Ultimi articoli
Sono illegittime le ordinanze di demolizione in pendenza dei termini per il condono edilizio
Sono illegittime le ordinanze di demolizione in pendenza dei termini per il condono edilizio
TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II – sentenza 16 febbraio 2004 n. 231 – Pres. Papiano, Est. di Benedetto – Rivoni ed altro (Avv.ti Delucca e Marelli) c. Comune di Grizzana Morandi (Avv. Nesti) e Servizio Assetto del Territorio del Comune di Grizzana (n.c.) – (accoglie).
per l’annullamento
previa sospensione dell’ordinanza n. 69/2003 prot.n. 8458 del 15.10.2003 a firma del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio del Comune di Grizzana Morandi notificata in data 11.11.2003, contenente ordine di demolizione di una struttura in legno con annessi impianti, e di ripristino dello stato dei luoghi, in frazione Oreglia, con avvertimento di acquisizione gratuita dei beni e dell’area di sedime al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza all’ordinanza nel termine di 90 giorni dalla notifica; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale di quello impugnato, tra cui, l’ordinanza n. 49/03 prot.n. 7017 del 28.8.2003 del medesimo Responsabile di Servizio in epigrafe, di immediata sospensione dei lavori, e la comunicazione del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Vergato, prot.n. 1289 del 5.8.2003, mai comunicata ai ricorrenti, di segnalazione di presunta violazione urbanistico – edilizia e per l’accertamento che la data di realizzazione del manufatto asseritamene abusivo è anteriore al 31.3.2003.
FATTO e DIRITTO
1. – I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti in epigrafe indicati, concernenti l’ingiunzione di demolizione di un’opera abusiva, nonché la precedente sospensione dei lavori predetti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata trattenuta in decisione alla Camera di Consiglio del 5.2.2004, ai sensi dell’art. 9 della L.n. 205/2000.
2. – Va preliminarmente osservato che il provvedimento di sospensione dei lavori ha perso effetto anche a seguito della successiva ingiunzione di demolizione e, pertanto è venuto meno l’interesse alla decisione, per questo aspetto.
L’ordinanza di demolizione ritualmente impugnata, risulta essere stata emanata in data 15.10.2003.
3. – Ciò premesso va rilevata la fondatezza della seconda censura dedotta con la quale si, deduce la violazione dell’art. 32 del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito in legge n. 326/2003, il quale richiama l’art. 44 della L.n. 47/85; tali disposizioni, infatti, dispongono, in pendenza del termine per presentare il “condono” edilizio, la sospensione anche dei relativi procedimenti amministrativi sanzionatori e, quindi, l’illegittimità dei conseguenti atti adottati dall’Amministrazione.
4. – Per tali ragioni, di carattere assorbente riguardo alle ulteriori censure dedotte, il ricorso va accolto e, per l’effetto, va annullato il provvedimento di demolizione n. 69 del 15.10.2003 impugnato.
5. – Naturalmente, all’esito del procedimento di condono, se negativo, o in caso di mancata presentazione della domanda da parte dei ricorrenti, l’Amministrazione dovrà adottare i conseguenti necessari provvedimenti.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna – Bologna, Sezione Seconda,
ACCOGLIE
il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, annulla l’adozione n. 69 del 15.10.2003 impugnata.
Condanna il Comune intimato al pagamento delle spese di causa che si liquidano in complessivi €. 1.000,00.- (mille/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 5.2.2004.
Presidente f.to Luigi Papiano
Cons. rel. est. F.to Ugo di Benedetto
Depositata in Segreteria in data 16.2.2004