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Thursday 03 April 2003

Speciale …. separazione

GUIDA ALLA SEPARAZIONE

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Come promesso Legalinlinea torna con una nuova veste grafica, che rende più semplice la navigazione ed il reperimento delle notizie e delle informazioni ricercate.

Ritornano, assieme alla nuova grafica, anche i nostri consueti approfondimenti che speriamo Vi consentano di avere a disposizione utili strumenti di riflessione e di conoscenza per guidarvi nel mondo del diritto, un mondo che, almeno per certi versi, appare essere davvero di difficile comprensione.

Inauguriamo la nuova serie di contributi d’approfondimento con una “guida” alla separazione personale dei coniugi, argomento certamente d’attualità e di interesse.

Ovviamente i contenuti della “guida” hanno carattere generale e, attraverso questa non è certo possibile dar corso al procedimento.

Crediamo però che attraverso la lettura di questi pochi appunti possa risultare più semplice ed immediata la comprensione di un procedimento che, crediamo, possa altrimenti apparire ostico.

E’ in ogni caso consigliabile che chi si trovi ad affrontare una simile situazione si rivolga ad un buon avvocato esperto in diritto di famiglia.

Come sempre per tutti i dubbi che dovessero sorgerVi potete contattarci utilizzando l’apposito form della settore “consulenza on line”

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E’ necessario preliminarmente dar conto di cosa sia la separazione personale dei coniugi.

Essa è uno stato di fatto, conseguente ad una pronuncia resa dalla Autorità giudiziaria, che non incide sullo stato giuridico attribuito ai coniugi in conseguenza del matrimonio.

Lo stato civile dei coniugi anche dopo la pronuncia della separazione continuerà ad essere quello di “coniugi”.

Questo ovviamente incide in modo profondo su tutte le questioni concernenti filiazione ed eredità.

Dato atto di questo presupposto è bene sottolineare come sussistano due modi alternativi per giungere alla separazione personale dei coniugi: quella cosiddetta consensuale e quella giudiziale.

La principale differenza tra le due tipologie di separazione è da rinvenirsi nell’accordo dei coniugi sulla stessa o sulle modalità della stessa, presente nella separazione consensuale, assente, totalmente o parzialmente, nella separazione giudiziale.

E’ importante non confondere la separazione giudiziale con la separazione con addebito, richiesta da un coniuge allorché vi siano ragioni tali dal ritenere addebitabile al comportamento dell’altro coniuge la richiesta di separazione.

La separazione con addebito esplica e svolge i propri effetti con riferimento, soprattutto ma non solo, al mantenimento che il coniuge più forte economicamente è tenuto a versare in favore di quello più debole.

Trattandosi di mero stato di fatto è possibile per i coniugi la cosiddetta riconciliazione, ovvero la ripresa della convivenza familiare che fa venir meno ogni e qualsiasi effetto della separazione personale.

A seguito della separazione i coniugi decadono dal dovere di coabitazione; per quanto riguarda il dovere di fedeltà, la giurisprudenza ritiene che sia da considerare estinto, ma viene fatto divieto di comportamenti lesivi della dignità dell’altro coniuge. La legge disciplina le conseguenze della separazione solo in relazione alla prole, all’aspetto patrimoniale e al cognome della moglie.

Cominciamo la nostra disamina con l’analisi delle caratteristiche della separazione consensuale.

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LA SEPARAZIONE CONSENSUALE

Ha come presupposto il consenso dei coniugi vuoi sulla richiesta di separazione vuoi sulle condizioni che dovranno regolare i rapporti tra i coniugi durante il periodo di separazione.

Essa viene pronunciata a seguito di un procedimento di indole rapida e conseguentemente meno costosa.

E’ possibile per i coniugi avanzare istanza di separazione personale senza l’ausilio di un avvocato.

Il ricorso formulato dai coniugi contiene già tutte le condizioni cui gli stessi intendono separarsi e conformare il proprio comportamento nel periodo della separazione.

Il Giudice si limita a verificare che le stesse appaiano essere eque, non conto legge e congrue con riferimento al mantenimento della prole e del coniuge debole.

I coniugi dovranno necessariamente indicare a chi sarà assegnato il domicilio coniugale, a chi l’eventuale prole, entità e modalità del mantenimento di essa, modalità e frequenza del diritto di visita del genitore non affidatario.

Il Presidente del Tribunale, organo avanti cui compaiono i coniugi dopo la presentazione del ricorso, deve sentire i coniugi separatamente e cercare di riconciliarli.

Solo dopo aver dato atto dell’impossibilità di riconciliare i coniugi, egli pronuncia la separazione con la contestuale omologa.

Da questo momento decorrono, se permarranno le condizioni di separazione personale tra i coniugi, i termini per poter richiedere il cosiddetto divorzio (termine pari ad anni tre).

E’ possibile in sede di separazione personale dei coniugi consensuale che gli stessi decidano e dispongano anche in ordine ai beni costituenti la comunione familiare che possono essere attribuiti in via esclusiva ad uno dei due coniugi secondo criteri dai medesimi scelti.

E’ ovvio che anche in tal caso il Giudice manterrà i poteri di controllo sopra specificati.

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LA SEPARAZIONE GIUDIZIALE

Contrariamente a quanto detto per la separazione personale consensuale, ai fini d’ottenere una pronuncia giudiziale, i coniugi debbono ricorrere al patrocinio d’un avvocato.

Si tratta infatti di un vero e proprio procedimento contenzioso.

I coniugi non raggiungono accordo né sulla necessità di separazione né sulle modalità della medesima.

E’ bene chiarire che la richiesta di separazione di un coniuge non può essere in alcun modo “bloccata” dalla volontà dell’altro coniuge di proseguire nella convivenza matrimoniale, quindi la separazione giudiziale trova ed assume senso solo ed esclusivamente con riferimento al mancato accordo circa le modalità di separazione o nei casi di richiesta d’addebito a carico di uno dei due coniugi.

La separazione viene dunque pronunciata dal Tribunale su richiesta di uno dei coniugi..

IL PROCEDIMENTO DI SEPARAZIONE GIUDIZIALE

La competenza in materia è affidata al Tribunale del luogo in cui risiede il convenuto, o del luogo in cui i coniugi avevano posto la propria residenza familiare.

La fase iniziale, comparizione dei coniugi per l’adozione dei provvedimenti urgenti ed indifferibili, si svolge avanti al Presidente del Tribunale, che, anche in questo caso, avrà il principale compito di tentare la riconciliazione dei coniugi.

Esperito vanamente questo tentativo il Presidente del Tribunale, previa esposizioni delle ragioni delle parti, assumerà i cosiddetti provvedimenti provvisori in relazione all’affidamento della prole (se esistente), del domicilio coniugale e dei criteri di mantenimento del coniuge economicamente più debole (se il mantenimento è ad esso spettante) e della prole..

Si tratta di provvedimenti temporanei e provvisori che possono essere modificati su richiesta di parte durante tutta la durata del procedimento.

Terminata questa fase il Presidente del Tribunale provvede alla nomina del Giudice che si occuperà della controversia sino all’emissione della sentenza (giudice istruttore) cui, secondo il rito ordinario, è demandata la gestione processuale della vicenda.

I PROVVEDIMENTI VERSO I FIGLI

Nel caso in cui i coniugi abbiano figli minori o non economicamente autosufficienti ( maggiori che frequentino un corso di studi superiori od universitari o che siano disoccupati non per fatti loro attribuibili), il giudice, come sopra indicato, deve emettere tutti i provvedimenti necessari e sufficienti a garantire nell’esclusivo interesse dei minori il diritto degli stessi ad una corretto procedimento di crescita (fisica, affettiva ed intellettuale).

E’ bene ribadire che detti provvedimenti debbono essere assunti solo ed esclusivamente nell’interesse della prole e che, dunque , nessun rilievo assumono in relazione alla loro adozione le richieste e/o lo stato in cui versino i genitori.

Ovviamente le condizioni economiche dei genitori influiranno circa l’entità del mantenimento da versarsi in favore della prole ex lege commisurato alle possibilità economiche dei genitori stessi.

Per tale ragione il Presidente potrà, in presenza di gravi motivi, ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nell’impossibilità, in un istituto di educazione.

I provvedimenti di cui si tratta saranno volti a stabilire

Affidamento dei figli all’uno od all’altro genitore

la misura e il modo con cui il coniuge non affidatario deve contribuire al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli

le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con essi.

Il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della potestà su di essi e , salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni giornaliere e ordinarie sono di competenza del genitore affidatario.

Ciò non significa completa spoliazione di ogni potere in capo al coniuge non affidatario che mantiene ed assume il diritto dovere di essere coinvolto in tutte e per tutte le scelte determinanti nella vita della prole, sulle quali, dunque, è necessario vi sia il consenso d’entrambi i coniugi.

In caso di violazione di questo principio da parte del coniuge affidatario è previsto che l’altro coniuge possa far ricorso al Giudice.

L’ABITAZIONE NELLA CASA FAMILIARE (DOMICILIO CONIUGALE)

L’assegna del domicilio coniugale viene di regola effettuata in favore del coniuge cui è affidata la prole.

L’assegnazione è possibile anche nel caso in cui il domicilio non sia di proprietà dei coniugi ma da essi condotto in locazione, o concesso ad altro titolo.

GLI EFFETTI SUI RAPPORTI PATRIMONIALI TRA I CONIUGI

L’obbligo di contribuzione al mantenimento dell’altro coniuge sussiste solo se la separazione non sia in alcun modo addebitabile al richiedente e a condizione che quest’ultimo non possegga adeguati redditi propri.

Nel caso di richiesta e di conseguente pronuncia di addebito ( vedi sopra per la definizione d’addebito) è applicabile in favore del coniuge “colpevole” il solo assegno alimentare non quello di mantenimento.

Ciò significa che il coniuge forte (in senso economico) sarà tenuto a corrispondere in favore del coniuge debole esclusivamente quelle somme direttamente  necessaria per provvedere ai suoi bisogni alimentari ed assolutamente scollegate e non riferibili al tenore di vita assunto e tenuto dalla famiglia in costanza di matrimonio.

Ne discende che ove il coniuge debole cui la separazione sia stata addebitata, disponga di un reddito proprio, basso ma sufficienti a garantire il proprio sostentamento alimentare, il coniuge forte non sarà tenuto al versamento d’alcunché.

Al giudice è riservato il potere di imporre al coniuge forte la prestazione di idonea garanzia reale o personale, qualora ritenga sussistente il pericolo che egli possa sottrarsi all’adempimento dell’obbligo.

In caso di inadempienza, su richiesta dell’avente diritto, può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare a terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

SUCCESSIONE A SEGUITO DI SEPARAZIONE

Qualora muoia uno dei coniugi separati, l’altro è ammesso a succedergli in qualità di erede legittimo o necessario, ma a condizione che non gli sia stata addebitata la separazione.

Se si è invece in presenza di una pronunzia di addebito già passata in giudicato, il coniuge sopravvissuto decade dal diritto dell’eredità, tuttavia gli è dovuto un assegno vitalizio, se percepiva gli alimenti.

Importante ricordare come, proprio per la particolare natura della dichiarazione di separazione, essa non estingua il diritto alla pensione di reversibilità e ai contributi dovuti in base al trattamento di fine rapporto (liquidazione).

Il tutto, ovviamente, in assenza di dichiarazione d’addebito.

USO DEL COGNOME DEL MARITO

E’ possibile per il Giudice procedere, a richiesta di parte, all’emissione d’ordinanza con la quale venga vietato l’uso del cognome del marito alla moglie allorché l’utilizzo da parte della stessa del medesimo sia di grave pregiudizio.

Analogamente è possibile procedere in tal senso nel caso in cui l’uso del cognome del marito rechi grave pregiudizio alla moglie.

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Speriamo che nessuno dei nostri utenti debba mai utilizzare la nostra guida, così come gli armatori auspicano di non vedere mai utilizzate le scialuppe di salvataggio issate sulle navi.