Civile
Successioni. Pubblicata sulla G.U. 19 luglio 2005 la legge che modifica la disciplina dell’ indegnità a succedere. LEGGE 8 luglio 2005, n.137.
Successioni. Pubblicata sulla G.U. 19 luglio 2005 la legge che modifica la disciplina dellindegnità a succedere.
LEGGE 8 luglio 2005, n.137. Modifiche all’articolo 463 del codice civile in materia di indegnita’ a succedere. (GU n. 166 del 19-7-2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. All’articolo 463 del codice civile sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al numero 2), e’ soppressa la parola «penale»;
b) al numero 3), sono soppresse le parole: «con la morte,»;
c) dopo il numero 3) e’ inserito il seguente:
«3-bis) chi, essendo decaduto dalla potesta’ genitoriale nei
confronti della persona della cui successione si tratta a norma
dell’articolo 330, non e’ stato reintegrato nella potesta’ alla data
di apertura della successione della medesima».
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi’ 8 luglio 2005
Ciampi
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4056):
Presentato dall’on. Martini l’11 giugno 2003.
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 23 giugno 2003 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
15, 16, 24 luglio; 10, 30 settembre e 13 novembre 2003.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 21 luglio 2004.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa il
21, 27 luglio 2004 e approvato il 30 luglio 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3077):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede
deliberante, il 6 agosto 2004 con pareri delle commissioni,
1ª e Speciale in materia di infanzia e di minori.
Esaminato dalla 2ª commissione il 15 settembre 2004;
9 marzo 2005 e approvato, con modificazioni, il 3 maggio
2005.
Camera dei deputati (atto n. 4056-B):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 10 maggio 2005 con parere della commissione
I.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
18, 24 maggio e 16 giugno 2005.
Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede
legislativa, il 23 giugno 2005.
Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa il
23 giugno 2005 e approvato il 29 giugno 2005.
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Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l’efficacia.
Nota all’art. 1, comma 1, letere a), b) e c):
– Il testo dell’art. 463 del codice civile, cosi’ come
modificato dalla presente legge, e’ il seguente:
«463. Casi d’indegnita’.
E’ escluso dalla successione come indegno (c.c. 306,
309, 466, 468, 683, 688, 696; c.p. 541):
1) chi ha volontariamente ucciso o tentato di
uccidere la persona della cui successione si tratta, o il
coniuge, o un discendente, o un ascendente della medesima,
purche’ non ricorra alcuna delle cause che escludono la
punibilita’ a norma della legge penale (c.p. 43, 575);
2) chi ha commesso, in danno di una di tali persone,
un fatto al quale la legge dichiara applicabili le
disposizioni sull’omicidio (c.p. 397, 579, 580);
3) chi ha denunziato una di tali persone per reato
punibile, con l’ergastolo o con la reclusione per un tempo
non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia e’
stata dichiarata calunniosa in giudizio penale (c.p. 368);
ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate
dei predetti reati, se la testimonianza e’ stata
dichiarata, nei confronti di lui, falsa in giudizio penale
(c.p. 372);
3-bis) chi, essendo decaduto dalla potesta’
genitoriale nei confronti della persona della cui
successione di tratta a norma dell’art. 330, non e’ stato
reintegrato nella potesta’ alla data di apertura della
successione della medesima;
4) chi ha indotto con dolo (c.c. 1439) o violenza
(c.c. 1434) la persona, della cui successione si tratta, a
fare, revocare o mutare il testamento, o ne l’ha impedita
(c.c. 679);
5) chi ha soppresso, celato o alterato il testamento
dal quale la successione sarebbe stata regolata (c.c. 684);
6) chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto
scientemente uso (c.p. 491).».