Penale
Stupefacenti: importante decisione in ordine all’uso di gruppo degli spinelli.
Stupefacenti: importante decisione in ordine all’uso di gruppo degli spinelli.
Cassazione – Sezione sesta penale (up) – sentenza 18 settembre-28 dicembre 2002, n. 43670
Presidente Caso – relatore Conti
Pm Iacoviello – conforme – ricorrente Di Domenico ed altri
Fatto
Con sentenza in data 3 aprile 2002, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 12 giugno 2001 del Tribunale di Roma con la quale Di Domenico Francesco e Isopi Andrea, all’esito di giudizio abbreviato, venivano condannati, il primo, alla pena di mesi tre di reclusione e lire 1.400.000 di multa, con la sostituzione della pena detentiva in quella di lire 2.250.000 di multa, e, il secondo, alla pena di anni quattro di reclusione e lire 30 milioni di multa, in quanto responsabili dei seguenti reati accertati in Roma il 2 giugno 2001: Di Domenico, articolo 73 comma 5 Dpr 309/90 (detenzione a fini di spaccio di grammi 75 di hashish; Isopi, articoli 73 Dpr 309/90) (cessione di grammi 101 di hashish e detenzione a fine di spaccio di altro quantitativo della medesima sostanza; detenzione di arma da sparo clandestina).
Ricorrono per cassazione gli imputati, con separati atti, a mezzo dei rispettivi difensori.
Il difensore di Di Domenico denuncia:
1. illogicità della motivazione in punto di destinazione della sostanza allo spaccio, atteso che non vi erano motivi per non ritenere credibile la tesi dell’imputato secondo cui la sostanza era stata acquistata per uso comune in occasione di una gita scolastica.
2. Mancata assunzione di una prova decisiva, rappresentata dalla audizione dei compagni di scuola e dell’insegnante che avrebbero potuto riferire circa l’acquisto in comune della droga.
Il difensore di Isopi denuncia la carenza assoluta di motivazione in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche.
Diritto
Il motivo di ricorso di Isopi appare manifestamente infondato, posto che le invocate attenuanti generiche sono state riconosciute a detto imputato sin dal primo grado.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex articolo 616 Cpp la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si ritiene equo determinare in euro 500.
Il ricorso del Di Domenico appare invece fondato, in punto di difetto di motivazione circa l’uso di gruppo della sostanza stupefacente.
La corte di appello assume che anche a dare ammessa la tesi sostenuta in fatto dall’imputato, secondo cui egli avrebbe acquistato la sostanza stupefacente (hashish, pari a grammi 3,9 di Thc sufficiente per la confezione di 40 spinelli) d’accordo con altri due compagni di classe, per farne consumo personale, tale condotta non costituirebbe “uso di gruppo”, mancando la predisposizione comune dei mezzi finanziari, atteso che, sulla stessa base delle dichiarazioni dell’imputato, si sarebbe trattato di un acquisto “a credito”, che rendeva impossibile accertare il previo accordo di tutti di componenti del gruppo circa l’acquisto in comune della sostanza per farne uso personale.
Tale assunto è giuridicamente errato, perché trasferisce sul piano del diritto un aspetto meramente probatorio, che bene avrebbe potuto essere esplorato dal giudice di merito con l’assunzione delle testimonianze dei soggetti di riferimento (non solo i due compagni di classe ma anche la professoressa, che, a dire del Di Domenico, era al corrente dei fatti).
Al riguardo va osservato che l’”uso di gruppo” è integrato ogniqualvolta l’acquisto e la conseguente detenzione della sostanza stupefacente da una determinata cerchia di persone (cfr. Cassazione, Sezioni unite, cc, 28 maggio 1997, Iacolare); mentre la preventiva provvista dei mezzi finanziari (raccolta di denaro) costituisce solo un indice sintomatico di tale comune intenzione (Cassazione, sezione sesta, up, 4 giugno 1999, De Carolis).
Non vale neppure ad escludere la suddetta ipotesi il fatto che il presunto gruppo era costituito da sole tre persone (il Di Domenico e suoi due compagni) e che il quantitativo di sostanza era palesemente eccedente l’uso comune, posto che i 40 spinelli bene avrebbero potuto essere consumanti nei vari giorni in cui si sarebbe svolta l’allegata gita scolastica. Ma neppure su questo aspetto la sentenza impugnata ha effettuato un puntuale accertamento.
Infine, il fatto che il Di Domenico non aveva reso subito noti i nomi dei suoi compagni poteva certamente costituire un indice di non credibilità delle sue dichiarazioni; ma, avendo l’imputato affermato che egli temeva di pregiudicarli nelle prove di maturità, si rendeva comunque utile l’assunzione delle loro testimonianze, oltre che di quella della professoressa, per verificare la effettiva rispondenza al vero di quanto dichiarato.
La sentenza impugnata va pertanto annullata, limitatamente alla posizione del Di Domenico, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che dovrà adeguatamente motivare sugli aspetti sopra evidenziati, in particolare verificando, eventualmente all’esito di rinnovazione della istruzione dibattimentale, se, a prescindere da una predisposizione dei mezzi finanziari, il quantitativo di hashish rinvenuto in possesso dell’imputato fosse stato acquistato con il previo accordo di suoi compagni di classe e destinato al loro esclusivo consumo personale durante la gita scolastica.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso di Isopi Andrea e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di Domenico Francesco e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma.