Assicurazione ed Infortunistica
Sul danno differenziale. Come si quantifica il risarcimento del danno a favore di persona vittima di lesioni personali, già invalida ?
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella sentenza in commento (Cass. Civ. n. 28986/2019)
Il caso: nel 2004 Tizio rimane vittima di un sinistro stradale. In conseguenza di tale sinistro, Tizio subisce un trauma contusivo all’anca destra.
L’arto attinto dal trauma era già stato fratturato nel 1998 a seguito di un altro sinistro stradale.
Il sinistro del 2004, aggravando i postumi residuati al sinistro del 1998, lo obbliga a sottoporsi ad un intervento di protesi d’anca.
Tizio sostiene che l’infortunio del 1998 gli aveva provocato una invalidità permanente pari al 60%, mentre quello del 2004 ha elevato l’invalidità al 70%.
Chiede quindi la condanna del responsabile del sinistro al risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Lecco e successivamente la Corte d’Appello di Milano accolgono la domanda, ritenendo che:
l’intervento di protesizzazione d’anca non è causalmente riconducibile all’infortunio del 2004;
l’infortunio del 2004 ha causato una invalidità permanente del 6,5%;
tale invalidità ha però attinto una persona dalla salute già compromessa.
Ne consegue che il risarcimento del danno va liquidato non monetizzando una invalidità di grado pari al 6,5%, ma calcolando la differenza tra il valore monetario del grado di invalidità permanente di cui la vittima era già portatrice prima dell’infortunio (60%) e il grado di invalidità permanente complessivamente residuato a seguito del secondo sinistro (66,5%).
Il danno viene dunque riconosciuto nella misura di € 79.373,50 oltre accessori.
La Compagnia di Assicurazioni ricorre per Cassazione.
La questione sulla quale si controverte viene risolta dalla Suprema Corte, la quale individua alcuni principi di diritto:
lo stato anteriore di salute della vittima di lesioni personali può concausare la lesione;
la concausa di lesioni è giuridicamente irrilevante. Di essa non dovrà tenersi conto nella liquidazione del danno e tanto meno nella determinazione del grado di invalidità permanente;
la menomazione preesistente può essere “concorrente” o “coesistente” col maggior danno causato dall’illecito;
saranno “coesistenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti non mutano per il fatto che si presentino sole od associate ad altre menomazioni, anche se afferenti i medesimi organi; saranno, invece, “concorrenti” le menomazioni i cui effetti invalidanti sono meno gravi se isolate, e più gravi se associate ad altre menomazioni, anche se afferenti ad organi diversi;
le menomazioni coesistenti sono di norma irrilevanti ai fini della liquidazione; né può valere in ambito di responsabilità civile la regola sorta nell’ambito dell’infortunistica sul lavoro, che abbassa il risarcimento sempre e comunque per i portatori di patologie pregresse;
le menomazioni concorrenti vanno di norma tenute in considerazione: a) stimando in punti percentuali l’invalidità complessiva dell’individuo (risultante cioè dalla menomazione preesistente più quella causata dall’illecito) e convertendola in denaro; b) stimando in punti percentuali l’invalidità teoricamente preesistente all’illecito e convertendola in denaro; lo stato di invalidità anteriore al sinistro dovrà essere però considerato pari al 100% in tutti quei casi in cui le patologie pregresse di cui il danneggiato era portatore non gli impedivano di condurre una vita normale; c) sottraendo l’importo b) dall’importo a);
resta imprescindibile il potere-dovere del giudice di ricorrere all’equità correttiva ove l’applicazione rigida del calcolo che precede conduca, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso e per difetto.
In sostanza la Suprema Corte ha stabilito che perché il danno possa essere risarcito, dovranno accertarsi due nessi di causa:
il primo, tra condotta lesiva e lesione. Esso andrà accertato secondo le regole della causalità materiale e dunque applicando i criteri dettati dagli artt. 40 e 41 c.p. al fine di stabilire se vi sia stata responsabilità e a chi vada imputata;
il secondo, tra lesione e conseguenze dannose (causalità giuridica) e che andrà accertato ai sensi dell’art. 1223 c.c. col criterio controfattuale (stabilendo quali sarebbero state le conseguenze dell’illecito, in assenza della patologia preesistente) per stabilire la misura del risarcimento.
L’entità del danno è determinata dall’entità delle concrete rinunce indotte dalla menomazione.
Tale entità può rivelarsi nei singoli casi assai cospicua anche per una persona già affetta da gravi invalidità se, nonostante queste, il danneggiato riusciva comunque a dedicarsi ad attività per lui gratificanti ed alle quali abbia dovuto rinunciare a causa del secondo infortunio.
Così come invalidità anche gravi possono essere prive di conseguenze, se suscettibili di modificare in pejus la qualità della vita della vittima.
Il danno permanente alla salute consiste in una differenza: quella tra le attività che lo stato di salute della vittima le consentiva di svolgere prima dell’infortunio e le attività residue che invece le sono consentite dallo stato di salute dopo l’infortunio.
Il medico legale dovrà quindi fornire al giudice una doppia valutazione:
una, reale e concreta, che vada ad indicare l’effettivo grado percentuale di invalidità permanente di cui la vittima sia complessivamente portatrice all’esito dell’infortunio;
l’altra, astratta ed ipotetica, pari all’ideale grado di invalidità permanente di cui la vittima era portatrice prima dell’infortunio.
Ovviamente nell’effettuare tali valutazioni il medico legale è sempre obbligato ad indicare il criterio adottato per pervenire alla determinazione del grado di invalidità permanente e il baréme cui ha fatto riferimento.
Avv. Alessandra Castorio