbanistica prescrive che
“il progetto di piano regolatore generale del Comune deve essere depositato
nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i
quali chiunque ha facoltà di prendere visione. L’effettuato deposito è reso
noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge. Fino a 30 giorni dopo la
scadenza del periodo di deposito possono presentare
osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni
interessate”. Come ha allora affermato condivisibile giurisprudenza, nel
procedimento di formazione dei piani regolatori generali, la pubblicazione
prevista dall’art. 9 richiamato e finalizzata alla presentazione delle
osservazioni da parte dei soggetti interessati al progetto di piano adottato
dal Comune, costituisce adempimento susseguente ed estrinseco
rispetto alla deliberazione comunale di adozione del piano regolatore generale,
insuscettivo di incidere sulla legittimità della
deliberazione stessa (cfr. Cons.
Stato, Sez. IV, sent. n. 601 del 10-08-1990).

Quanto alla pubblicazione all’albo pretorio,
la avversata deliberazione consiliare risulta per tabulas regolarmente affissa all’albo pretorio in data 27
maggio 1988.

Conclusivamente, ribadite
le svolte considerazioni, il Collegio respinge il ricorso in esame poiché infondato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle
spese del presente giudizio in ragione della mancata costituzione delle
intimate Amministrazioni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Calabria RESPINGE il ricorso n. 1363 del 1988, di cui in epigrafe.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia
eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in
Catanzaro nella camera di consiglio del 22 ottobre 2004.

SALVATORE MEZZACAPO PRESIDENTE, ESTENSORE

Depositata in segreteria il 29
ottobre 2004.