Civile

Wednesday 20 July 2005

Successioni. Pubblicata sulla G.U. 19 luglio 2005 la legge che modifica la disciplina dell’ indegnità a succedere. LEGGE 8 luglio 2005, n.137.

Successioni. Pubblicata sulla G.U. 19 luglio 2005 la legge che modifica la disciplina dellindegnità a succedere.

LEGGE 8 luglio 2005, n.137. Modifiche all’articolo 463 del codice civile in materia di indegnita’ a succedere. (GU n. 166 del 19-7-2005)

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

                               Art. 1.

    1.  All’articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti

modificazioni:

      a) al numero 2), e’ soppressa la parola «penale»;

      b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;

      c) dopo il numero 3) e’ inserito il seguente:

        «3-bis) chi,  essendo decaduto dalla potesta’ genitoriale nei

confronti  della  persona  della  cui  successione  si tratta a norma

dell’articolo  330, non e’ stato reintegrato nella potesta’ alla data

di apertura della successione della medesima».

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

      Data a Roma, addi’ 8 luglio 2005

                                Ciampi

                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

                              LAVORI PREPARATORI

          Camera dei deputati (atto n. 4056):

              Presentato dall’on. Martini l’11 giugno 2003.

              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede

          referente,  il  23 giugno 2003 con parere della commissione

          I.

              Esaminato  dalla  II commissione, in sede referente, il

          15, 16, 24 luglio; 10, 30 settembre e 13 novembre 2003.

              Assegnato  nuovamente  alla  II  commissione,  in  sede

          legislativa, il 21 luglio 2004.

              Esaminato  dalla II commissione, in sede legislativa il

          21, 27 luglio 2004 e approvato il 30 luglio 2004.

          Senato della Repubblica (atto n. 3077):

              Assegnato  alla  2ª  commissione  (Giustizia),  in sede

          deliberante, il 6 agosto 2004 con pareri delle commissioni,

          1ª e Speciale in materia di infanzia e di minori.

              Esaminato  dalla  2ª  commissione il 15 settembre 2004;

          9 marzo  2005  e  approvato, con modificazioni, il 3 maggio

          2005.

          Camera dei deputati (atto n. 4056-B):

              Assegnato  alla  II  commissione  (Giustizia),  in sede

          referente,  il  10 maggio 2005 con parere della commissione

          I.

              Esaminato  dalla  II commissione, in sede referente, il

          18, 24 maggio e 16 giugno 2005.

               Assegnato  nuovamente  alla  II  commissione,  in  sede

          legislativa, il 23 giugno 2005.

              Esaminato  dalla II commissione, in sede legislativa il

          23 giugno 2005 e approvato il 29 giugno 2005.

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          Avvertenza:

              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e’ stato redatto

          dall’amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi

          dell’art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni

          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull’emanazione  dei

          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle

          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,

          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo

          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge

          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e

          l’efficacia.

          Nota all’art. 1, comma 1, letere a), b) e c):

              – Il  testo dell’art. 463 del codice civile, cosi’ come

          modificato dalla presente legge, e’ il seguente:

              «463. Casi d’indegnita’.

              E’  escluso  dalla  successione come indegno (c.c. 306,

          309, 466, 468, 683, 688, 696; c.p. 541):

                1)   chi  ha  volontariamente  ucciso  o  tentato  di

          uccidere  la  persona della cui successione si tratta, o il

          coniuge,  o un discendente, o un ascendente della medesima,

          purche’  non  ricorra  alcuna  delle cause che escludono la

          punibilita’ a norma della legge penale (c.p. 43, 575);

                2)  chi ha commesso, in danno di una di tali persone,

          un   fatto  al  quale  la  legge  dichiara  applicabili  le

          disposizioni sull’omicidio (c.p. 397, 579, 580);

                3)  chi  ha  denunziato una di tali persone per reato

          punibile,  con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo

          non  inferiore  nel  minimo  a  tre anni, se la denunzia e’

          stata  dichiarata calunniosa in giudizio penale (c.p. 368);

          ovvero  ha testimoniato contro le persone medesime imputate

          dei   predetti   reati,   se   la  testimonianza  e’  stata

           dichiarata,  nei confronti di lui, falsa in giudizio penale

          (c.p. 372);

                3-bis)   chi,   essendo   decaduto   dalla   potesta’

          genitoriale   nei   confronti   della   persona  della  cui

          successione  di  tratta a norma dell’art. 330, non e’ stato

          reintegrato  nella  potesta’  alla  data  di apertura della

          successione della medesima;

                4)  chi  ha  indotto  con dolo (c.c. 1439) o violenza

          (c.c.  1434) la persona, della cui successione si tratta, a

          fare,  revocare  o mutare il testamento, o ne l’ha impedita

          (c.c. 679);

                5)  chi ha soppresso, celato o alterato il testamento

          dal quale la successione sarebbe stata regolata (c.c. 684);

                6)  chi  ha formato un testamento falso o ne ha fatto

          scientemente uso (c.p. 491).».