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Tuesday 24 June 2003

Strade pubbliche e private: come distinguerle. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 23 giugno 2003 n. 3716

Strade pubbliche e private: come distinguerle.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza 23 giugno 2003 n. 3716 – Pres. Frascione, Est. Carboni – Comune di San Cesario di Lecce (Avv. Sticchi Damiani) c. Terragno (Avv. Vantaggiato)

FATTO

Il signor Terragno è proprietario in San Cesario di Lecce di una casa per abitazioni, prospiciente per un lato la via Campania e per il lato opposto unarea pure destinata a strada. Con la denuncia dattività sopra indicata, corredata di progetto, ha dichiarato di volere istallare, sullanzidetta area retrostante alla casa, individuata in catasto al foglio 7 con la particella 430, una sbarra dacciaio incernierata su un elemento di muratura prefabbricato, per impedire laccesso agli estranei. Il sindaco con il provvedimento sopra indicato ha vietato lesecuzione dellopera, con la motivazione che essa ricadeva su strada pubblica.

Il signor Terragno con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Puglia notificato il 15 maggio 2000 ha impugnato il provvedimento deducendone lillegittimità per due motivi: con il primo motivo ha lamentato il difetto di motivazione, perché nel provvedimento si sarebbe dovuto dimostrare lassunto che la strada era pubblica anziché privata; con il secondo motivo ha lamentato il travisamento dei fatti, sostenendo che larea, sulla quale egli aveva a proprie spese collocato i tronchi di conduttura per lacqua e per il gas per collegarsi alle reti degli enti erogatori, era di sua proprietà, come risultava dalle planimetrie catastali. Il ricorrente ha altresì chiesto il risarcimento dei danni per lillegittimo diniego.

Il comune si è costituito in giudizio sostenendo che larea in questione apparteneva al demanio comunale, per le ragioni seguenti. 1) Il dottor Guido Terragno, dante causa del ricorrente, laveva ceduta al comune dichiarando, nella nota del 6 novembre 1966 con cui aveva presentato un piano di lottizzazione dellarea costituita da parte della tenuta San Nicola, «di cedere al comune il suolo per detta strada, senza alcun compenso», e il Consiglio comunale con deliberazione 28 gennaio 1967 n. 10 aveva accettato la cessione contro il prezzo di lire 90.000; 2) il 9 luglio 1969 era stato redatto un tipo di frazionamento con intestazione al comune delle strade della lottizzazione; 3) il comune aveva poi dotato la strada di illuminazione pubblica e con deliberazione del Consiglio comunale 21 ottobre 1981 n. 173 le aveva attribuito la denominazione di via Antonio Agrifani.

Il tribunale amministrativo regionale, dopo aver espletato istruttoria, con la sentenza indicata in epigrafe ha accolto il ricorso rilevando che larea non era divenuta di proprietà del comune, perché il procedimento di lottizzazione non si era concluso, non essendo stata sottoscritta dal dottor Terragno la convenzione di lottizzazione – il cui schema era stato approvato con provvedimento del commissario straordinario 12 dicembre 1969 n. 251 – e non essendo stato emanato dal comune il provvedimento finale di autorizzazione alla lottizzazione. Il tribunale amministrativo ha altresì negato rilievo al fatto che la strada fosse stata inclusa nella toponomastica del comune, e ha osservato che, nella specie, non opera la presunzione dappartenenza al demanio comunale sancita, per le strade site allinterno dei centro abitati e immediatamente comunicanti con la via pubblica, dallarticolo 22, terzo comma, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, sui lavori pubblici. Ha poi respinto la domanda di risarcimento, sfornita di prova del danno.

Appella il comune, censurando la sentenza. Fa presente in primo luogo che la strada è, in ogni caso, assoggettata ad uso pubblico, essendovi stata destinata dallo stesso proprietario, dottor Guido Terragno; in secondo luogo che la strada è stata effettivamente acquisita al patrimonio comunale in virtù degli atti e fatti già indicati nel giudizio di primo grado, indipendentemente dal fatto che il procedimento lottizzatorio non abbia trovato una formale conclusione.

DIRITTO

Come si è detto sopra, risulta dagli atti che il dottor Guido Terragno, dante causa dellodierno resistente, aveva ceduto la strada per cui è causa, e che il comune aveva espressamente accettato la cessione, sicché è provato che la strada fu acquisita al demanio comunale, e il fatto che la procedura di lottizzazione non si sia conclusa con un espresso atto di autorizzazione non ha nulla a vedere con la validità della cessione.

Inoltre ha ragione il comune a rilevare che, anche indipendentemente dallefficacia del negozio di cessione, si era verificato un uso pubblico della strada, per comportamento esplicito e spontaneo del proprietario. Si ha uso pubblico, che comporta lassoggettamento della strada alla disciplina delle strade comunali anche se esse siano “vicinali” ossia fuori dal centro abitato (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, contenente il codice della strada, articoli 2, comma 7, e 3, comma 1, definizione n. 52) quando unarea privata venga dal proprietario destinata ad essere inserita nella rete viaria pubblica, o mediante atto negoziale oppure, in modo simile a quanto è previsto dallarticolo 1062 del codice civile per la costituzione di servitù per destinazione del padre di famiglia, mediante una sistemazione dei luoghi nella quale sia implicita la realizzazione di una strada per uso pubblico, seguita da uso pubblico effettivo.

Nella specie la cessione del dottor Guido Terragno, seguita dalluso pubblico effettivo, dalla toponomastica e dallilluminazione pubblica, ha appunto realizzato in modo conclamato quanto meno la destinazione ad uso pubblico della strada, indipendentemente, anche qui, dalle vicende del procedimento amministrativo di lottizzazione.

In conclusione lappello del comune è fondato e va accolto. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in ¬ 1500 per il giudizio di primo grado ed altrettanti per il giudizio dappello.

Per questi motivi

accoglie lappello indicato in epigrafe e per leffetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge limpugnazione proposta dal signor Giovanni Antonio Terragno contro il provvedimento 15 marzo 2000 n. 13 del sindaco di San Cesario di Lecce. Condanna il predetto signor Terragno al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in tremila euro, a favore del comune appellante.

Così deciso in Roma il 29 aprile 2003 dal collegio costituito dai signori:

Emidio Frascione presidente

Raffaele Carboni componente, estensore

Corrado Allegretta componente

Paolo Buonvino componente

Claudio Marchitiello componente

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Carboni f.to Emidio Frascione

Depositata in segreteria il 23 giugno 2003.