Tributario e Fiscale

Tuesday 22 February 2005

Spese farmaceutiche. Ai fini della detrazione lo scontrino fiscale non è l’ unico documento avente rilievo probatorio.Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 19/E Roma 15 febbraio 2005

Spese farmaceutiche. Ai fini della detrazione lo scontrino fiscale non è lunico documento avente rilievo probatorio

Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Risoluzione n. 19/E Roma 15 febbraio 2005 Oggetto: Istanza d’interpello Articolo 3 comma 3, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600

Con listanza di interpello di cui alloggetto concernente lesatta applicazione dellarticolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è stato esposto il seguente

QUESITO

L’istante segnala che la farmacia presso la quale abitualmente effettua i propri acquisti le ha proposto di aderire ad un progetto denominato “Salute”, consistente in una sorta di rete privata attraverso la quale le farmacie aderenti offrono agli utenti un servizio di prevenzione e farmacovigilanza delle patologie più importanti tramite una carta magnetica personalizzata, che utilizza una rete informatica comune a tutte le farmacie in rete (eventualmente collegata anche con il sistema sanitario pubblico e privato).

Tale carta magnetica (o carta d’identità sanitaria) permette di memorizzare tutti i farmaci acquistati durante un anno dal soggetto titolare, attraverso un riepilogo nominativo con l’indicazione della data d’acquisto, la descrizione del prodotto, la categoria del prodotto (farmaco, OTC, parafarmaco), prezzo unitario e complessivo e numero dello scontrino fiscale di riferimento.

Ciò premesso, il contribuente chiede se tale documento riepilogativo possa sostituire i singoli scontrini di acquisto e sia quindi idoneo a comprovare il diritto alla detrazione delle spese per medicinali di cui all’articolo 15, comma 1, lett. c), del nuovo TUIR .

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Listante non prospetta alcuna soluzione.

PARERE DELLAGENZIA DELLE ENTRATE

La questione prospettata riguarda la possibilità, da parte del contribuente, di conservare, in luogo degli scontrini fiscali, un documento riepilogativo non avente natura contabile rilasciato dalla farmacia, per provare le spese sostenute per l’acquisto di medicinali, detraibili ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lett. c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

L’articolo 3, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 prevede che “i contribuenti devono conservare, per il periodo previsto dall’articolo 43, […] i documenti probatori dei crediti d’imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili. Le certificazioni ed i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente”.

Le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione “Unico 2004” (in “appendice”, alla voce “spese sanitarie”, paragrafo “documentazione da conservare”), in conformità alle numerose pronunce dell’Amministrazione finanziaria al riguardo (si veda, tra le altre, la circolare 10 giugno 2004, n. 24), distinguono tra spesa sostenuta per i ticket e spesa per medicinali acquistabili senza prescrizione. Nel primo caso, la documentazione della spesa sostenuta (per il ticket) “potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all’importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta”. Per le spese sanitarie relative a medicinali acquistabili senza prescrizione medica, invece, “il contribuente deve acquisire e conservare idonea documentazione rilasciata dal percettore delle somme (che può consistere anche nello scontrino fiscale) dalla quale deve risultare l’avvenuto acquisto di tali medicinali e l’importo della spesa sostenuta e, in alternativa alla prescrizione medica, può rendere a richiesta degli uffici, un’autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore, attestante la necessità, per il contribuente o per i familiari a carico, dell’avvenuto acquisto dei medicinali nel corso dell’anno. Tale documentazione deve essere conservata ed esibita o trasmessa a richiesta degli uffici finanziari”.

In entrambi i casi in esame (acquisto di farmaci acquistati in base a prescrizione medica ed acquisto dei cosiddetti farmaci da banco) è necessario dimostrare la necessità dell’acquisto del farmaco per il contribuente o per i familiari a carico e l’avvenuto pagamento dell’importo dovuto per l’acquisto di quel medicinale.

La documentazione che attesta la necessità dell’acquisto è fornita dalla prescrizione medica o, in mancanza, dalla menzionata autocertificazione.

La prova dell’avvenuto pagamento è, di norma, costituita dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia. Questultimo strumento di prova, tuttavia, non è da intendersi l’unico ammissibile, non essendo richiesto specificamente dal citato articolo 3, comma 3, del DPR n. 600 del 1973. Pertanto, la prova della spesa sostenuta può essere desunta non solo dallo scontrino fiscale, ma anche dal documento riepilogativo proposto dall’istante, nel quale sono elencati tutti gli acquisti memorizzati nella carta magnetica personalizzata. Tale prospetto dovrà contenere tutte le informazioni presenti negli scontrini fiscali: i dati identificativi della farmacia emittente, la data e l’ora di acquisto, la descrizione del prodotto, la categoria del prodotto (farmaco, parafarmaco e così via), il prezzo unitario, la quantità, il prezzo complessivo, oltre al numero dello scontrino fiscale emesso per ogni acquisto. La farmacia ed il contribuente dovranno, infine, attestare la veridicità del documento riepilogativo emesso sulla scorta degli acquisti memorizzati nella carta magnetica, con apposita annotazione in calce al medesimo. Sulla base delle informazioni desunte dal documento riepilogativo gli uffici finanziari, in sede di controllo, potranno verificare la corrispondenza delle singole voci dell’elenco con i relativi scontrini fiscali.

Resta inteso che gli elenchi riepilogativi in questione non esonerano la farmacia dall’obbligo di emettere lo scontrino fiscale.

Il prospetto riepilogativo in commento dovrà sempre essere accompagnato dalla copia della prescrizione medica relativa ai medicinali in esso elencati o, se si tratta di medicinali da banco, dall’autocertificazione del contribuente.

La risposta di cui alla presente risoluzione, sollecitata con istanza di interpello presentata alla Direzione regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi dell’articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del d.m. 26 aprile 2001, n. 209