Civile

Tuesday 06 May 2008

Sulla decorrenza del termine per riassumere il processo interrotto.

Sulla decorrenza del termine per
riassumere il processo interrotto.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI
UNITE CIVILI Sentenza 20 marzo 2008, n. 7443

Svolgimento del processo

Con due atti di citazione
notificati il 16 marzo 1989 C.
A., titolare della ditta individuale Teorema Confezioni, conveniva in giudizio
dinanzi al Tribunale di Pistoia la
Tessibel s.r.l. proponendo opposizione contro due decreti
ingiuntivi con i quali gli era stato intimato il pagamento delle somme
rispettive di L. 39.437.460 e di L. 18.973.520. Sosteneva l’opponente che i
crediti azionati in via monitoria erano relativi a forniture di tessuti affetti
da vizi e difetti tempestivamente denunciati e in via riconvenzionale chiedeva
la condanna della società intimante al risarcimento dei danni in misura di L. 73.332.478 a titolo di
danno emergente e di ulteriori L. 100.000.000 a titolo di lucro cessante.

Le due cause venivano
riunite per ragioni di opportunità con altra causa promossa dalla Tessibel
s.r.l. nei confronti della Eurotessile s.n.c. con l’intervento della Merfil
s.r.l. chiamata in causa.

All’udienza del 4 maggio 2000 veniva dichiarato in udienza dall’avv. Lazzatà, per delega
dell’avv. Bottari, procuratore costituito della società, l’intervenuto
fallimento della Tessibel s.r.l..

Con ordinanza depositata in
cancelleria in data 11 maggio 2000, comunicata il 22 maggio successi, vo al
procuratore dell’opponente, veniva disposta
l’interruzione del processo.

Con ricorsi depositati in
cancelleria in data 8 gennaio 2001, notificati al Fallimento Tessibel il 17
maggio successivo, l’opponente provvedeva alla riassunzione dei primi due
processi riuniti nei soli confronti del Fallimento Tessibel.

Il Fallimento Tessibel si
costituiva in giudizio riportandosi a tutte le conclusioni, difese, eccezioni
ed istanze già assunte nella precedente fase processuale e
solo successivamente eccepiva l’estinzione del processo.

Il C. sosteneva la tempestività
della riassunzione osservando che l’interruzione era stata dichiarata con
ordinanza pronunciata fuori udienza.

Con ordinanza del 14 novembre
2001 – 31 gennaio 2002, notificata il 14 febbraio successivo, veniva dichiarata l’estinzione del processo.

Contro l’ordinanza proponeva
appello l’opponente con atto di citazione notificato anche alla Eurotessile
s.r.l. e alla Merfil s.r.l..

Con sentenza del 20 aprile – 16
giugno 2004 la Corte
d’Appello di Firenze rigettava l’impugnazione.

Premesso che l’eccezione di
estinzione doveva ritenersi tempestiva e rituale avendo esplicitamente
dichiarato il fallimento Tessibel di volerla proporre in via pregiudiziale,
sicchè andava esclusa ogni rinuncia implicita per il fatto che nella comparsa
di costituzione depositata nel giudizio riassunto il difensore avesse fatto
riferimento alle precedenti difese di merito, la Corte osservava che la
dichiarazione di fallimento effettuata in udienza dall’avv. Lazzatà, per delega
del difensore avv. Bottari, alla presenza del procuratore di controparte era
rituale e idonea a provocare l’interruzione del processo ed affermava che dalla
dichiarazione in udienza dell’evento interruttivo decorreva il termine
semestrale per la riassunzione del processo allorquando, come nella specie,
l’evento interrutti vo riguardasse la parte costituita
e assistita da procuratore e non consistesse in vicende riguardanti il
procuratore costituito ovvero nella morte o nella perdita di capacità della
parte verificatasi anteriormente alla costituzione in giudizio.

Precisava che l’estinzione
colpiva solo i due processi tra l’opponente e il Fallimento Tessibel e non
anche il diverso processo riunito, promosso dalla Tessibel s.r.l., poi fallita, contro la Eurotessile s.r.l. e la Merfil s.r.l., e che esso
non poteva essere dichiarato estinto – come richiesto dalla Merfil s.r.l. –
trattandosi di processo tuttora pen dente in primo grado, la cui estinzione non
poteva essere dichiarata dal giudice di appello.

Contro la sentenza ricorre per
Cassazione C.A., titolare della cessata ditta
individuale Teorema Confezioni, con cinque motivi.

Resiste con controricorso il
Fallimento della Tessibel s.r.l. in persona del curatore F.S..

Non hanno presentato difese la Eurotessile
s.r.l. (già Eurotessile s.n.c.) e la
Merfil s.r.l..

Con ordinanza del 22 giugno – 10
luglio 2007 è stata disposta la rimessione degli atti al Primo Presidente per
l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa
all’individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine semestrale previsto
dalla legge per la riassunzione del processo interrotto, investita dal terzo
motivo di ricorso e in ordine alla quale è stato rilevato un contrasto in
giurisprudenza.

La risoluzione del contrasto è
stata rimessa alle Sezioni Unite.

Motivi della decisione

Con il terzo motivo di ricorso,
che per motivi di ordine logico va esaminato in via preliminare, il C. denuncia
la violazione e la falsa applicazione degli artt. 300 e 305 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, dello stesso
codice e sostiene che erroneamente il termine per la riassunzione del processo
interrotto per sopravvenuto fallimento della parte costituita sarebbe stato fatto decorrere dalla dichiarazione in udienza
dell’evento interruttivo e sostiene che l’interruzione del processo si
identifica con il provvedimento del giudice che la dichiara poichè,
diversamente opinando, si vincolerebbe la parte alla riassunzione di un
processo quando il giudice non abbia ancora accertato la sussistenza dei
presupposti all’uopo richiesti dalla legge per la sua interruzione e, nel
contempo, se ne precluderebbe la riassunzione quando la dichiarazione
dell’interruzione avvenisse dopo il decorso del termine di sei mesi dalla
dichiarazione dell’evento interruttivo.

Ripropone in subordine la questione
di legittimità costituzionale già sollevata nella memoria di replica depositata
nel giudizio di appello, motivatamente disattesa dalla sentenza impugnata.

Va rilevato al riguardo che la
decisione della pronuncia impugnata è conforme all’orientamento assolutamente
maggioritario della giurisprudenza secondo cui nell’ipotesi di eventi
interruttivi che colpiscano la parte costituita in giudizio a
mezzo di procuratore l’interruzione del processo si verifica dal momento
in cui il procuratore della parte dichiara in udienza l’evento interruttivo che
ha colpito il proprio assistito o lo notifica alle altre parti, con la
conseguenza che da tale momento decorre il termine semestrale per la
riassunzione o la prosecuzione del processo, mentre non ha alcuna efficacia, al
fine di uno spostamento del momento iniziale di operatività dell’interruzione,
la circo stanza che il provvedimento dichiarativo dell’interruzione sia stato
pronunziato solo successivamente (Cass. 15 maggio 1972, n. 1444; 29 ottobre
1975, n. 3647; 19 luglio 1983, n. 4981; 25 agosto 1994, n. 7507; 25 luglio
1996, n. 6721; 23 marzo 2001, n. 4203).

Due recenti pronunzie hanno
invece affermato che il termine per la riassunzione decorre dal giorno
dell’emissione dell’ordinanza dichiarativa dell’interruzione
quando di essa sia stata data lettura in udienza alla presenza del
procuratore della parte interessata alla riassunzione o, in difetto di tale
lettura, dal giorno in cui detta parte sia venuta a conoscenza in forma legale
della pronunzia a seguito della sua comunicazione o notificazione (Cass. 7
luglio 2004, n. 12454; 16 marzo 2006, n. 5816).

L’orientamento interpretativo
prevalente merita conferma poichè le sentenze che costituiscono espressione
dell’orientamento minoritario non prospettano alcun reale sviluppo
argomentativo a sostegno delle ragioni di contrasto con quello prevalente:
l’assunto della prima di esse si risolve, infatti, in
una petizione di principio sostanzialmente immotivata, priva di ogni confronto
col panorama giurisprudenziale tendenzialmente consolidato e confortato anche
dagli interventi del giudice delle leggi (Corte cost. sent. 27 marzo 1992, n.
136; sent. 24 maggio 2000, n. 151; ord. 1 luglio 2005, n. 252), mentre la
seconda, pur facendo riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n.
136 del 1992 e all’ordinanza n. 252 del 2005, nonchè alla sentenza della
cassazione n. 4203 del 2001, ribadisce il principio affermato senza
approfondire le ragioni della sua adesione a tale orientamento, ponendosi anzi
in antitesi con quello assolutamente predominante rappresentato dalle pronunce
da essa cita te in motivazione.

Va infatti
considerato che anche dopo gli interventi della Corte costituzionale relative
alle fattispecie della morte, sospensione o radiazione dall’albo del procuratore
(sent. n. 139 del 1967) e della morte o perdita della
capacità della parte prima della sua costituzione in giudizio (sent. n. 159 del 1971) è rimasta ferma la disciplina
dell’interruzione nell’ipotesi di eventi interruttivi che colpiscano la parte costituita
in giudizio mediante procuratore che subordinava, e continua a subordinare,
l’effetto interruttivo alla coesistenza di due elementi essenziali, costituiti
dal verificarsi dell’evento previsto come causa di interruzione del processo e
dalla relativa dichiarazione formale in giudizio o dalla sua notificazione ad
opera del procuratore della parte colpita da detto evento, mancando la quale
l’evento interruttivo non produce alcun effetto processuale e il processo
continua sino all’esaurimento del grado di giudizio in cui esso si è verificato
giacchè la morte o la perdita della capacità della parte costituita non
estinguono il mandato conferito al difensore in quanto, per effetto
dell’eccezionale previsione dell’art. 300 cod. proc. civ.,
è stato sancito il principio dell’ultrattività della rappresentanza
processuale, fondato sul rilievo che l’obbligo del mandatario di eseguire il
mandato con la diligenza del buon padre di famiglia gli impone di portare a
conoscenza del mandante (e dei suoi eredi che succedono nel processo ai sensi
dell’art. 110 cod. proc. civ.) le circostanze
sopravvenute che possano comportare la revoca o la modifica del mandato, sicchè
il procuratore costituito non provocherà l’interruzione del processo prima di
averla concordata con i successori e di averla ritenuta utile per la migliore
tutela dei loro interessi.

Ribadito che l’interruzione del
processo consegue alla dichiarazione in giudizio o alla notificazione
dell’evento interruttivo da parte del procuratore costituito anche nell’ipotesi
di fallimento della parte (fino alla modifica del R.D. n. 267 del 1942, art. 43
ad opera del D.Lgs. n. 5 del
2006, art. 41 che prevede invece l’interruzione automatica del processo a
seguito dell’apertura del fallimento) deve escludersi, agli effetti della
decorrenza del termine semestrale per la riassunzione, ogni rilevanza del
provvedimento del giudice dichiarativo dell’interruzione, del quale, del resto,
non è traccia negli artt. 299 e segg. cod. proc. civ..

Il giudice che è chiamato a
verificare la sussistenza delle condizioni che possono sottrarlo al dovere di
giudicare non compie, infatti, un vero e proprio accertamento degli effetti
interruttivi – che comporterebbe l’apertura di una fase incidentale preliminare
alla sua dichiarazione – ma procede solo ad una
delibazione sommaria delle comunicazioni del procuratore della parte colpita
dall’evento interruttivo e dei fatti portati alla sua conoscenza, limitandosi a
verificare se essi corrispondono alle ipotesi tipiche previste dalla legge e se
concorrono tutte le condizioni necessarie a integrare la fattispecie
interruttiva.

Tale interpretazione, che
incontra il consenso unanime della dottrina, trova ulteriori elementi di
conforto nel rilievo che il codice di rito, mentre stabilisce che la
sospensione necessaria del processo viene disposta dal
giudice (art. 295 cod. proc. civ.) con provvedimento
suscettibile di impugnazione con regolamento necessario di competenza (art. 42
cod. proc. civ.) e che l’estinzione è dichiarata con
ordinanza suscettibile di reclamo (artt. 307 e 308 cod. proc. civ.), nulla di simile stabilisce con riferimento
all’interruzione del processo limitandosi a prevedere, che, in presenza de, le
circostanze richieste dalla legge, il processo "è interrotto" (artt.
299. 300 e 301 cod. proc. civ.).

Nessuna rilevanza riveste perciò
la pronuncia del giudice per il perfezionamento della fattispecie interruttiva,
poichè essa ha natura meramente dichiarativa e la sua omissione è assolutamente
improduttiva di conseguenze in quanto inidonea a pregiudicare gli effetti che
l’interruzione sopravvenuta ha già prodotti, la quale comporta, nel caso di
prosecuzione del corso del processo, la nullità di tutti gli atti successivi e
della sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 298 e 304 cod. proc.
civ. (da ultimo: Cass. 15 febbraio 2007, n. 3459).

Ciò esclude ogni lesione del
diritto di difesa e rende manifestazione infondata la questione di
costituzionalità sollevata in via subordinata dal ricorrente, poichè la tardiva
od omessa dichiarazione di interruzione non incide sulla decorrenza del termine
semestrale per la riassunzione o prosecuzione del processo, la quale è rimessa
all’iniziativa, anche immediata, della parte interessata.

In conclusione, il terzo motivo
di ricorso non può trovare accoglimento dovendo ribadirsi l’inter-pretazione
secondo cui il termine semestrale per la riassunzione o la prosecuzione del
processointerrotto decorre dalla dichiarazione in udienza dell’evento
interruttivo da parte del procuratore della parte che ne è stata colpita o
dalla sua notificazione alle altre parti.

Con il quarto motivo il C.
denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 307 cod. proc. civ., ult. comma, e sostiene che
erroneamente sarebbe stata ritenuta tempestiva l’eccezione di estinzione del
processo sollevata dalla curatela fallimentare in quanto tale eccezione deve
essere espressa con la prima conclusione del convenuto in riassunzione, mentre
le richieste e le difese di me rito possono essere svolte solo successivamente
e in via subordinata al mancato accoglimento dell’eccezione di estinzione, non
essendo sufficiente la precisazione che questa sia stata accompagnata dalla
precisazione che è stata sollevata "in via pregiudiziale".

La censura è formulata al limite
dell’inammissibilità in quanto si rivolge contro l’affermazione del giudice del
merito senza svolgere alcun rilievo critico contro la motivazione della
sentenza impugnata secondo cui la precisazione che l’eccezione di estinzione
fosse stata formulata in via pregiudiziale esclude qualsiasi tacita rinunzia
all’estinzione del processo anche se nel corpo della
comparsa si coglie un riferimento alle precedenti difese di merito.

L’affermazione della sentenza
impugnata, pur in presenza di pronunce difformi
ispirate a un rigo roso formalismo, merita ulteriore consenso in considerazione
del fatto che l’eccezione di estinzione del processo non richiede l’adozione di
formule sacramentali e, conseguentemente, qualora il convenuto in riassunzione
proponga contestualmente più eccezioni, deve ritenersi sufficiente a fugare
ogni dubbio sulla reale intenzione della parte l’espressa precisazione che
l’eccezione di estinzione viene proposta in via pregiudiziale (Cass. 28 agosto
1998, n. 8566; 22 gennaio 2000, n. 699).

Con il primo e il secondo motivo
il C. denunzia una duplice concorrente irregolarità che vizierebbe la dichiarazione
di interruzione del processo poichè sostiene che dovrebbe considerarsi
insufficiente a tal fine la mera dichiarazione dell’e vento interruttivo che
non si accompagni ad un’inequivoca manifestazione di volontà diretta a
provocate l’interruzione del processo e che, in ogni caso, sarebbe invalida la
dichiarazione proveniente da un procuratore delegato dal difensore munito di
procura alle liti, che aveva precedentemente rinunziato al mancato.

Le censure sono inammissibili
poichè le eventuali irregolarità che viziano l’interruzione del processo non
incidono sul termine perentorio fissato per la sua riassunzione la cui
violazione, comportando l’estinzione del processo, priva di ogni rilevanza le
eventuali irregolarità della sua interruzione, la cui eliminazione si impone
solo in caso di regolare prosecuzione del processo.

Con il quinto ed ultimo motivo si
contesta che l’estinzione del processo possa operare i suoi effetti anche nei
confronti della Eurotessile s.r.l. e della Merfil s.r.l. a causa della mancata
riassunzione del processo nei loro confronti.

La censura non può trovare
accoglimento poichè si fonda su una cattiva lettura della sentenza impugnata la
quale ha affermato che l’estinzione ha prodotto i suoi effetti esclusivamente
nel processo relativo alle cause riunite tra la Teorema
Confezioni di C. A. e il Fallimento Tessibel (N.R.G. 721/88 e
722/88), ma non pure nei confronti del diverso processo tra la Tessibel s.r.l., la Eurotessile s.r.l. e la Merfil s.r.l. (N. R.G.
2607/88), tuttora pendente in primo grado.

In conclusione, perciò, il
ricorso non può trovare accoglimento in nessuna delle sue concorrenti
articolazioni deve essere respinto.

Le spese giudiziali, in
considerazione del contrasto di giurisprudenza sottoposto all’esame delle Sezioni
Unite, restano interamente compensate fra le parti.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a
sezioni unite, rigetta il ricorso e dispone la compensazione totale delle spese
giudiziali.

Così deciso in Roma, il 4 marzo
2008.

Depositato in Cancelleria il 20
marzo 2008.