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Sulla congruità delle spese mediche sostenute a seguito di danno conseguente a sinistro stradale
In caso di lesioni micro permanenti l’accertamento del danno è più difficile.
Riferimenti legislativi D.L. n. 7/2007 convertito in Legge n. 40/2007; art. 139 d.lgs. n. 209/2005
(Sentenza Tribunale Bologna, sez. III civile, 10.03.2015)
Il caso: il Tribunale di Bologna è stato chiamato a pronunciarsi su una sentenza del Giudice di Pace avente ad oggetto una richiesta di risarcimento dei danni subiti da un automobilista a seguito di un sinistro stradale del quale era rimasto vittima.
Il danneggiato aveva chiesto il risarcimento dei danni fisici subiti ed il rimborso delle spese mediche sostenute.
In esito a consulenza tecnica d’ufficio il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda escludendo il nesso di causalità tra i danni lamentati ed il suddetto sinistro.
L’appello proposto dalla vittima del sinistro confermava la sentenza del giudice di prime cure.
Il Tribunale di seconda istanza faceva proprie le conclusioni del medico legale nel punto in cui il consulente aveva escluso la possibilità di quantificare il danno da lesione micro-permanente subito dall’appellante in assenza di accertamenti medici strumentali (la vittima del sinistro si era rifiutata di sottoporsi ad accertamenti nell’immediatezza del sinistro). Ciò in applicazione del disposto di cui all’art. 32 comma 3-ter Legge n. 27/2012 e del novellato art. 139 d.lgs. n. 209/2005.
Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale bolognese è interessante in quanto consente di trattare l’argomento piuttosto dibattuto relativo al diritto per la vittima di incidente stradale di chiedere il rimborso delle spese mediche sostenute a seguito dell’incidente stradale.
Il compito dell’avvocato – e prima ancora del medico legale – è quello di valutare se la vittima di incidente stradale ha riportato danni fisici permanenti e se le spese mediche sostenute siano effettivamente congrue rispetto alle lesioni riportate.
Il compito risulterà più semplice nell’ipotesi di lesioni macropermanenti perché in questi casi vi è una continuità documentale data ad esempio dalla cartella clinica del paziente.
Risulta invece sommamente difficile occuparsi delle spese mediche in ipotesi di lesioni micro permanenti (si pensi alle ipotesi contusive o distorsive) in cui i disturbi provocati dall’incidente sono riferiti direttamente dal paziente.
In quest’ultima ipotesi si sono in passato verificati casi di frode giudiziaria in cui le spese sostenute dal paziente (ad esempio ecografie, tac, RMN) e rispetto alle quali il paziente chiedeva il rimborso erano in realtà prestazioni sanitarie inesistenti, mai sostenute dal paziente ma ugualmente fatturate da centri diagnostici o fisioterapici compiacenti.
Nel momento in cui la richiesta di rimborso delle spese mediche approda nelle aule giudiziarie la giurisprudenza è orientata nel ritenere effettivamente rimborsabili i trattamenti che presentino determinate caratteristiche, fra le quali la necessità di stabilire se le terapie alle quali il paziente è stato sottoposto siano state effettivamente efficaci; il numero di sedute necessarie per ottenere un effetto benefico; i termini entro i quali le terapie sono state eseguite; il costo medio di una seduta; in quali strutture i trattamenti sono stati praticati; il professionista abilitato per eseguire le prescrizioni presso il proprio studio o struttura autorizzata.
La diagnosi deve naturalmente precedere la prestazione. Essa deve essere sufficientemente circostanziata. I trattamenti devono essere corredati da ticket e/o ricevute fiscali.
Diversamente la vittima di incidente stradale dovrà sopportare oltre al peso del sinistro anche quello delle spese mediche sostenute a cagione di esso.
(avv. Alessandra Castorio)