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Monday 23 June 2003

Stop alle pubblicità ingannevoli che promettono lauree honoris causa, dottorati e master.Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – Provvedimento n. 12057 del 29 maggio 2003

Stop alle pubblicità ingannevoli che promettono lauree honoris causa, dottorati e master

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Provvedimento n. 12057 del 29 maggio 2003

Lautorità garante della concorrenza e del mercato nella sua adunanza del 29 maggio 2003;

sentito il Relatore Professor Nicola Occhiocupo;

visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

visto il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al Dpr del 10 ottobre 1996, n. 627;

visto il proprio provvedimento del 5 dicembre 2002, con il quale è stata accolta listanza di sospensione provvisoria dei messaggi denunciati presentata da un consumatore;

visti gli atti del procedimento;

considerato quanto segue:

I. Richiesta di intervento

Con richiesta di intervento pervenuta in data 6 novembre 2002, integrata in data 20 novembre 2002 con lidentificazione del committente, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del decreto legislativo 74/1992, dei messaggi pubblicitari diffusi mediante uninserzione pubblicata sul giornale Leggo del 14 ottobre 2002, nonché sul sito Internet www.univerusa.com, dalla Net Italy di Pignatelli I. Aldo & C. Snc (di seguito Net Italy) con sede in Ostuni (Br), e volti a pubblicizzare i titoli conseguibili presso la University of Usa

Nella richiesta di intervento si lamenta che i suindicati messaggi sarebbero idonei ad indurre in errore i destinatari, in quanto ingenererebbero negli stessi la convinzione che University of Usa sia una Università autorizzata in Italia e che i titoli dalla stessa rilasciati siano in qualche modo riconosciuti e, comunque, spendibili in Italia, in quanto aventi valore legale.

II. Il messaggio

Il messaggio oggetto della richiesta dintervento consiste in uninserzione, pubblicata sul giornale Leggo del 14 ottobre 2002, diffusa dalla Net Italy, volta a pubblicizzare la possibilità di conseguire «laurea honoris causa, master doctorate in marketing&finanza, scienze finanziarie, architettura di interni e molte altre» presso la University of Usa, nonché in un messaggio pubblicitario, di analogo contenuto, diffuso sul sito Internet www.univerusa.com.

III. Comunicazione alle parti

In data 25 novembre 2002, è stato comunicato al richiedente e alla Net Italy lavvio del procedimento, ai sensi del decreto legislativo 74/1992, come modificato dal decreto legislativo 67/2000, precisando che leventuale ingannevolezza del messaggio segnalato sarebbe stata valutata, ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto citato, con riguardo alle effettive caratteristiche del servizio pubblicizzato ed ai risultati che si possono conseguire attraverso lo stesso.

IV. Risultanze istruttorie

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto alloperatore pubblicitario, ai sensi dellarticolo 6, comma 1, lettera a), del Dpr 627/96, di fornire precisazioni in relazione ai servizi offerti dalla società Net Italy, con particolare riferimento alle caratteristiche dellattività oggetto del messaggio pubblicitario segnalato, nonché al prezzo richiesto al consumatore a fronte dei servizi pubblicizzati. E stato, inoltre, richiesto alloperatore di fornire indicazioni circa la sua idoneità a concedere il titolo di Laurea honoris causa, nonché in merito allequipollenza in Italia tra i titoli rilasciati da University of Usa e quelli rilasciati da istituti universitari riconosciuti.

In date 26 e 27 novembre 2002, loperatore ha inviato una breve comunicazione nellambito della quale ha sostenuto di aver sempre provveduto ad inserire, in ogni messaggio pubblicitario riferito alla propria attività, lavvertenza che «i titoli rilasciati dalle università americane non sono equipollenti ai titoli italiani», allegando, a tal fine, la copia delle due inserzioni pubblicitarie di analogo tenore pubblicate su altri giornali (Il Tempo del 25 ottobre 2002 e La Stampa di data non rilevabile). Nel caso del messaggio pubblicato su Leggo e oggetto del presente procedimento, tuttavia, loperatore afferma che lomissione di tale precisazione è stata dovuta ad un errore di stampa a cui non avrebbe potuto porre rimedio in quanto non avrebbe visionato il messaggio pubblicitario prima della sua pubblicazione.

Inoltre, loperatore ha precisato di non aver programmato per il futuro nessuna campagna pubblicitaria.

Con nota pervenuta in data 9 maggio 2003, il Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca ha precisato che la University of Usa non gode di alcun riconoscimento nellordinamento universitario nazionale e non può definirsi università. Tale denominazione è infatti riservata per legge, ai sensi dellarticolo 10, comma 1, del decreto legge 580/73, convertito con modificazioni nella legge 766/73, alle università statali ed a quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale.

Il Ministero ha comunicato, inoltre, che i titoli della University of Usa non possono definirsi lauree in quanto i titoli di studio universitari e le qualifiche accademiche sono soltanto quelli previsti per legge (articolo 1 della legge 262/58 e articolo 1 della legge 341/90) ed è fatto divieto del loro conferimento da parte di privati, enti ed istituti comunque denominati (articolo 2 della legge n. 262/58) e possono essere rilasciati solo dalle istituzioni di cui allarticolo 1, punti 1) e 2), del regio decreto regio decreto 1592/33.

Inoltre, il suddetto Ministero ha precisato che, ai sensi dellarticolo 2 della legge 4/1999, in materia di filiazioni in Italia di Università straniere, University of Usa non risulta essere autorizzata a svolgere attività in quanto filiazione di università straniera.

V. Parere dellautorità per le garanzie nelle comunicazioni

Poiché i messaggi oggetto del presente provvedimento sono stati diffusi via Internet, in data 24 aprile 2003 è stato richiesto il parere dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dellarticolo 7, comma 5, del decreto legislativo 74/1992.

Con parere pervenuto in data 27 maggio 2003, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio pubblicitario in esame costituisca fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del decreto legislativo 74/1992, in quanto, in mancanza di esplicita avvertenza circa la non equipollenza tra i titoli accademici pubblicizzati e quelli italiani, luso nella pubblicità in esame dei termini Università, laurea e dottorato, sia pure in lingua inglese, tipici delle istituzioni universitarie, induce a ritenere che la reclamizzata University of Usa sia abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale anche in Italia. Inoltre, la University of Usa non risulta godere di alcun riconoscimento o accreditamento quale Università abilitata al rilascio di titoli accademici, neppure honoris causa, da parte delle istituzioni italiane.

VI. Valutazioni conclusive

I messaggi in esame, attraverso il riferimento a termini come laurea e dottorato, ingenerano nel consumatore la convinzione che University of Usa sia una istituzione legittimata in Italia a rilasciare titoli di studio validamente spendibili nel nostro Paese. In particolar modo, tali messaggi pubblicizzano la possibilità di conseguire la laurea honoris causa o il master doctorate.

Il profilo di ingannevolezza esaminato riguarda, quindi, la possibile induzione in errore dei consumatori circa il valore legale dei titoli rilasciati da University of Usa e la loro reale spendibilità in Italia.

In proposito, si osserva che, come emerge dalle informazioni rese dal Ministero dellistruzione, delluniversità e della ricerca, in base alla normativa vigente in Italia, ai sensi dellarticolo 1 della legge 262/58 e dellarticolo 1 della legge 341/99, risultano qualificabili quali titoli aventi valore legale in Italia unicamente i titoli rilasciati dalle istituzioni universitarie riconosciute e autorizzate a tal fine ai sensi dellarticolo 10 del decreto legge 580/73, convertito in legge 766/73. Pertanto, atteso che University of Usa non risulta annoverata tra queste ultime, ne consegue che i titoli dalla stessa rilasciati non hanno valore legale in Italia e, quindi, non sono spendibili nel nostro Paese.

Inoltre, con riguardo al rilievo delloperatore pubblicitario secondo cui la mancanza dellavvertenza che «I titoli rilasciati dalle università americane non sono equipollenti ai titoli italiani», riscontrata nel messaggio diffuso a mezzo stampa, è frutto di un errore al quale loperatore stesso non avrebbe potuto porre rimedio per aver omesso di visionare il messaggio prima della pubblicazione, si osserva che tale elemento, esulando dalla valutazione del messaggio in esame, non vale ad escluderne lingannevolezza.

Alla luce delle argomentazioni sopra svolte, può, pertanto, concludersi che i messaggi in esame sono idonei a trarre in errore i destinatari in relazione alle affermazioni relative alle caratteristiche dei servizi pubblicizzati e dei risultati ottenibili in termini di conseguibilità presso University of Usa di titoli accademici aventi valore legale in Italia e, per questo motivo, a pregiudicarne il comportamento economico.

Ritenuto, pertanto, in conformità al parere dellAutorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi pubblicitari in esame siano idonei ad indurre in errore i consumatori con riguardo alla corretta valutazione delle caratteristiche del servizio pubblicizzato, con pregiudizio del loro comportamento economico;

Delibera

che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi dalla Net Italy di Pignatelli I. Aldo & C. Snc, costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli articoli 1, 2, e 3, lettera a), del decreto legislativo 74/1992, e ne vieta lulteriore diffusione.

Linottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dellarticolo 7, comma 9, del decreto legislativo 74/1992, con larresto fino a tre mesi e con lammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dellAutorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar del Lazio, ai sensi dellarticolo 7, comma 11, del decreto legislativo 74/1992, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

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