Enti pubblici

Thursday 23 January 2003

Spetta al giudice ordinario conoscere le controversie in ordine alla nomina ed alla revoca dei segretari comunali. TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 20 gennaio 2003 n. 198

Spetta al giudice ordinario conoscere le controversie in ordine alla nomina ed alla revoca dei segretari comunali.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. II – Sentenza 20 gennaio 2003 n. 198 – Pres. Cavallari, Est. Mastrantuono – Brescia (in proprio ex art. 86 c.p.c.) c. Comune di Fasano (Avv. Carparelli) – (dichiara inammissibile il ricorso, affermando la giurisdizione dellA.G.O.).

Per lannullamento, previa sospensione dellesecuzione,

– dellatto a firma del Sindaco di Fasano n. 1 del 25.9.2002 concernente la nomina di Cheti Narracci alla Segreteria Generale di classe 1 B dl Comune di Fasano e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, tra i quali latto di individuazione n. 33576 del 19.9.2002 e le norme regolamentari del D.P.R. 4.12.1997 n. 465;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto latto di costituzione in giudizio di

COMUNE DI FASANO

Udito nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2003 il relatore Ref. PASQUALE MASTRANTUONO e uditi altresì gli Avv.ti Adriano Tolomeo, in sostituzione del ricorrente che si difende ai sensi dellart. 86 CPC, e Ottavio Carparelli.

Considerato che nel ricorso sono dedotti i seguenti motivi:

– Illegittimità per violazione di legge con riferimento allart. 3 della legge 7.8.1990 n. 241 per carenza o assoluta insufficienza della motivazione;

Considerato che:

– ai sensi dellart. 97, comma 1. D.Lg.vo n. 267/2000 il Segretario Comunale è dipendente dellAgenzia Autonoma per la Gestione del relativo Albo, mentre è in rapporto organico con il Comune dove è assegnato;

– la nomina di un Segretario Comunale presso un Comune costituisce “conferimento di incarico dirigenziale”;

– pertanto, ai sensi dellart. 63, comma 1, D.Lg.vo n. 165/2001, la cognizione della controversia in esame spetta al Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.

Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Ritenuto laffare ai fini della decisione di merito con sentenza in forma semplificata ai sensi dellart. 9 della Legge n. 205 del 2000;

P.Q.M.

IL Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Seconda Sezione di Lecce DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in epigrafe per DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

Spese COMPENSATE.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dallAutorità Amministrativa.

Così deciso in Lecce, nella Camera di Consiglio del 16 gennaio 2003.

Dott. Antonio Cavallai Presidente

Dott. Pasquale Mastrantuono Estensore

Depositata il 20 gennaio 2003.