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Sulla responsabilità medica. In particolare sulla Legge Balduzzi
(Sentenza Tribunale Milano, sez. I civile, sentenza depositata in data 15.01.2015)
Riferimenti legislativi: D.L. n. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012 (Legge Balduzzi)
Il caso: il Tribunale di Milano è nuovamente chiamato a pronunciarsi in merito ad una causa promossa da un paziente nei confronti dell’Azienda Ospedaliera alla quale si era rivolto per eseguire accertamenti clinici.
L’attore deduceva l’inadempimento contrattuale da parte dei sanitari operanti all’interno della struttura sanitaria convenuta per la ritardata diagnosi di una malattia che lo affliggeva. A causa di tale inadempienza l’attore lamentava quindi di non era stato sottoposto ad un tempestivo trattamento chirurgico con conseguente aggravamento della patologia e delle sue condizioni di salute.
L’attore concludeva chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti a seguito della condotta inadempiente dei sanitari.
La risposta fornita dal Tribunale di Milano – il quale ha accolto la domanda di risarcimento degli eredi dell’attore, deceduto nelle more del giudizio – torna brevemente sul tema della responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e chiarisce la portata dell’art. 3 della Legge n. 189/2012 (Legge Balduzzi).
Sulla responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera ex art. 1218 c.c.
Il Tribunale di Milano richiama l’insegnamento consolidato della giurisprudenza (ex pluribus, Trib. Milano, sent. 17.07.2014 n. 9693, n. 8940/2014, n. 7909/2014), avallato dalle S.U. della Cassazione (sentenza 01.07.2002 n. 9556 e 11.01.2008 n. 577), secondo il quale il rapporto che lega la struttura sanitaria – sia essa pubblica o privata – al paziente ha fonte in un contratto obbligatorio atipico (il c.d. contratto di spedalità).
Ne discende che la responsabilità risarcitoria della struttura sanitaria per inadempimento o per inesatto adempimento delle prestazioni va inquadrata nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c..
Ciò vale anche nel caso in cui la struttura sanitaria si sia avvalsa dell’opera di dipendenti o di collaboratori esterni come stabilisce l’art. 1228 c.c. secondo il quale “il debitore che per adempiere si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi ultimi”.
In tema di onere della prova l’attore deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto, l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento di controparte.
Il convenuto per andare esente da responsabilità deve dimostrare che inadempimento contrattuale non vi sia stato ovvero che, pur esistendo, esso non sia stato eziologicamente rilevante.
In breve: sull’art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi.
Recita l’articolo richiamato: “l’esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
Il richiamo nella norma suddetta all’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. per l’esercente la professione sanitaria che non risponde penalmente per essersi attenuto alle linee guida, ma la cui condotta evidenzia una colpa lieve, non ha nessun riflesso sulla responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che ha concluso un contratto atipico con il paziente ed è chiamata a rispondere ex art. 1218 c.c. dell’inadempimento riferibile direttamente alla struttura anche quando derivi dall’operato dei suoi dipendenti e/o degli ausiliari di cui si è avvalsa come stabilisce l’art. 1228 c.c..
L’art. 3 citato fa riferimento esclusivamente alla responsabilità professionale dei singoli sanitari che operano all’interno di una struttura sanitaria e che non sono legati al paziente danneggiato da alcun vincolo contrattuale.
Il legislatore del 2012 riconduce quindi tale responsabilità all’ipotesi della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. con tutto ciò che ne consegue sia in tema di riparto dell’onere probatorio sia in tema di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.
Se nel caso suddetto oltre al medico è convenuta dall’attore anche la struttura sanitaria presso la quale l’autore materiale del fatto illecito ha operato, la disciplina delle responsabilità andrà distinta in responsabilità ex art. 2043 c.c. per il medico ed ex art. 1218 c.c. per la struttura.
(Avv. Alessandra Castorio)