Enti pubblici
Stranieri. Varata la rete informatica per favorire l’ interscambio di informazioni all’ interno della P.A.- Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.242
Stranieri. Varata la rete informatica per favorire linterscambio di informazioni allinterno della P.A.
Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n.242
«Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione»
(Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 220 del 18 Settembre 2004)
Articolo 1
(Definizioni generali)
1. Nel presente regolamento, si intende per:
a) «Tu»: il Tu delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni;
b) «regolamento»: il regolamento recante norme di attuazione del predetto Tu, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
c) «Rupa»: la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui allarticolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, o la sua evoluzione definita come «sistema pubblico di connettività ».
Articolo 2
(Sistemi informativi)
1. I sistemi informativi automatizzati già realizzati o in fase di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da utilizzare nelle attività previste dai procedimenti di cui al Tu e al regolamento, sono:
a) lanagrafe annuale informatizzata per il lavoro subordinato, tenuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dellarticolo 21 del Tu;
b) i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla costruzione del Sistema informativo del lavoro e della borsa del lavoro, derivanti dallaccordo Stato- regioni-autonomie locali dell11 luglio 2002, dallarticolo 1, comma 2, lettera b), n. 4), della legge 14 febbraio 2003, n. 30, e dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
c) larchivio informatizzato della rete mondiale visti, tenuto dal Ministero degli affari esteri;
d) lanagrafe tributaria, tenuta dal Ministero delleconomia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali;
e) larchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, tenuto dallIstituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dellarticolo 41 del regolamento;
f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e lanagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311, tenuti dal Ministero
della giustizia;
g) larchivio informatizzato dei permessi di soggiorno, tenuto dal Ministero dellinterno – Dipartimento della pubblica sicurezza;
h) larchivio informatizzato per lemersione-legalizzazione di lavoro irregolare, tenuto dal Ministero dellinterno Dipartimento per le libertà civili e limmigrazione, ai sensi dellarticolo 33
della legge 30 luglio 2002, n. 189, e dellarticolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;
i) il casellario nazionale didentità, tenuto dal Ministero dellinterno – Dipartimento della pubblica sicurezza;
l) larchivio informatizzato dei richiedenti asilo, tenuto dal Ministero dellinterno – Dipartimento per le libertà civili e limmigrazione;
m) larchivio informatizzato dei rifugiati, tenuto dal Ministero dellinterno – Dipartimento per le libertà civili e limmigrazione; n) il sistema anagrafico integrato Indice nazionale delle
anagrafi (Ina) – Sistema di accesso e interscambio anagrafico (Saia) del Ministero dellinterno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
2. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti di cui al Tu e al regolamento, sono istituiti e tenuti dal Ministero dellinterno –
Dipartimento per le libertà civili e limmigrazione archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi accedono le pubbliche amministrazioni interessate, individuate con
decreto del Ministro dellinterno.
3. Gli archivi di cui al comma 2 sono interconnessi con i sistemi informativi di cui al comma 1 e con quelli delle regioni, delle province autonome e degli enti locali e possono essere aggiornati
tramite le modalità tecniche ai sensi del presente regolamento.
4. Gli archivi indicati al comma 1, lettere g), h), l), m), e al comma 2 costituiscono il sistema informativo in materia di ingresso, soggiorno e uscita dal territorio nazionale, di immigrazione e di
asilo, per lattuazione unitaria dei procedimenti previsti dal Tu e dal regolamento, anche a supporto degli adempimenti dello sportello unico di cui allarticolo 22 del Tu.
5. Al fine di assicurare il monitoraggio dellattività di acquisizione, certificazione e visura di dati e documenti memorizzati nel sistema informativo di cui al comma 4, ciascuna postazione avente
accesso al sistema è soggetta a previa registrazione con annotazioni dei dati identificativi dellutente. I dati personali, concernenti lidentificazione degli utenti e le operazioni di accesso e
consultazione degli archivi sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto del principio dellarticolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
6. Ai fini del Tu e del regolamento, ciascuna amministrazione menzionata nei commi 1, 2 e 3 è responsabile, per i sistemi informativi e gli archivi di propria competenza, delle procedure e delle tecnologie informatiche utilizzate; dei dati e dei documenti raccolti, elaborati e gestiti nei propri archivi, diffusi o scambiati con i soggetti del Tu e del regolamento; della
sicurezza e dei servizi di accesso dei propri sistemi informatici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318.
Articolo 3
(Collegamenti telematici)
1. I sistemi informativi e gli archivi di cui allarticolo 2, commi 1, 2 e 3, sono interconnessi in rete per consentire lattuazione dei procedimenti del Tu e del regolamento, nel rispetto delle
competenze e delle responsabilità delle amministrazioni interessate.
2. I sistemi informativi e gli archivi automatizzati delle amministrazioni pubbliche di cui allarticolo 2 sono interconnessi tra di loro e con quelli di altre amministrazioni pubbliche e di
altri utenti, per laccesso ai dati, ai documenti ed agli archivi stessi, attraverso i servizi della Rupa e della rete internazionale della pubblica amministrazione, secondo le effettive possibilità
tecniche, nel rispetto della normativa in vigore e con le limitazioni da essa previste.
3. I collegamenti con gli uffici consolari sono realizzati tramite la rete mondiale visti del Ministero degli affari esteri o la rete internazionale della pubblica amministrazione.
4. Per lattuazione dei procedimenti amministrativi di cui al Tu e al regolamento, allo scopo di completamento e di verifica delle informazioni memorizzate, i sistemi informativi di cui
allarticolo 2 possono cooperare con gli archivi automatizzati di altre amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e possono trasmettere dati al sistema informativo sanitario relativi
allanagrafe degli assistiti, osservando i principi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 4
(Regole tecniche)
1. Con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro per linnovazione e le tecnologie, sentiti la Conferenza unificata di cui allarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le regole tecniche per loperatività dei
collegamenti di cui allarticolo 3, in relazione alla tipologia delle informazioni, allutilizzo di strumenti in grado di assicurare la sicurezza e la riservatezza delle trasmissioni telematiche e alle
modalità di abilitazione per laccesso agli archivi.
Articolo 5
(Accesso alle informazioni)
1. Gli archivi informatizzati di cui allarticolo 2 sono accessibili in via telematica, secondo i principi stabiliti nelle regole tecniche di cui allarticolo 4.
2. Le modalità tecniche applicative per la consultazione degli archivi informatizzati e per laccesso ai sistemi informativi di ciascuna amministrazione statale, ai fini del presente regolamento,
ove non diversamente stabilito, sono definite con decreto dirigenziale, emanato dallamministrazione competente, sentiti il Centro nazionale per linformatica nella pubblica amministrazione ed il Garante per la protezione dei dati personali.
Articolo 6
(Trasmissione dei dati e dei documenti)
1. La trasmissione di dati e documenti, necessari allattuazione dei procedimenti del Tu e del regolamento, avviene nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche di cui allarticolo 4.
2. Le specifiche tecniche ed operative per lo scambio dei dati e documenti tra i sistemi informativi di cui allarticolo 2 sono definite convenzionalmente tra le amministrazioni pubbliche
interessate, nel rispetto delle regole tecniche di cui allarticolo 4.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dallamministrazione competente per materia, ai sensi dellarticolo 10, commi 2 e 3, del Tu delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con Dpr 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
– Si riporta il testo dellarticolo 87 della Costituzione della Repubblica italiana.
«Articolo 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta lunità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, lautorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
– Si riporta il testo vigente dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dellattività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) lesecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) lattuazione e lintegrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) lorganizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
– Si riporta il testo vigente dellarticolo 34, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo):
«2. Entro quattro mesi dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale si procede, con regolamento emanato ai sensi dellarticolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, alla revisione ed integrazione delle disposizioni regolamentari vigenti sullimmigrazione, sulla condizione dello straniero e sul diritto di asilo, limitatamente alle seguenti finalità:
a) razionalizzare limpiego della telematica nelle comunicazioni, nelle suddette materie, tra le
amministrazioni pubbliche;
b) assicurare la massima interconnessione tra gli archivi già realizzati al riguardo o in via di
realizzazione presso le amministrazioni pubbliche;
c) promuovere le opportune iniziative per la riorganizzazione degli archivi esistenti.».
– Si riporta il testo dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali):
«Articolo 8 (Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata). – 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dellinterno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dellAssociazione nazionale dei comuni dItalia – ANCI, il presidente dellUnione province dItalia – UPI ed il presidente dellUnione nazionale comuni, comunità ed enti montani – UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dallANCI e sei presidenti di provincia designati dallUPI.
Dei quattordici sindaci designati dallANCI cinque rappresentano le città individuate dallarticolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dellANCI, dellUPI o dellUNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal
Ministro dellinterno.».
Note allarticolo 1:
– Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca «Tu delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
– Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, reca: «Regolamento recante norme di attuazione del Tu delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dellarticolo 1, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
– Si riporta il testo dellarticolo 15, legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):
«Articolo 15. – 1. Al fine della realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, lAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione è incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel
rispetto delle vigenti norme in materia di scelta del contraente, uno o più contratti-quadro con cui i
prestatori dei servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e allinteroperabilità si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le amministrazioni di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dellAutorità per linformatica nella pubblica amministrazione e, ove
previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui allarticolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente comma. 2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme,
nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dellarticolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per lacquisizione del parere delle competenti Commissioni.».
Note allarticolo 2:
– Si riporta il testo degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (per largomento v. nelle note allarticolo 1):
«Articolo 21 (Determinazione dei flussi di ingresso). – 1. Lingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale e di lavoro autonomo, avviene nellambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4. Nello stabilire le quote i
decreti prevedono restrizioni numeriche allingresso di lavoratori di Stati che non collaborano adeguatamente nel contrasto allimmigrazione clandestina o nella riammissione di propri cittadini destinatari di provvedimenti di rimpatrio. Con tali decreti altresì assegnate in via preferenziale quote riservate ai lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo
grado in linea retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolati, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, nonché agli Stati non appartenenti allUnione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dellinterno e il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi dingresso e delle procedure di riammissione.
Nellambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle
politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.
2. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono inoltre prevedere la utilizzazione in Italia, con contratto di lavoro subordinato, di gruppi di lavoratori per lesercizio di determinate opere o servizi limitati nel tempo; al termine del rapporto di lavoro i lavoratori devono rientrare nel Paese di provenienza.
3. Gli stessi accordi possono prevedere procedure e modalità per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro.
4. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o
mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sullandamento delloccupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti allUnione europea iscritti nelle liste di collocamento.
4bis. Il decreto annuale ed i decreti infrannuali devono altresì essere predisposti in base ai dati sulla
effettiva richiesta di lavoro suddivisi per regioni e per bacini provinciali di utenza, elaborati dallanagrafe informatizzata, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 7. Il regolamento di attuazione prevede possibili forme di collaborazione con altre strutture pubbliche e private, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4ter. Le regioni possono trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari nel territorio regionale, contenente anche le indicazioni previsionali relative ai
flussi sostenibili nel triennio successivo in rapporto alla capacità di assorbimento del tessuto sociale e produttivo.
5. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale.
6. Nellambito delle intese o accordi di cui al presente Tu, il Ministro degli affari esteri,
dintesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può predisporre progetti integrati per il reinserimento di lavoratori extracomunitari nei Paesi di origine, laddove ne esistano le condizioni e siano fornite idonee garanzie dai governi dei Paesi di provenienza, ovvero lapprovazione di domande di enti pubblici e privati, che richiedano di predisporre analoghi progetti anche per altri Paesi.
7. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di un anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri e stabilisce le modalità di
collegamento con larchivio organizzato dallIstituto nazionale della previdenza sociale (Inps) e con le questure.
8. Lonere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dallanno 1998.». «Articolo 22 (Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato). – 1. In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno
sportello unico per limmigrazione, responsabile dellintero procedimento relativo allassunzione di
lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare
in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente allestero deve presentare allo sportello unico per limmigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale limpresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa:
a) richiesta nominativa di nulla osta al lavoro;
b) idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero;
c) la proposta di contratto di soggiorno con specificazione delle relative condizioni, comprensiva
dellimpegno al pagamento da parte dello stesso datore di lavoro delle spese di ritorno dello straniero nel Paese di provenienza;
d) dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro.
3. Nei casi in cui non abbia una conoscenza diretta dello straniero, il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia può richiedere, presentando la documentazione di cui alle lettere b) e c) del comma 2, il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui allarticolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di
attuazione.
4. Lo sportello unico per limmigrazione comunica le richieste di cui ai commi 2 e 3 al centro per limpiego di cui allarticolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, competente in relazione alla provincia di residenza, domicilio o sede legale. Il centro per limpiego provvede a
diffondere le offerte per via telematica agli altri centri ed a renderle disponibili su sito INTERNET o con ogni altro mezzo possibile ed attiva gli eventuali interventi previsti dallarticolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181.
Decorsi venti giorni senza che sia stata presentata alcuna domanda da parte di lavoratore nazionale o comunitario, anche per via telematica, il centro trasmette allo sportello unico richiedente una certificazione negativa, ovvero le domande acquisite comunicandole altresì al
datore di lavoro. Ove tale termine sia decorso senza che il centro per limpiego abbia fornito riscontro, lo sportello unico procede ai sensi del comma 5.
5. Lo sportello unico per limmigrazione, nel complessivo termine massimo di quaranta giorni dalla
presentazione della richiesta, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, sentito il questore, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dellarticolo 3, comma 4, e dellarticolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via
telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.
6. Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo sportello unico per limmigrazione. Entro otto giorni dallingresso, lo straniero si reca presso lo sportello unico per limmigrazione che ha rilasciato il nulla osta per la firma del contratto di soggiorno che resta ivi conservato e, a cura di questultimo, trasmesso in copia allautorità
consolare competente ed al centro per limpiego competente.
7. Il datore di lavoro che omette di comunicare allo sportello unico per limmigrazione qualunque variazione del rapporto di lavoro intervenuto con lo straniero, è punito con la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro. Per laccertamento e lirrogazione della sanzione è competente
il prefetto.
8. Salvo quanto previsto dallarticolo 23, ai fini dellingresso in Italia per motivi di lavoro, il lavoratore extracomunitario deve essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano presso lo Stato di origine o di stabile residenza del lavoratore.
9. Le questure forniscono allInps e allInail, tramite collegamenti telematici, le informazioni
anagrafiche relative ai lavoratori extracomunitari ai quali è concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, o comunque idoneo per laccesso al lavoro, e comunicano altresì il rilascio dei permessi concernenti i familiari ai sensi delle disposizioni di cui al titolo IV; lINPS,
sulla base delle informazioni ricevute, costituisce un «Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari», da condividere con altre amministrazioni pubbliche; lo scambio
delle informazioni avviene in base a convenzione tra le amministrazioni interessate. Le stesse informazioni sono trasmesse, in via telematica, a cura delle questure, allufficio finanziario competente che provvede allattribuzione del codice fiscale.
10. Lo sportello unico per limmigrazione fornisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il numero ed il tipo di nulla osta rilasciati secondo le classificazioni adottate nei decreti di cui allarticolo 3, comma 4.
11. La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed ai suoi familiari legalmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi. Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per limpiego, anche ai fini delliscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari.
12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di
soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con larresto da tre mesi ad un anno e con lammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
13. Salvo quanto previsto per i lavoratori stagionali dallarticolo 25, comma 5, in caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dallarticolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 14. Le attribuzioni degli istituti di patronato e di
assistenza sociale, di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono estese ai lavoratori extracomunitari che prestino regolare attività di lavoro in Italia.
15. I lavoratori italiani ed extracomunitari possono chiedere il riconoscimento di titoli di formazione
professionale acquisiti allestero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Commissione centrale per limpiego, dispone condizioni e modalità di riconoscimento delle qualifiche per singoli casi. Il lavoratore extracomunitario può inoltre partecipare, a norma del presente Tu, a tutti i corsi di formazione e di riqualificazione
programmati nel territorio della Repubblica.
16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione.».
– Si riporta il testo dellarticolo 1, comma 2, lettera b), n. 4, della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro):
«Articolo 1 (Delega al Governo per la revisione della disciplina dei servizi pubblici e privati per limpiego, nonché in materia di intermediazione e interposizione privata nella somministrazione di lavoro). – (Omissis).
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis);
b) modernizzazione e razionalizzazione del sistema del collocamento pubblico, al fine di renderlo maggiormente efficiente e competitivo, secondo una disciplina incentrata su:
(omissis);
4) mantenimento da parte dello Stato delle competenze in materia di conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro;
(omissis).».
– Il decreto legislativo 10 settembre 2003, reca:
«Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30».
– Si riporta il testo dellarticolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, (per largomento v. nelle note allarticolo 1):
«Articolo 41 (Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari). – 1. Gli uffici della pubblica
amministrazione che rilasciano un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di unattività di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono alliscrizione nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla questura e allArchivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito presso lIstituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato, a norma dellarticolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio è effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla base
dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste dallarticolo 6, comma 7, del Tu e di quelle del datore di lavoro effettuate a norma dellarticolo 7 del medesimo Tu.».
– Il decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 311, reca: «Tu delle disposizioni legislative in
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti».
– Si riporta il testo vigente dellarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (per largomento v. nelle note alle premesse):
«Articolo 33 (Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare). – 1. Chiunque, nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ha occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap che ne limitano lautosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare, può denunciare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio mediante presentazione della dichiarazione di emersione nelle forme previste dal presente articolo. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali. Per quanto concerne la data, fa fede il timbro dellufficio postale accettante. La denuncia di cui al primo periodo del presente comma è
limitata ad una unità per nucleo familiare, con riguardo al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
2. La dichiarazione di emersione contiene a pena di inammissibilità:
a) le generalità del datore di lavoro ed una dichiarazione attestante la cittadinanza italiana o,
comunque, la regolarità della sua presenza in Italia;
b) lindicazione delle generalità e della nazionalità dei lavoratori occupati;
c) lindicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità , alla dichiarazione di emersione sono allegati:
a) attestato di pagamento di un contributo forfettario, pari allimporto trimestrale corrispondente al
rapporto di lavoro dichiarato, senza aggravio di ulteriori somme a titolo di penali ed interessi;
b) copia di impegno a stipulare con il prestatore dopera, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno previsto dallarticolo 5bis del Tu di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dallarticolo 6 della presente legge;
c) certificazione medica della patologia o handicap del componente la famiglia alla cui assistenza è destinato il lavoratore. Tale certificazione non è richiesta qualora il lavoratore extracomunitario sia adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
4. Nei venti giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio verifica lammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e la questura accerta se sussistono motivi ostativi alleventuale rilascio del permesso di soggiorno della durata di un anno, dandone comunicazione alla prefettura-ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno
presentato la denuncia di cui al comma 1 e dei lavoratori extracomunitari cui è riferita la denuncia.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la prefettura-ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno nelle forme previste dalla presente legge e alle condizioni contenute nella dichiarazione di emersione e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4.
Il permesso di soggiorno è rinnovabile previo accertamento da parte dellorgano competente della prova della continuazione del rapporto e della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato. La mancata presentazione delle parti comporta larchiviazione del relativo procedimento.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti alloccupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica larticolo 22, comma 12, del Tu di cui al decreto legislativo 25 luglio l998, n. 286,
e successive modificazioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina con proprio decreto i parametri retributivi e le modalità di calcolo e di corresponsione delle somme di cui al comma 3, lettera a), nonché le modalità per la successiva imputazione delle stesse sia
per fare fronte allorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato in modo da garantire lequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro che occupino prestatori
dopera extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo
della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 13, comma 13, del Tu di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per
lavoro subordinato di cui allarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dallarticolo 3, comma 2, della presente legge, sono decurtate
dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dellapplicazione di una misura di prevenzione, salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione. Le disposizioni del presente articolo non costituiscono comunque impedimento allespulsione degli stranieri che risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.
8. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione della presente legge, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.».
– Si riporta il testo dellarticolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari):
«Articolo 1 (Legalizzazione di lavoro irregolare). – 1. Chiunque, nellesercizio di unattività di impresa sia in forma individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, alle proprie dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, può denunciare, entro la data dell11 novembre 2002, la sussistenza del rapporto di lavoro alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo
competente per territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora si tratti di società operanti in Italia, la denuncia è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante. A tutti gli effetti, la data di presentazione è quella recata dal timbro dellufficio postale accettante. La dichiarazione di emersione è presentata dal richiedente, a proprie spese, agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi dellimprenditore o della società e del suo legale rappresentante;
b) lindicazione delle generalità e della nazionalità del lavoratore straniero occupato al quale si
riferisce la dichiarazione;
c) lindicazione della tipologia e delle modalità di impiego;
d) lindicazione della retribuzione convenuta, in misura non inferiore a quella prevista dal vigente
contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilità , alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare, nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno nelle forme di cui allarticolo 5bis del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dellimmigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato: «Tu», di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dallarticolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la Prefettura Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro informatizzato di coloro che hanno presentato la predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari ai quali è riferita la medesima dichiarazione, verifica lammissibilità e la ricevibilità della dichiarazione e
la comunica al centro per limpiego competente per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi alleventuale rilascio del permesso di soggiorno di validità pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura Ufficio territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al comma 4. La
mancata presentazione delle parti comporta limprocedibilità e larchiviazione del relativo
procedimento. Il permesso di soggiorno può essere rinnovato previo accertamento dellesistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, nonché della regolarità della posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonché per gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti alloccupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica larticolo 22, comma 12, del Tu di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni. Le predette cause di non punibilità non si applicano a coloro che abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con proprio decreto, le modalità per
limputazione del contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia per fare fronte allorganizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, sia in
relazione alla posizione contributiva previdenziale e assistenziale del lavoratore interessato, al fine di garantire lequilibrio finanziario delle relative gestioni previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresì le modalità di corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al
comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori
extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti linserimento sociale. La
revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c), non può essere in ogni caso disposta nellipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso,
ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui allarticolo 13, comma 13, del Tu di cui al decreto legislativo n.
286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui allarticolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro, rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della
presente lettera;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino denunciati per uno dei reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che linteressato non lo ha commesso ovvero nei casi di archiviazione previsti dallarticolo 411 del codice di procedura penale, ovvero
risultino destinatari dellapplicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in materia di immigrazione del presente decreto, è punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
9bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro, lobbligo relativo alla comunicazione dellalloggio di cui allarticolo 7 del Tu di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori extracomunitari denunciati, può essere adempiuto fino alla data dell11 novembre 2002. La medesima disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui allarticolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.».
– Si riporta il testo dellarticolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):
«Articolo 11 (Modalità del trattamento e requisiti dei dati). – 1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni
del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta lidentificazione dellinteressato per un periodo di tempo
non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. I dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali non possono essere utilizzati.».
– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, reca: «Regolamento recante norme per lindividuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dellarticolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675».
Note allarticolo 3:
– Per largomento del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, v. nelle note allarticolo 2.
Nota allarticolo 4:
– Per il testo dellarticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, v. nelle note alle premesse.
Nota allarticolo 6:
– Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, reca: «Tu delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa».
– Per largomento del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, v. nelle note allarticolo 2.